Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 266

TRIB Termini Imerese
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Termini Imerese
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 266
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 266
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1102/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
IA RO, rappresentata e difesa dall' Avv.to Paolo Giovanni Rotelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina in Via Nino Bixio n.
89, giusta procura in atti;

- RICORRENTE –
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.03.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere un docente precario e di avere prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per


l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di : “Accertare, ritenere e dichiarare il diritto della prof.ssa IT ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni sopra esposte;
per l'effetto condannare il
Ministero convenuto, al pagamento e/o risarcimento e/o buoni elettronici e/o dazione di carta elettronica su cui caricare l'intero importo della somma di Euro 500,00 in favore della prof.ssa IT per ogni anno di servizio prestato e, quindi, all'importo di Euro 3.000,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
L' Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché va dichiarata contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
12.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di
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