Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 376
TRIB Messina
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1079/2024 r.g. e vertente
tra
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –
Ambito territoriale per la provincia di SS (c.f. 80005000833), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati a SS presso la sede di quest'ultimo ufficio, rappresentati e difesi dal funzionario dott. Matteo Giovanni Crinò ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c.,
ricorrente
e
OL AR (c.f. [...]),
resistente contumace
e nei confronti di
tutti i docenti iscritti in II e III fascia delle graduatorie d'istituto nella I e II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di SS, classe di concorso A046, valide per il biennio 2020-2022,
controinteressati contumaci
oggetto: graduatorie personale docente – 24 cfu – giudizio di merito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 marzo 2022 (n. 1212/2022 r.g.) AR PO, premesso di essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza conseguito nel 1997 presso l'Università degli Studi di SS, del titolo di specializzazione in sostegno per la Scuola
Secondaria di II grado, ottenuto il 13 luglio 2021 nel medesimo Ateneo, e di 24 crediti formativi universitari in settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti presso l'università telematica “Pegaso” nell'a.s. 2018/2019, ha dedotto di avere presentato il 29 luglio
2020 domanda online all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di SS ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e d'Istituto per le supplenze valide per gli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 in relazione alla classe di concorso A046, nonché in data 18 luglio 2021 domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno e il 20 agosto 2021
domanda volta alla individuazione delle preferenze per le supplenze annuali anche finalizzate alle nomine in ruolo, venendo inserita in seconda fascia delle GI e delle GPS con 24,5 punti e nominata il
7 settembre 2021 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno 2022) presso l'I.I.S. “Salvatore Pugliatti” di Taormina quale docente laureato di scuola secondaria II grado, posto di sostegno;
ha chiesto anche in via d'urgenza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e degli altri iscritti, di accertare che ella ha diritto alla conversione della supplenza in contratto ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021 e dell'art 3 del D.M. n. 242/2021 finalizzata ad ottenere la valutazione dell'attività lavorativa espletata su posto vacante nel corso del corrente anno scolastico come percorso di formazione iniziale e, in caso di esito positivo della valutazione, a partecipare alla prova disciplinare per ottenere l'immissione in ruolo con effetto da 1 settembre 2021, o in subordine che ella dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU, valido ai fini dell'inserimento nella I fascia delle
GPS e nella II fascia delle GI della provincia di SS, con posizione spettante in base al punteggio maturato per la suddetta classe di concorso, e di ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere al suo corretto inserimento.
Nella contumacia dell'amministrazione e degli altri convenuti, con ordinanza del 24 maggio
2022, non reclamata, l'istanza cautelare (sub 1) veniva accolta. Il giudizio di merito invece veniva dichiarato estinto per inattività delle parti.
Con ricorso di merito depositato il 23 febbraio 2024 il Ministero ha chiesto, invece, di accertare l'inesistenza in capo alla controparte di tale diritto, adottando i provvedimenti conseguenziali;
e di condannarla al pagamento di competenze e onorari di causa, ivi compresi quelli della fase cautelare.
L'aspirante docente e gli altri iscritti non si sono costituiti in giudizio.
Quindi, udita la discussione della parte all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente va chiarito che la legittimazione attiva in questa controversia spetta solo al
Ministero dell'Istruzione, quale possibile datore di lavoro del resistente, difettando invece in capo agli
Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16,
comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
3.- Nel merito occorre rilevare che ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n.
124/1999) il Dirigente Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (comma 2); tali graduatorie, di validità triennale, erano articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprendeva gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda quelli forniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso”; - la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento
(comma 3).
L'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018 - 2019/2010) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suindicato D.M. n. 131/2007, cit. “… hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II … gli aspiranti …
non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente
alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità
all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e
D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato
dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito
della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di
cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n.
137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione
dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione
30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell' istruzione, università e
della ricerca 6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di
scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente
ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell' ordinamento previgente, in quanto
ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e
A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di
partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione
primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8)
per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto
magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi
i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il
febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio
non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del
titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale
e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola
dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002,
al
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