Trib. Brescia, sentenza 01/03/2024, n. 697

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 01/03/2024, n. 697
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 697
Data del deposito : 1 marzo 2024

Testo completo

N.R.G. 13757/2023

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dr. E S, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13757/2023, promosso da:
, nato in Tunisia il 10 maggio 1978, C.U.I. Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. S T (foro rappresentato e difeso dall'avv. S T (foro di Brescia)
RICORRENTE contro

Controparte_1 rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è per legge domiciliato
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
1. Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c., 22, comma 2 d. lgs. n. 30/2007 e 17 d. lgs. n. 150/2011, il cittadino impugnava il decreto di espulsione Parte_2 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia l'11 ottobre 2023 (e a lui notificato in pari data), nonché ogni atto amministrativo consequenziale – segnatamente, l'ordine del Questore di Brescia emesso l'11 ottobre 2023 di accompagnamento coattivo alla frontiera.
Più precisamente, il ricorrente deduceva che:
egli era già titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, valido dal 30 luglio 2014 al 10 aprile 2016, in quanto coniuge della cittadina polacca Persona_1
, nata il 27 gennaio 1976 in Polonia, regolarmente soggiornante in Italia,
[...] come risulta da attestazione comprovante il diritto al soggiorno di cittadina comunitaria rilasciata dal Comune di Brescia e dal certificato di matrimonio,
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celebrato il 26 settembre 2012 (all. 4 e 5);

i due coniugi convivevano nell'abitazione sita in Brescia, via Delle Gabbiane, n. 22, interno 4, locata alla donna, come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia del ricorrente, datato 3 novembre 2023 (all. 6);

, all'atto della sua espulsione, lavorava dal mese di gennaio 2022 come Pt_1 addetto alle pulizie, presso la società “ sedente a Brescia, con Organizzazione_1 contratto di lavoro subordinato a tem proroga al 20 gennaio 2024), come comprovato dall'ultimo modello UNIFICATO – LAV (all. 7), dal C.U.D. 2023 (all. 8), nonché dalle buste paga 2023 (all. 9);

dal suo estratto conto previdenziale, datato 27 aprile 2023, emergeva che egli aveva percepito negli anni 2018 e 2019 redditi da lavoro dipendente e da disoccupazione (all. 10);

aveva presentato regolare denuncia dei redditi percepiti nell'anno 2022, come Per_1 ce da modello 730/2023, che certificava la percezione di un reddito modesto, ma consono, unitamente a quello del marito, a garantire un regime di vita dignitoso e mezzi di sostentamento da fonti lecite (all. 11);

il ricorrente era già destinatario di un precedente provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi familiari e per tali motivi aveva adito il Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Immigrazione, per ottenere, nondimeno, l'accertamento del suo diritto al soggiorno per motivi familiari, ai sensi del d. lgs. n. 30/2007, in quanto coniuge di cittadina comunitaria. Invero, con ordinanza del 16 gennaio 2020 il Tribunale di Brescia aveva rigettato il ricorso, reputando il diritto dello straniero al mantenimento dell'unità familiare in Italia subvalente rispetto alle ragioni di tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza opposte dall'Amministrazione sulla base dei precedenti penali di (all. n. 12);
Pt_1
in data 11 ottobre 2023 l' della Questura di Brescia notificava a Organizzazione_2
Lassouad Chaker il .12/2023/Immig. , CodiceFiscale_2 emesso in data 10 ottobre 2023 (cfr. all. 13), con cui gli negava la richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si rilevava, a motivo ostativo della regolarizzazione del richiedente, oltre ai precedenti penali e ai procedimenti pendenti, anche l'assenza di effettiva convivenza con la moglie cittadina comunitaria, sulla base di alcuni accertamenti che personale della Polizia Locale di Brescia aveva effettuato dal 15 al 21 giugno 2023;

seguiva il decreto del Prefetto di Brescia oggetto dell'odierna impugnazione, con cui era stata disposta l'espulsione immediata del ricorrente, in quanto non gli era concesso un termine per la partenza volontaria. Era adottato dal Questore un coevo ordine di accompagnamento alla frontiera;

in data 13 ottobre 2023 il Giudice di Pace di Brescia (proc. n. 6562/2023) convalidava l'espulsione del ricorrente mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, sebbene fosse stata eccepita la sua incompetenza per materia, a favore della competenza della Sezione Immigrazione del Tribunale Ordinario, ex art. 20 ter d. lgs. n. 30/2007 e nonostante l'assenza di nulla-osta da parte dell'Autorità Giudiziaria penale in relazione a un ultimo procedimento pendente (all. 14), scaturito dalla denuncia a piede libero per furto del 28 dicembre 2022, proc. pen. n. 3355/22 R.G.N.R. (all. 15), citato dalla stessa Questura di Brescia nel prodromico decreto di rifiuto del rilascio del titolo di soggiorno;

è soggetto cardiopatico, in quanto affetto in passato da cardiopatia Parte_1
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ischemica, in relazione alla quale aveva effettuato ulteriori accertamenti anche in Italia presso il reparto di cardiologia degli di Brescia nel mese di maggio Org_3
2022, ragion per cui in almeno due distint aprile 2022 e a marzo 2023) aveva prudenzialmente effettuato accessi al P.S. in occasione di malori transitori manifestatisi in difficoltà respiratorie (all. 16).
Osservava il ricorrente che, alla luce di questi elementi, il decreto prefettizio impugnato era stato emesso in violazione di quanto disposto dall'art. 20 d. lgs. 30/2007.
Innanzitutto, il Prefetto aveva applicato erroneamente la procedura espulsiva delineata dall'art. 13 T.U. Imm., ignorando la condizione soggettiva di coniuge di cittadina comunitaria di Sotto il profilo procedurale, dal raffronto Parte_1 fra la procedura espulsiva delineata dall'art. 13 d. lgs. 286/98 - erroneamente applicata dalla - e quella indicata dall'art. 20 d. lgs. n. 30/2007, Controparte_1 applicabile invece al caso di specie, emergeva che, nel caso di espulsione di straniero familiare di cittadino dell' la possibilità di derogare ad un allontanamento Org_4 intimato dal territorio nazi era più limitata, ai sensi del comma 11 dell'art. 20 d. lgs. n. 30/2007.
Nel merito, non vi erano ragioni per ritenere nell'attualità sussistenti i motivi imperativi di pubblica sicurezza legittimanti l'espulsione del ricorrente.
Se rispondeva a verità che risulta gravato da plurimi precedenti Parte_1 penali e che gli stessi era ti dal Tribunale di Brescia, Sezione Immigrazione, per negare il suo diritto al soggiorno per motivi familiari, questa valutazione era risalente al 16 gennaio 2020;
all'epoca il ricorrente era senza occupazione lavorativa, di talché parzialmente fondata era pure la valutazione sulla sua pericolosità sociale nei termini di cui all'art. 1 d.