Trib. Pavia, sentenza 07/03/2024, n. 482
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Testo completo
N. R.G. 4225/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 7.03.2024, alle ore 12.30, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
Per UM HE, l'Avv. CLAUDIA MARENZI.
Per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, la funzionaria dott.ssa LAURA LICARI per delega del Direttore p.t. come da delega depositata in atti.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
L'avv. Marenzi la quale si riporta al foglio di p.c. depositato telematicamente e alle ragioni spiegate nel ricorso in opposizione.
La dott.ssa Licari la quale si riporta alle note conclusionali e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione alle ore 13.16, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto il verbale alle ore 13:42, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale con lettura alle parti presenti e contestuale deposito in Cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 07.03.2024 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 8 N.R.G. 4225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4225/2023, promossa da
UM HE (C.F: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA
MARENZI del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa MARIA ROSA MUSCARELLI (C.F:
[...]) funzionario delegato dal dott. Michele Vitale (C.F. [...]),
Dirigente dell'Ufficio Antiriciclaggio di Milano;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Voglia il Giudice del Tribunale di Pavia adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la mancata indicazione sul capo d'incolpazione del provvedimento qui impugnato del luogo e della data dell'asserita avvenuta commissione dell'illecito e per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, nella denegata
e non creduta ipotesi del difetto di accoglimento di tale eccezione preliminare e pregiudiziale, in principalità, annullare e revocare il provvedimento qui opposto per insussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3, L. 689/81 e per l'effetto, la sussistenza dell'esimente dell'art. 4 L. 689/81 in via altrettanto principale e/o alternativa, annullare e revocare il provvedimento medesimo per insussistenza di artificiosità nel frazionamento delle due rimesse in danaro contestate;
in via
pagina 2 di 8 altrettanto principale e/o alternativa, annullare e revocare il provvedimento qui opposto, perché si tratta di rimessa in danaro avvenuta ex artt. 13 e 49 D. Lvo 231/2007;
in via subordinata, annullare e revocare il provvedimento opposto, applicando la legge più favorevole che ha elevato il limite di Euro 1.000,00 mensili delle rimesse in danaro quali sono anche quelle per cui è causa;
in via ulteriormente subordinata e alternativa, ridurre la sanzione comminata al di sotto del minimo edittale. Con vittoria in ogni caso di spese e compensi di causa.”;
- parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria: - respingere l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e della sanzione così come determinata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art.152 bis disp.att. c.p.c.), come da notula già depositata telematicamente.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo.
A seguito di atto di contestazione elevato in data 07/07/2021 dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria di Pavia a carico di MW EL, per aver effettuato il servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo di € 1.023,25, in violazione dell'art. 49, comma 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Ufficio antiriciclaggio, con decreto dirigenziale n. 818063/A/MI/SB del
17/07/2023, ingiungeva al trasgressore di pagare, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, la somma di € 3.000,00, insieme alle spese quantificate in € 20,00, entro trenta giorni dalla notifica.
Contro il suddetto provvedimento, notificato a mezzo p.e.c. il 15/09/2023, MW EL proponeva tempestivo ricorso in data 13/10/2023 davanti all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011, contestando in fatto e in diritto i presupposti dell'incolpazione e domandando, previa sospensione dell'efficacia per gravi motivi, la nullità e/o l'annullamento del decreto impugnato per i motivi così sintetizzabili:
1. mancanza degli elementi essenziali della data e del luogo dell'asserita commissione dell'illecito nel capo d'incolpazione contestato;
2. insussistenza dell'elemento oggettivo della condotta di artificioso frazionamento di un unico trasferimento di denaro contante sopra il limite consentito, trattandosi di rimesse di denaro all'estero distinte, ampiamente sotto la soglia di legge, destinate al mantenimento dei suoi due figli minori in Nigeria;
pagina 3 di 8
3. l'insussistenza dell'elemento soggettivo di colpevolezza ex art. 3 L. n. 689/1981, avendo i trasferimenti di denaro il solo fine di destinare i risparmi al mantenimento della prole;
4. l'applicabilità retroattiva della legge
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 7.03.2024, alle ore 12.30, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
Per UM HE, l'Avv. CLAUDIA MARENZI.
Per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, la funzionaria dott.ssa LAURA LICARI per delega del Direttore p.t. come da delega depositata in atti.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
L'avv. Marenzi la quale si riporta al foglio di p.c. depositato telematicamente e alle ragioni spiegate nel ricorso in opposizione.
La dott.ssa Licari la quale si riporta alle note conclusionali e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione alle ore 13.16, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto il verbale alle ore 13:42, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale con lettura alle parti presenti e contestuale deposito in Cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 07.03.2024 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 8 N.R.G. 4225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4225/2023, promossa da
UM HE (C.F: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA
MARENZI del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa MARIA ROSA MUSCARELLI (C.F:
[...]) funzionario delegato dal dott. Michele Vitale (C.F. [...]),
Dirigente dell'Ufficio Antiriciclaggio di Milano;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Voglia il Giudice del Tribunale di Pavia adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la mancata indicazione sul capo d'incolpazione del provvedimento qui impugnato del luogo e della data dell'asserita avvenuta commissione dell'illecito e per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, nella denegata
e non creduta ipotesi del difetto di accoglimento di tale eccezione preliminare e pregiudiziale, in principalità, annullare e revocare il provvedimento qui opposto per insussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3, L. 689/81 e per l'effetto, la sussistenza dell'esimente dell'art. 4 L. 689/81 in via altrettanto principale e/o alternativa, annullare e revocare il provvedimento medesimo per insussistenza di artificiosità nel frazionamento delle due rimesse in danaro contestate;
in via
pagina 2 di 8 altrettanto principale e/o alternativa, annullare e revocare il provvedimento qui opposto, perché si tratta di rimessa in danaro avvenuta ex artt. 13 e 49 D. Lvo 231/2007;
in via subordinata, annullare e revocare il provvedimento opposto, applicando la legge più favorevole che ha elevato il limite di Euro 1.000,00 mensili delle rimesse in danaro quali sono anche quelle per cui è causa;
in via ulteriormente subordinata e alternativa, ridurre la sanzione comminata al di sotto del minimo edittale. Con vittoria in ogni caso di spese e compensi di causa.”;
- parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria: - respingere l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e della sanzione così come determinata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art.152 bis disp.att. c.p.c.), come da notula già depositata telematicamente.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo.
A seguito di atto di contestazione elevato in data 07/07/2021 dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria di Pavia a carico di MW EL, per aver effettuato il servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per un importo complessivo di € 1.023,25, in violazione dell'art. 49, comma 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Ufficio antiriciclaggio, con decreto dirigenziale n. 818063/A/MI/SB del
17/07/2023, ingiungeva al trasgressore di pagare, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, la somma di € 3.000,00, insieme alle spese quantificate in € 20,00, entro trenta giorni dalla notifica.
Contro il suddetto provvedimento, notificato a mezzo p.e.c. il 15/09/2023, MW EL proponeva tempestivo ricorso in data 13/10/2023 davanti all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011, contestando in fatto e in diritto i presupposti dell'incolpazione e domandando, previa sospensione dell'efficacia per gravi motivi, la nullità e/o l'annullamento del decreto impugnato per i motivi così sintetizzabili:
1. mancanza degli elementi essenziali della data e del luogo dell'asserita commissione dell'illecito nel capo d'incolpazione contestato;
2. insussistenza dell'elemento oggettivo della condotta di artificioso frazionamento di un unico trasferimento di denaro contante sopra il limite consentito, trattandosi di rimesse di denaro all'estero distinte, ampiamente sotto la soglia di legge, destinate al mantenimento dei suoi due figli minori in Nigeria;
pagina 3 di 8
3. l'insussistenza dell'elemento soggettivo di colpevolezza ex art. 3 L. n. 689/1981, avendo i trasferimenti di denaro il solo fine di destinare i risparmi al mantenimento della prole;
4. l'applicabilità retroattiva della legge
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