Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 10
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1602/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CIAMPI Parte_1
RICCARDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RICORRENTE

E
nata a [...] - REPUBBLICA Controparte_1
DOMINICANA il 18/02/1991, con il patrocinio dell'avv.to SEVERI STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale di udienza
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/07/2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in Terni il 16.2.2014 con Controparte_1
esponendo che dall'unione sono nate le figlie in data 6.7.2015 e in data
[...] Per_1 Per_2
9.10.2018, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata, l'8.9.2021, esponendo la successiva emissione di decreto di modifica delle condizioni di separazione del 5.9.2022, per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento delle minori. Il ricorrente ha quindi chiesto di affidare congiuntamente le figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento paritario delle stesse e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
e di confermare il contributo paterno al mantenimento delle figlie in complessivi € 300,00 mensili nei periodi di lavoro e in € 200,00 mensili nei periodi di disoccupazione;
di confermare, in ordine a ogni altra questione inerente le minori, le condizioni di cui al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi omologato dal Tribunale di Terni in data 8.9.2021 all'esito della causa n. 1339/2021 R.G.,per come modificato e integrato dal decreto emesso dal Tribunale medesimo il 5.9.2022 all'esito della causa n. 2185/2021 R.G.V.G., mantenendo tuttavia il calendario ad oggi seguito dalle Parti per ciò che concerne i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore;
di valutare l'opportunità di integrare quanto sopra prevedendo che le minori potessero incontrare il genitore che non festeggerà il compleanno con loro, indicando se del caso le relative modalità. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte ma formulando le seguenti domande accessorie: disporre l'affidamento condiviso paritetico alternato delle minori e e per l'effetto disporre che le Persona_3 Persona_4 minori permangano con ciascun genitore secondo il seguente prospetto:
- dal venerdì all'uscita della scuola ininterrottamente fino al venerdì mattina successivo con un genitore, che provvederà ad accompagnare (o far accompagnare) le figlie a scuola;
durante le vacanze scolastiche dal venerdì alle 11,00 fino al venerdì successivo alla stessa ora;

- la settimana seguente con l'altro genitore con gli stessi orari suindicati (sia durante il periodo scolastico che quello di vacanza) è così via alternativamente di settimana in settimana.
- determinare in € 315,00 mensili, somma così rivalutata, l'importo che il Sig deve versare Pt_1 alla Sig.ra per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione monetaria annuale in base agli CP_1 indici Istat e con obbligo del di documentare di essere sottoposto a Naspi;
Pt_1
- disporre che le videochiamate tra un genitore e le minori vengano effettuate la sera alle 19,00 (ore italiana), salvo quelle da effettuare per qualsiasi necessità ed urgenza;

- disporre che per le vacanze natalizie le minori stiano con ciascun genitore per 7 gg alternando la
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale (dalle 10,00) con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il Primo dell'anno (dalle 12,00) con l'altro e così alternativamente di anno in anno;

- disporre che per le vacanze pasquali le minori stiano per tre giorni con ciascun genitore alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì in Albis;

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