Trib. Castrovillari, sentenza 14/11/2024, n. 1935
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Testo completo
N. R.G. 992/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
composto dai magistrati: dott. B M Presidente- Relatore dott. A C Giudice dott. S G Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 992/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
M S e M B;
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. R L;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/05/2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio con la resistente in data 27/06/2009, nel comune di Morano
Calabro, trascritto con atto n. 13, p. 2, s. A, anno 2009;
- che dall'unione è nato in data 17/05/2010;
Persona_1
pagina 1 di 8
- che il matrimonio si era rivelato infelice e che pertanto in data 04/10/2018 era stato emesso dal Tribunale di C decreto di omologazione n. cron. 8551/2018 della separazione consensuale;
- che tuttavia la si è rivelata inadempiente agli accordi omologati in sede di CP_1
separazione;
- che, in particolare, a causa del risentimento verso il coniuge, la resistente sin dall'inizio della crisi coniugale ha impedito l'instaurarsi di un equilibrato rapporto padre – figlio, ostacolato
l'esercizio del diritto di visita e bloccato tutte le comunicazioni telefoniche in entrata provenienti dall'utenza telefonica del ;
Pt_1
- che, rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche del sono Pt_1
mutate in pejus, poiché a quel tempo egli si trovava ospite a casa dei genitori, mentre a partire dal settembre 2019 ha stipulato contratto di locazione di immobile abitativo a canone mensile pari ad Euro 300,00 e contestuale contratto di finanziamento per la rateizzazione della somma occorrente all'acquisto del relativo mobilio, per l'importo rata mensile di ulteriori
Euro 227,00;
- che già in data 06/09/2018 il aveva dovuto stipulare una cessione del quinto dello Pt_1 stipendio, per far fronte alle spese occorse in occasione dell'insorgenza di problemi di salute;
- che pertanto il percepisce un reddito non più sufficiente ad assolvere agli obblighi Pt_1
assunti in sede di accordo di separazione, e nella specie: la corresponsione di un assegno di mantenimento al figlio minore per l'importo mensile di Euro 400,00;
il pagamento Per_1 delle rate mensili del mutuo n. 1292 rep., 696 racc., con surrogazione d'ipoteca, cointestato ad entrambi i coniugi per la ristrutturazione della casa coniugale, pari ad Euro 213,15;
il pagamento delle rate mensili del mutuo cointestato n. 1293 rep., 697 racc., per la somma di
Euro 192,82;
- che, rispetto all'epoca della separazione, anche le condizioni economiche della sono CP_1 cambiate in quanto la stessa a partire dall'ottobre 2019 presta la propria attività lavorativa come operatore socio-sanitario alle dipendenze della ditta “Sorriso” di Gaetano Pagliaminuta con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato;
- che peraltro la ha compiuto atti unilaterali di disposizione di risparmi comuni CP_1
depositati su conti correnti cointestati, per un ammanco di Euro 3904,69.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1
C: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
27.06.2009 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Morano Calabro, atto n.13 p. II s. A, anno 2009, contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
, con ordine ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle annotazioni e
[...]
trascrizioni di legge;
2. disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato il 17.05.2010 con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, con obbligo a carico della stessa di informare il padre dell'eventuale allontanamento del figlio da Morano Calabro, nonché di creare le migliori condizioni affinché il minore possa trascorrere più tempo con il padre, al fine di recuperare un sereno rapporto tra padre e figlio;
3. disporre un percorso terapeutico con un esperto psicologo per il minore Per_1
[...]
4. stabilire il diritto del sig. di tenere con sé il figlio minore almeno 3 pomeriggi a Pt_1
settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del bambino, senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio, nonché a fine settimana alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, giorni 20 consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. , giorni 8 durante le vacanze Pt_1
natalizie e giorni 3 durante le vacanze pasquali. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
5. accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della per procurarsi CP_1
il proprio sostentamento, per contribuire al mantenimento del figlio e per provvedere al pagamento del mutuo n. 1292 di rep. raccolta 696 e dichiarare che nessun assegno divorzile
è da corrispondersi in suo favore;
6. disporre a carico di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
composto dai magistrati: dott. B M Presidente- Relatore dott. A C Giudice dott. S G Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 992/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
M S e M B;
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. R L;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/05/2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio con la resistente in data 27/06/2009, nel comune di Morano
Calabro, trascritto con atto n. 13, p. 2, s. A, anno 2009;
- che dall'unione è nato in data 17/05/2010;
Persona_1
pagina 1 di 8
- che il matrimonio si era rivelato infelice e che pertanto in data 04/10/2018 era stato emesso dal Tribunale di C decreto di omologazione n. cron. 8551/2018 della separazione consensuale;
- che tuttavia la si è rivelata inadempiente agli accordi omologati in sede di CP_1
separazione;
- che, in particolare, a causa del risentimento verso il coniuge, la resistente sin dall'inizio della crisi coniugale ha impedito l'instaurarsi di un equilibrato rapporto padre – figlio, ostacolato
l'esercizio del diritto di visita e bloccato tutte le comunicazioni telefoniche in entrata provenienti dall'utenza telefonica del ;
Pt_1
- che, rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche del sono Pt_1
mutate in pejus, poiché a quel tempo egli si trovava ospite a casa dei genitori, mentre a partire dal settembre 2019 ha stipulato contratto di locazione di immobile abitativo a canone mensile pari ad Euro 300,00 e contestuale contratto di finanziamento per la rateizzazione della somma occorrente all'acquisto del relativo mobilio, per l'importo rata mensile di ulteriori
Euro 227,00;
- che già in data 06/09/2018 il aveva dovuto stipulare una cessione del quinto dello Pt_1 stipendio, per far fronte alle spese occorse in occasione dell'insorgenza di problemi di salute;
- che pertanto il percepisce un reddito non più sufficiente ad assolvere agli obblighi Pt_1
assunti in sede di accordo di separazione, e nella specie: la corresponsione di un assegno di mantenimento al figlio minore per l'importo mensile di Euro 400,00;
il pagamento Per_1 delle rate mensili del mutuo n. 1292 rep., 696 racc., con surrogazione d'ipoteca, cointestato ad entrambi i coniugi per la ristrutturazione della casa coniugale, pari ad Euro 213,15;
il pagamento delle rate mensili del mutuo cointestato n. 1293 rep., 697 racc., per la somma di
Euro 192,82;
- che, rispetto all'epoca della separazione, anche le condizioni economiche della sono CP_1 cambiate in quanto la stessa a partire dall'ottobre 2019 presta la propria attività lavorativa come operatore socio-sanitario alle dipendenze della ditta “Sorriso” di Gaetano Pagliaminuta con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato;
- che peraltro la ha compiuto atti unilaterali di disposizione di risparmi comuni CP_1
depositati su conti correnti cointestati, per un ammanco di Euro 3904,69.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1
C: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
27.06.2009 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Morano Calabro, atto n.13 p. II s. A, anno 2009, contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
, con ordine ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle annotazioni e
[...]
trascrizioni di legge;
2. disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato il 17.05.2010 con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, con obbligo a carico della stessa di informare il padre dell'eventuale allontanamento del figlio da Morano Calabro, nonché di creare le migliori condizioni affinché il minore possa trascorrere più tempo con il padre, al fine di recuperare un sereno rapporto tra padre e figlio;
3. disporre un percorso terapeutico con un esperto psicologo per il minore Per_1
[...]
4. stabilire il diritto del sig. di tenere con sé il figlio minore almeno 3 pomeriggi a Pt_1
settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del bambino, senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio, nonché a fine settimana alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, giorni 20 consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. , giorni 8 durante le vacanze Pt_1
natalizie e giorni 3 durante le vacanze pasquali. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
5. accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della per procurarsi CP_1
il proprio sostentamento, per contribuire al mantenimento del figlio e per provvedere al pagamento del mutuo n. 1292 di rep. raccolta 696 e dichiarare che nessun assegno divorzile
è da corrispondersi in suo favore;
6. disporre a carico di
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