Trib. Pavia, sentenza 09/05/2024, n. 832

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 09/05/2024, n. 832
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 832
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ;
visti gli atti e i documenti delle parti;
lette le note scritte di udienza;
visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente;

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
IL EN (c.f. [...]) in proprio e quale rappresentante della L.M. DI EN IL (c.f. 02585590181 ) con il patrocinio dell'avv. Frattoni Realdo Filippo
PARTE RICORRENTE contro
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLA STATO DI MILANO MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cf. 80106450150 ) difesa in proprio dalla dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli e dal funzionario delegato dal Dott. Michele Vitale
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 7.5.2024 svoltasi in forma scritta e fogli depositati in via telematica e segnatamente:
per parte ricorrente AN IN in proprio e quale rappresentante della
L.M. di IN AN “ nel merito annullare e/o revocare il decreto n. 815034 impugnato perché carente dei presupposti di legge e comunque per non aver raggiunto la prova della responsabilità dell'opponente;- in subordine nella denegata ipotesi in cui si ritenesse in tutto o in parte fondata la contestazione oggetto dell'ingiunzione impugnata, ricalcolare le sanzioni applicando i minimi edittali;
- in via istruttoria si chiede

l'ammissione dei testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che per le fatture emesse dalla
TI NC MG CA oggetto della presente contestazione non sono ancora state pagate dalla ditta L.M. SERVICE DI EN IL;
2) vero che la ditta L.M. SERVICE DI EN IL non ha portato in detrazione in relazione alle fatture emesse oggetto della presente contestazione dalla ditta TI

NC MG CA nelle proprie dichiarazioni, tanto ai fini IRPEF quanto ai fini IVA. Si indicano a testi: IA RE, residente in [...];

Dott.ssa Valeria Vecchietti, con studio in Stradella. Spese rifuse.”
per parte convenuta Ministero dell'Economia e delle Finanze: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, - respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio n. 815034 e della sanzione così come determinata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art.152 bis disp.att. c.p.c.), come da notula già depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 nonché ex art. 22 l. 689/1981, ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, il sig. AN IN, in proprio e quale rappresentante della L.M. Service di IN AN (di seguito anche
L.M.), impugnava il decreto n. 815034 emesso in data 16.01.2024 dal Ministero
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dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Ufficio
Antiriciclaggio di Milano, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
119.020,00 per la violazione di cui agli artt. 49, comma 1 e 58, comma 1 D.Lgs. 231/2007 al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento ovvero la riduzione della sanzione al minimo edittale.
A supporto della propria domanda che: l'ordinanza ingiunzione impugnata era stata emessa sulla base del processo verbale di contestazione n. GDF-2021-PV115-007-000 della
Guardia di Finanza di Voghera del 19.07.2021 redatto a seguito di accertamento nei confronti della ditta individuale “RE IA MG A” (di seguito anche
MG) e in cui era emerso che il IN aveva corrisposto in contanti le prestazioni di servizio rese dalla ditta individuale per i seguenti importi: € 23.735,10 per il 2016, €
73.956,40 per il 2017, € 79.373,20 per il 2018, € 76.152,40 per il 2019 e € 63.293,60 per il
2020;
non vi era alcuna prova effettiva del pagamento, come già illustrato con nota difensiva presso il Ministero ;
inoltre non erano state portate in detrazione le somme delle fatture emessa dalla MG.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: da una verifica fiscale eseguita nei confronti della ditta individuale “RE IA MG A” era emerso che il ricorrente aveva trasferito “in nero” denaro contante al sig. RE IA per un importo complessivo pari a euro 316.510,70, senza avvalersi di intermediari abilitati, in violazione dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni;
la circostanza era stata confermata dal RE nonché dalla stessa L.M. Service di IN AN, che
a seguito di apposita richiesta avanzata dalla Guardia di Finanza tramite questionario, aveva trasmesso le fatture e i relativi pagamenti, dai quali atti si evinceva che le prestazioni rese dalla ditta individuale RE IA MG NT erano state regolate in contanti per importi pari o superiori alla soglia di legge;
era sufficiente la colpa;
il processo verbale era particolarmente dettagliato e costituiva piena prova fino a querela di falso.
Rigettata l'istanza di sospensione , era stabilita prima udienza di discussione in cui le parti insistevano nelle proprie istanze;
rigettate le istanze istruttorie la causa era istruita
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mediante documentazione prodotta dalle parti e veniva rinviata per discussione e decisione.
All'udienza del 7.5.2024, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante deposito di note come sopra riportate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE


1.La ricostruzione della fattispecie e la sussistenza dei presupposti alla base del
decreto



2. La determinazione della sanzione



3.Le spese di giudizio



1.La ricostruzione della fattispecie e la sussistenza dei presupposti alla base del decreto

In punto di fatto costituisce circostanza dedotta dal ricorrente e non contestata , rectius, espressamente riconosciuta che, era emesso il decreto n. 815034 in data 16.01.2024 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Milano,
Ufficio Antiriciclaggio di Milano, con il quale si ingiungeva al sig. IN il pagamento della somma di € 119.020,00 per la violazione di cui agli artt. 49, comma 1 e ai sensi dell'
58, comma 1 D.Lgs. 231/2007.
In via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 49 D.lgs 21.11.2007 n. 231
E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore
a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”
Questione controversa in punto di fatto è appunto costituita dall'effettivo pagamento in contanti, da parte del sig. IN, quale titolare della L.M. Service nei
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confronti della individuale RE IA MG NT, dei seguenti importi: €
23.735,10 per il 2016, € 73.956,40 per il 2017, € 79.373,20 per il 2018, € 76.152,40 per il
2019 e € 63.293,60 per il 2020;
in altri termini, parte ricorrente contesta la veridicità del presupposto di fatto del versamento di € 316.510,67 , posto alla base del citato decreto sanzionatorio dall'autorità amministrativa.
In via generale e in punto di diritto, ai fini dell'individuazione del riparto dell'onere probatorio in relazione alle fattispecie di condotta oggetto di censura mediante sanzione amministrativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ….il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento
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