Trib. Padova, sentenza 10/10/2024, n. 634

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 10/10/2024, n. 634
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 634
Data del deposito : 10 ottobre 2024

Testo completo

9422/2024
Tribunale di Padova
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 9422/2024 R.V.G. promossa congiuntamente da:
GI MI
e
, CP
Con l'intervento del PM,
Oggetto: Separazione consensuale e Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: così come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 01.10.2024
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi IN NN e ai sensi CP dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;

• ordinare al Comune di San Martino di Lupari (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, la moglie abiterà con la figlia minore nell'appartamento sito a San Martino di Lupari Via Motta Fiorina 16A al primo piano intestato in usufrutto ai genitori e in nuda proprietà con la sorella, mentre il marito continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà;


2) Il marito, con la sottoscrizione del presente, si obbliga a versare con bonifico bancario ogni mese sul conto corrente della moglie IN NN, già di sua conoscenza, la somma di €.400,00 al giorno 10 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia minore a decorrere dal mese Per_1
di marzo 2024;
mentre a decorrere dalla ripresa del lavoro il padre verserà la somma mensile di
€.450,00 a titolo di mantenimento della figlia minore entro e non oltre il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente materno, con aggiornamento ISTAT decorso un anno dalla data di udienza che sarà fissata. In coniugi convengono sin d'ora che, al compimento della maggiore età di , ogni somma dovuta dal padre a titolo di contributo al suo mantenimento potrà essere Per_1
corrisposta direttamente alla stessa con bonifico bancario sul conto alla stessa intestato.
Per intervenuto accordo tra le parti si conviene che il marito contestualmente alla CP
firma del presente ricorso versi alla Sig.ra IN NN la somma in contanti o assegno circolare percepita per assegno INPS in via esclusiva dal padre a decorrere dal mese di marzo 2024
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