Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2307

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2307
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2307
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2909/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Filippo Rotella, che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
, già Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona del ministro pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresento e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - servizio pre ruolo - fasce stipendiali e mensilità estive – esecuzione sentenza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 luglio 2020 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver già ottenuto con sentenza n. 157/2016, emessa il 9 marzo 2016 dal Tribunale di Termini
Imerese – sezione lavoro, la condanna del al Controparte_3
pagamento degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'anzianità di servizio, in relazione alle annualità in cui ha svolto attività lavorativa con contratti a termine fino al 30 giugno con incarico assegnato dall' , oltre accessori;
l'accertamento del diritto nei medesimi anni scolastici Controparte_4
ad essere nominata con contratto annuale sino al 31 agosto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, e la condanna del alla corresponsione a titolo risarcitorio delle differenze retributive derivanti dalla CP_5 diversa scadenza, ivi compresi i ratei della 13a mensilità, lamentava la mancata spontanea esecuzione da
parte dell'amministrazione e chiedeva pertanto di accertare il proprio diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di incrementi periodici di anzianità e di retribuzione per le mensilità di luglio e di agosto nonché per la 13a mensilità maturati e non corrisposti dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2013/2014 come
definitivamente accertato in detta pronuncia e, per l'effetto, di condannare il al pagamento in CP_1
proprio favore della complessiva somma di € 44.900,12, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corsoi di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo.
Nella resistenza del . ora dell'Istruzione e del Merito, sostituita l'udienza del 3 dicembre CP_1
2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In fatto dalla documentazione allegata dalla ricorrente si ricava che la stessa con ricorso del
12 agosto 2015 aveva adito il Tribunale di Termini Imerese per ottenere l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a termine mediante supplenze brevi o fino al termine delle attività didattiche dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2013/2014;
della sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con il
con decorrenza dalla stipula del primo contratto;
e la condanna di controparte alla conversione del CP_5
rapporto e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute ai sensi del CCNL comparto scuola a far data dal 23 settembre 2002, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e alla ricostruzione della carriera a tutti gli effetti, ovvero al pagamento di venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
nonché di accertare il proprio diritto all'estensione al 31 agosto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, di ogni incarico ricevuto fino al 30 giugno e la conseguente condanna
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