Trib. Frosinone, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1146 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Zaccari, con studio in Parte_1
Colleferro (RM), Corso Garibaldi 67, la quale lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso
ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore CP_1
convenuto
OGGETTO: opposizione ad atto di accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.4.2023, ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
CP_ Tribunale l' promuovendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001274492 ( CP_1
3300-15/03/2023.0067310), notificatagli in data 23.3.2023, quale coobbligato in solido con la società per la somma complessiva di €.10.000 a titolo di sanzione amministrativa per CP_2
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017, in relazione all'avviso di accertamento protocollo n. .3300.30/08/2018.0155093 del 24.9.2018 e all'avviso CP_1
di accertamento n. .3300.30/08/2018.0155094 del 24.09.2018 (doc. 1). CP_1
L'attore ha chiesto di dichiarare nulla l'opposta ordinanza – ingiunzione: 1) per l'assenza totale di motivazione, non evincibile nemmeno dai prodromici atti di accertamento, che non gli erano mai stati notificati;
2) per l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori richiesti, ex art.3, comma 9 della L. n.335/1995;
3) per l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L.
n.689/1981;
4) per l'intervenuta estinzione delle sanzioni azionate per decadenza ex art.14, comma
2, L. n.689/1981.
Regolarmente notificato il ricorso, l'Ente convenuto non si è costituto,
La causa - ritenuta documentalmente istruita - è stata discussa all'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Parte opponente ha fatto valere con il presente giudizio eccezioni estintive - per decadenza e per prescrizione - delle sanzioni pecuniarie
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