Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 357
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 14094/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/02/2025, alle ore 12.30, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
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- ATTORE
E
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- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. MERLINI ELENA, nonché la parte personalmente;
per il convenuto l'Avv. MELEGA FEDERICO GEREMIA, nonché la parte personalmente.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come da note conclusive auto- rizzate e contestano le reciproche note difensive, richiamando integralmente gli atti difensivi tutti.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisone.
Ad ore 17, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
R.G. 14094/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14094/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 3237/23 emesso dal Tribunale di Bologna (rg 8674/23) – arricchimento senza causa
TRA
- ZO RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Bologna alla via IV Novembre n. 14 presso lo studio dell'avv. Elena MERLINI (pec elenamerli- ni@ordineavvocatibopec.it) da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti
(ATTRICE OPPONENTE)
E
- NI AU (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Bologna alla Stra- da Maggiore n. 26 presso lo studio dell'avv. Federico Geremia MELEGA (pec avvfedericomele- ga@ordineavvocatibopec.it) da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti
(CONVENUTO OPPOSTO)
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO : – respingere le pretese creditorie avanzate da parte opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto assolvere
l'esponente da ogni avversaria pretesa;
IN OGNI CASO, – accogliere l'opposizione proposta e per
l'effetto dichiarare la nullità ovvero annullare, revocare o comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, fondato su dubbia prova scritta come richiesta dalla norma e per tutti i motivi sopra esposti e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto per i motivi di cui in nar- rativa;
– respingere la richiesta ex adverso di riconoscimento di illegittimo arricchimento in capo alla signora NI in merito alla dazione di € 20.000 da parte del signor ER, non essen- dovi i presupposti giuridici per un tale riconoscimento, trattandosi da parte del signor ER di
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adempimento di obbligazione naturale ex art 2034 scaturente da un rapporto familiare di conviven- za consolidato e nel principale interesse dei figli e che non ha travalicato i limiti di proporzionalità
e adeguatezza viste le circostanze fattuali e patrimoniali di parte opposta;
– in via subordinata, nel- la denegata ipotesi di non accoglimento delle domande e istanze formulate in via principale da par- te opponente, disporre la compensazione delle somme reciprocamente corrisposte dalle parti in co- stanza di convivenza (documentate in atti).
Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter co.2
c.p.c.
Con vittoria di spese e compenso legale di causa, oltre oneri come per legge, tenuto conto del com- portamento processuale di parte opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
Parte opposta:
“➢ in via principale, rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiun- tivo del Tribunale di Bologna n. 3237/2023 del 18/07/2023;➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che parte opponente ha be- neficiato pari ad € 20.000,00, oppure pari alla maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà provata, e, per l'effetto, condannare parte opponente a pagare in favore di parte opposta una som- ma pari ad € 20.000,00, oppure pari al maggior o minor importo che sarà ritenuto provato dal Tri- bunale all'esito del giudizio;
➢ In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta da NI RI avverso il decreto ingiuntivo n. 3237/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.07.2023, su ricorso ed in favo- re di AU ER promosso per la restituzione, a titolo di arricchimento senza causa, della som- ma di € 20.000,00 elargita all'opponente per l'acquisto dell'appartamento di via Pasubio n. 59 (Bo- logna) di proprietà di NI RI in ragione dell'interruzione della convivenza dopo un anno dal trasferimento nella detta casa familiare. L'importo ingiunto è pari ad € 20.000,00, oltre interessi e spese di lite (€ 765,00 per compenso, € 145,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15% oltre i.v.a. e c.p.a.)
2. RI NI non contestava il versamento di € 20.000, 00 da parte di AU TT in suo favore, utilizzato per l'acquisto (con atto pubblico del 7.11.2018) dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, in cui viveva e vive attualmente con i figli della coppia, ma riteneva che tale somma fosse irripetibile in quanto si trattava dell'adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., assolutamente proporzionale ed adeguata anche ai doveri morali e sociali da lui assunti nell'ambito della convivenza.
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L'opponente deduceva in particolare che:
- la convivenza more uxorio tra le parti era durata dall'aprile 2003 all'ottobre 2019. Dall'aprile 2003 al dicembre 2018 la famiglia (formata anche dai figli della coppia TE e LU, nati in costanza di convivenza) viveva in un appartamento in locazione, il cui canone veniva versato integralmente
(con una spesa complessiva di circa € 140.000,00) dalla medesima che provvedeva altresì al paga- mento delle utenze di luce e gas, addebitate sul suo conto;
- ER decideva nel 2006 di acquistare per se un appartamento (attuale residenza in loc. Ligon- chio – Ventasso), contraendo un mutuo di € 70.000,00, circostanza che aveva avuto ricadute sfavo- revoli per la famiglia, costringendo RI NI a contrarre finanziamenti per la famiglia. In- dicava un finanziamento del 11.06.2011 per l'acquisto di auto familiare estinto attraverso il finan- ziamento della Agos Ducato, dalla medesima stipulato in data 6.7.2013, poi rimodulato ed estinto definitivamente con un prestito bancario personale presso l'Unicredit restituito integralmente in da- ta 24.12.2018. Indicava altresì una cessione del quinto dello stipendio (di € 11655,06 di cessione, €
9000 erano girati con assegno al ER per il pagamento di un suo debito personale) poi estinto con il riscatto di una polizza Vita delle Generali Assicurazione stipulata dalla medesima nel 1998;
- in generale nel corso della convivenza RI NI, grazie alla sua stabilità lavorativa, aveva aiutato finanziariamente il convivente per consentirgli di far fronte a spese per la casa di NC
(aveva contribuito con € 3000 per le spese notarili ed acquisto di elettrodomestici per la casa), a problemi professionali ed a varie pendenze da