Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 62

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 62
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 62
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 7621/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7621 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
CA GI, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e residente in [...] e F.A.N.N.I. S.R.L. (già F.a.n.n.i. s.a.s. di UC
NG), con sede in Villasimius (CA) nella Via Costante Mameli n. 38 (p. iva 03256020920), in persona del suo legale rappresentante UC NG, elettivamente domiciliati in Cagliari nella via G.
Palomba n. 64 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bellisai che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, attori contro
LA RO, nata a [...] il [...] (C.F. [...]) e residente in [...], convenuta contumace
ZURICH INSURANCE EUROPE AG Rappresentanza Generale per l'Italia (Già RI
NC Plc), con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23, p. Iva 05380900968, trasferitaria con effetto 1° gennaio 2010 del portafoglio assicurativo della Rappresentanza Generale per l'Italia di
RI NC Company Ltd, il tutto come da provvedimento Isvap n. 2742, in persona del suo
Procuratore Speciale dott. Mario Manfredi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti, elettivamente domiciliata, unitamente al suddetto difensore, in Cagliari Via Puccini 70 presso lo
Studio dell'Avv. Silvio Putzolu, convenuta
1
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse degli attori:
A. accertare e dichiarare che il sinistro stradale di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusive della signora RO AN conducente e proprietaria dell'autoveicolo IA Y targato
BC410CF, assicurato per la R.C.A. presso la RI NC Company Ltd con polizza n.
70935556 e, conseguentemente:
B. condannando per i titoli di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, in solido fra loro, la signora RO AN e la RI NC Company
Ltd in persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'incidente e, in concreto:
C. al pagamento in favore del signor NG UC della somma di € 580.353,80 o di quell'altra diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento, al netto dell'eventuale rivalsa mutualistica e,
D. al pagamento in favore della F.a.n.n.i. s.r.l. (già F.a.n.n.i. s.a.s. di UC NG), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, UC NG della somma di € 7.800,00 o di quell'altra diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento;

E. condannando, altresì, la RI NC Company Ltd in persona del legale rappresentante pro- tempore, ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa a favore degli attori, per avere ingiustificatamente declinato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in
Legge 162/2014;

F. condannando, inoltre, le controparti al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio che così vengono partitamente indicate (parte attrice in comparsa conclusionale allega prospetto di liquidazione per un totale di euro 43.297,79 comprensivo di accessori di legge)”.

Nell'interesse del convenuto:
Piaccia all'On. Sig. Giudice, contrariis rejectis, rigettare ogni e qualsiasi domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova.
In via subordinata dichiarare la concorsuale responsabilità di parte attrice ex art. 2054 II comma
c.c., con ogni conseguenza sull'eventuale liquidazione dei danni.
2 In via istruttoria si chiede l'amissione di prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 1 e 2 della premessa del presente atto, da intendersi preceduti da “vero che”, indicando a teste il sig. IA
Massa, residente a [...].
Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15% , Iva e CAP del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 4 ottobre e in data 10 ottobre, UC AN e la F.a.n.n.i. s.a.s. di UC NG hanno convenuto in giudizio la RI NC e AN RO per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
21/05/2016 in Quartu SANA.
Gli attori hanno esposto quanto segue.
UC NG in data 21/05/16 alla guida del motoveicolo BMW targato EA99157 di cui era proprietaria la F.a.n.n.i. s.a.s. di UC NG, stava percorrendo il Viale Leonardo da Vinci in
Quartu SANA (direzione Villasimius) tenendo regolarmente la destra e preceduto dalla IA Y targata BC410CF, di proprietà e condotta da AN RO assicurata per la R.C.A. presso la RI
NC Company LTD con polizza n. 70935556.
Quest'ultima, impegnata in una conversazione telefonica, giunta in corrispondenza dell'intersezione sulla sinistra con la via Asparago e sulla destra con la Via Turbine, aveva rallentato la marcia spostandosi all'estremo margine destro della carreggiata e, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, aveva svoltato sulla sinistra verso la via Asparago.
UC NG, che stava proseguendo la sua marcia sulla propria destra, veniva investito dal veicolo della RO. L'urto si era verificato all'interno della corsia di destra (la strada, in quel punto, è a due corsie con doppio senso di circolazione e con doppia striscia continua) e il motociclista era caduto sull'asfalto in prossimità del centro della carreggiata.
I soccorritori di UC NG, resisi conto della gravità delle lesioni subite, avevano evitato di spostarlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
In data 01/08/2016 veniva notificato dalla Polizia Locale di Quartu SANA alla F.a.n.n.i. s.a.s. di
UC NG un verbale di violazione del Codice della Strada del 04/07/2016 redatto dagli agenti
Puddu Aventino e CC Stefano con il quale veniva contestata la violazione degli artt. 148, comma 12
e 16 del Cds.
Gli odierni attori hanno presentato ricorso al Giudice di Pace di Cagliari avverso la predetta sanzione, il quale a seguito dell'istruttoria svolta (tra cui anche una CTU sulla dinamica del sinistro stradale) con sentenza n. 724/2019 accoglieva il ricorso, riconoscendo le ragioni dei ricorrenti. Ciò anche alla luce della relazione tecnica di parte redatta dall'Ing. Sacco il quale aveva supposto che “i rilievi eseguiti dall'autorità potrebbero essere suscettibili d'errore”.
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Anche dalle dichiarazioni effettuate dai testimoni HE e CA secondo gli attori poteva confermarsi che la dinamica del sinistro fosse quella descritta, ovvero che la RO aveva tagliato la strada al motociclo condotto dall'NG. Egli non stava effettuando un sorpasso della vettura condotta dalla RO, in quanto la medesima si trovava in corrispondenza dell'estremo margine destro della carreggiata senza aver preventivamente manifestato l'intenzione di compiere una svolta a sinistra.
Tale valutazione era stata poi confermata dalla ctu depositata dall'Ing. Ugo RD nominato dal giudice di pace il quale aveva così descritto il sinistro: “in data 21/05/2016 poco dopo le ore 6.00, la signora RO AN alla guida della vettura IA Y targata BC410CF e il signor NG UC alla guida del motociclo BMW gt 50 targato EA99157 percorrevano il viale Leonardo Da Vinci …
Giunti in prossimità dell'intersezione stradale con la via Asparago (sulla sinistra) e la via Turbine
(sulla destra), l'autovettura che precedeva il motociclo e che sicuramente non viaggiava in prossimità del centro strada, svoltava sulla sinistra con l'intento d'imboccare la via Asparago. Tale manovra è stata effettuata proprio nel momento in cui il motociclo sopravanzava la vettura. Il fatto che non vi siano tracce di frenate hanno indotto lo scrivente a pensare che vi sia stata una manovra repentina da parte dell'autista dell'autovettura”.
In ogni caso, secondo gli attori, la manovra della RO non era consentita dalla segnaletica verticale, mentre quella orizzontale appariva totalmente sbiadita e non visibile. Ciò era stato già evidenziato dal ctp Ing. Sacco che aveva affermato che “non è presente, nell'incrocio, un'aiuola spartitraffico necessaria per creare la corsia di canalizzazione relativa alla direzione … omissis … assunta dalla
Sig.ra RO in occasione dell'evento”. Infatti, non era presente alcun cartello che indica la possibilità di girare a sinistra in via Asparago, segnaletica invece presente subito dopo tale incrocio e in senso di marcia opposto.
A seguito del sinistro, il motociclo di proprietà della F.a.n.n.i. s.a.s. di UC NG veniva completamente distrutto, tanto che se ne rendeva necessaria la demolizione (con una perdita economica di euro 7.800,00) e UC NG veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Marino di Cagliari, dove rimaneva ricoverato fino al 25/05/2016.
L'attore ha rappresentato che a partire da quel giorno egli ha effettuato numerose visite mediche e vari interventi chirurgici e che risulta affetto da una invalidità permanente, intesa come danno biologico, valutata nel 25% del totale, oltre a una invalidità temporanea totale di giorni 90 e un'invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 50%.
Egli, inoltre, era formalmente dipendente della propria Società e, a causa delle lesioni riportate, dovette dimettersi dall'attività lavorativa subendo quindi un rilevante danno economico.
I danni economici, calcolati sulla base dell'art. 137 c.d.a. con la formula della capitalizzazione
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anticipata sono da quantificare in euro 517.869,00 (156.000,00 X 15,622 X 25 / 100 – 15%).
A ciò deve essere sommato l'importo di euro
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