Trib. Milano, sentenza 22/03/2024, n. 3224
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Testo completo
N. R.G. 23510/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23510/2020 promossa da:
IT D'AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PARAVATI
FRANCESCO e dell'avv. CRISCUOLO FABRIZIO ([...]) VIALE BRUNO
BUOZZI, 99 00197 ROMA, elettivamente domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI, 99 00197 ROMA presso il difensore avv. PARAVATI FRANCESCO
ATTRICE contro
GO LC (C.F. )
GO IR (C.F. )
GO TA S.R.L. (C.F. 03660670963), tutti con il patrocinio dell'avv. MASNADA
MASSIMILIANO e dell'avv. BELLAN ALBERTO ([...]) VIA SANTA MARIA ALLA
PORTA, 2 20123 MILANO;
IR MA ([...]) PIAZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA;
TRAVERSA EL ([...]) VIA SANTA MARIA ALLA PORTA,
2 20123 MILANO, elettivamente domiciliati in PIAZZA VENEZIA, 11 00187 ROMA presso il difensore avv. MASNADA MASSIMILIANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 giugno 2022
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'attrice ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare le società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del trattamento illecito dei suoi dati personali accertato dal Garante per la protezione dei dati con provvedimento n.14941/134145 del 18 aprile 2019 emesso a seguito di reclamo ex art.77 del Regolamento UE 2016/679
-l'attrice ha proposto domanda risarcitoria anche con riferimento al trattamento dei dati realizzato mediante ulteriori 42 link richiamati dal motore di ricerca OO (utilizzato con la digitazione del nome IT D'LE) in epoca successiva alla notifica del provvedimento del Garante in data 7 maggio 2019
-si tratta dei link segnalati dall'interessata il 31 maggio 2019, oggetto di un nuovo reclamo al Garante e infine deindicizzati dalla società come da comunicazioni del 19 e del 24 giugno 2019
-il risarcimento dei danni è stato chiesto in applicazione dell'art.82 par.2 GDPR
-i convenuti, costituendosi, hanno eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di OO IT s.r.l. e di OO AN LI e, nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree
-in assenza di attività istruttoria, la causa viene decisa con la presente sentenza
°°°
-va innanzitutto affermata la carenza di legittimazione passiva di OO IT s.r.l. e di OO AN LI alla luce del costante orientamento seguito da questo Tribunale
-le parti convenute in giudizio, ad eccezione di OO LC, non corrispondono infatti ai soggetti che, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbero le sue controparti nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio
-il servizio di OO Web Search è fornito esclusivamente da OO LC, mentre OO AN e OO IT (la quale svolge attività di marketing sul territorio italiano) non possono essere qualificati come titolari del trattamento dei dati personali
-si veda, al riguardo, la giurisprudenza indicata dalla difesa delle convenute (doc.
1-35 conv.)
°°°
-nel merito, è necessario partire dal provvedimento del Garante n.14941/134145 emesso il 18 aprile 2019 a seguito del reclamo presentato dalla dott.ssa Rosita D'Angiolella il 10 gennaio 2019 (doc.7 att.)
-nella parte dispositiva, si legge che il Garante:
pagina 2 di 7
-ora, con riferimento alle funzioni del servizio di “autocompletamento” (cd. autocomplete) e di quello basato sui “suggerimenti di ricerca” (cd. ricerche correlate) ricorrono i presupposti contemplati da Cass. sent. n.7709 del 19 marzo 2019 in relazione ad un'analoga fattispecie (nella quale il motore di ricerca era gestito da Yahoo!) (doc.39 conv.)
-è stato infatti affermato che:
“…la sentenza impugnata ha esaminato l'ampio materiale probatorio, giungendo alla conclusione secondo cui il ruolo del prestatore dei servizi nella specie non ha varcato i limiti della prestazione di mero caching. Essa ha, invero, affermato che il servizio di ricerca denominato Yahoo! Italia Search, che costituisce il contestato veicolo per l'abusiva diffusione dei filmati segnalati da R.T.I. s.p.a., si limita a svolgere la funzione di semplice "motore di ricerca", consistente nel «cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall'utente interrogante fornendo i link che consentono la connessione con ciascuno di essi. Per svolgere tale attività il motore di ricerca procede ad eseguire una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una cache, attività che consente di fornire per le chiavi di ricerca più frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi estremamente rapidi. Tale "memorizzazione automatica, intermedia e temporanea" delle informazioni - eseguita "al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ai destinatari a loro richiesta" - caratterizza dunque ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 70/03 l'attività in questione». Ha aggiunto che, nella predetta funzione, è rispettata la condizione che il prestatore del servizio non modifichi le informazioni e che sia rimasto in una situazione di neutralità. Ciò, anche quanto alle attività diverse dal mero linking segnalate dall'attrice: e cioè l'embedding, quale strumento che consente all'utente di visionare direttamente sul motore di ricerca Yahoo immagini presenti su siti di terzi, ed il suggest search, che offre suggerimenti per completare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23510/2020 promossa da:
IT D'AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PARAVATI
FRANCESCO e dell'avv. CRISCUOLO FABRIZIO ([...]) VIALE BRUNO
BUOZZI, 99 00197 ROMA, elettivamente domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI, 99 00197 ROMA presso il difensore avv. PARAVATI FRANCESCO
ATTRICE contro
GO LC (C.F. )
GO IR (C.F. )
GO TA S.R.L. (C.F. 03660670963), tutti con il patrocinio dell'avv. MASNADA
MASSIMILIANO e dell'avv. BELLAN ALBERTO ([...]) VIA SANTA MARIA ALLA
PORTA, 2 20123 MILANO;
IR MA ([...]) PIAZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA;
TRAVERSA EL ([...]) VIA SANTA MARIA ALLA PORTA,
2 20123 MILANO, elettivamente domiciliati in PIAZZA VENEZIA, 11 00187 ROMA presso il difensore avv. MASNADA MASSIMILIANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 giugno 2022
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'attrice ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare le società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del trattamento illecito dei suoi dati personali accertato dal Garante per la protezione dei dati con provvedimento n.14941/134145 del 18 aprile 2019 emesso a seguito di reclamo ex art.77 del Regolamento UE 2016/679
-l'attrice ha proposto domanda risarcitoria anche con riferimento al trattamento dei dati realizzato mediante ulteriori 42 link richiamati dal motore di ricerca OO (utilizzato con la digitazione del nome IT D'LE) in epoca successiva alla notifica del provvedimento del Garante in data 7 maggio 2019
-si tratta dei link segnalati dall'interessata il 31 maggio 2019, oggetto di un nuovo reclamo al Garante e infine deindicizzati dalla società come da comunicazioni del 19 e del 24 giugno 2019
-il risarcimento dei danni è stato chiesto in applicazione dell'art.82 par.2 GDPR
-i convenuti, costituendosi, hanno eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di OO IT s.r.l. e di OO AN LI e, nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree
-in assenza di attività istruttoria, la causa viene decisa con la presente sentenza
°°°
-va innanzitutto affermata la carenza di legittimazione passiva di OO IT s.r.l. e di OO AN LI alla luce del costante orientamento seguito da questo Tribunale
-le parti convenute in giudizio, ad eccezione di OO LC, non corrispondono infatti ai soggetti che, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbero le sue controparti nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio
-il servizio di OO Web Search è fornito esclusivamente da OO LC, mentre OO AN e OO IT (la quale svolge attività di marketing sul territorio italiano) non possono essere qualificati come titolari del trattamento dei dati personali
-si veda, al riguardo, la giurisprudenza indicata dalla difesa delle convenute (doc.
1-35 conv.)
°°°
-nel merito, è necessario partire dal provvedimento del Garante n.14941/134145 emesso il 18 aprile 2019 a seguito del reclamo presentato dalla dott.ssa Rosita D'Angiolella il 10 gennaio 2019 (doc.7 att.)
-nella parte dispositiva, si legge che il Garante:
pagina 2 di 7
-ora, con riferimento alle funzioni del servizio di “autocompletamento” (cd. autocomplete) e di quello basato sui “suggerimenti di ricerca” (cd. ricerche correlate) ricorrono i presupposti contemplati da Cass. sent. n.7709 del 19 marzo 2019 in relazione ad un'analoga fattispecie (nella quale il motore di ricerca era gestito da Yahoo!) (doc.39 conv.)
-è stato infatti affermato che:
“…la sentenza impugnata ha esaminato l'ampio materiale probatorio, giungendo alla conclusione secondo cui il ruolo del prestatore dei servizi nella specie non ha varcato i limiti della prestazione di mero caching. Essa ha, invero, affermato che il servizio di ricerca denominato Yahoo! Italia Search, che costituisce il contestato veicolo per l'abusiva diffusione dei filmati segnalati da R.T.I. s.p.a., si limita a svolgere la funzione di semplice "motore di ricerca", consistente nel «cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall'utente interrogante fornendo i link che consentono la connessione con ciascuno di essi. Per svolgere tale attività il motore di ricerca procede ad eseguire una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una cache, attività che consente di fornire per le chiavi di ricerca più frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi estremamente rapidi. Tale "memorizzazione automatica, intermedia e temporanea" delle informazioni - eseguita "al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ai destinatari a loro richiesta" - caratterizza dunque ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 70/03 l'attività in questione». Ha aggiunto che, nella predetta funzione, è rispettata la condizione che il prestatore del servizio non modifichi le informazioni e che sia rimasto in una situazione di neutralità. Ciò, anche quanto alle attività diverse dal mero linking segnalate dall'attrice: e cioè l'embedding, quale strumento che consente all'utente di visionare direttamente sul motore di ricerca Yahoo immagini presenti su siti di terzi, ed il suggest search, che offre suggerimenti per completare
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