Trib. Velletri, sentenza 02/05/2024, n. 764

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 02/05/2024, n. 764
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 764
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro

in persona del giudice P G T ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2013 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Marino via Vecchia di Grottaferrata n. 15, Parte_1
presso lo studio del procuratore Avv. G D F, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
[...]
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 31 maggio 2021 ha rappresentato di aver Parte_1 lavorato dall'anno scolastico 1989/1990 quale docente, presso l'Istituto paritario ” di Org_1
F, in virtù di una pluralità di contratti di lavoro subordinato. Dal 1 settembre 2007 la ricorrente è stato immessa in ruolo e l'Amministrazione non ha valutato ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera il periodo di servizio svolto preruolo presso l'Istituto paritario.
La ricorrente ha affermato il proprio diritto al detto riconoscimento e ha convenuto, pertanto, in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il chiedendo il riconoscimento Controparte_1
di tutti i servizi preruolo prestati presso istituti paritari, ai fini della ricostruzione di carriera e della
progressione stipendiale, con condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti.

1.1. Il , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e Controparte_1
del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza dell'8 febbraio 2022
è stato dichiarato contumace.

2. Con provvedimento del 13 gennaio 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 2 aprile 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

3. Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

3.1. Procedendo all'esame della disciplina vigente, occorre ricordare che l'art. 1 d.l.
370/1970
statuisce: “al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a “buono” o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono” e in particolare l'art. 3 “viene riconosciuto il servizio di cui ai precedenti articoli agli effetti giuridici ed economici per interno e fino a un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.
Il decreto legislativo n. 297/1994 ha riorganizzato la disciplina delle forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche: la parificazione (artt. 344 ss.), propria delle scuole elementari e caratterizzata dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell'attività di istruzione privata, in forza di una convenzione con il provveditore agli studi che obbliga l'istituto ad adottare programmi e orari analoghi a quelli delle scuole statali;
il riconoscimento legale (art. 355), derivante da un provvedimento amministrativo con il quale il competente attribuisce validità a studi CP_1
ed esami sostenuti
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