Trib. Velletri, sentenza 02/05/2024, n. 764
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice P G T ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2013 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Marino via Vecchia di Grottaferrata n. 15, Parte_1
presso lo studio del procuratore Avv. G D F, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
[...]
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31 maggio 2021 ha rappresentato di aver Parte_1 lavorato dall'anno scolastico 1989/1990 quale docente, presso l'Istituto paritario ” di Org_1
F, in virtù di una pluralità di contratti di lavoro subordinato. Dal 1 settembre 2007 la ricorrente è stato immessa in ruolo e l'Amministrazione non ha valutato ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera il periodo di servizio svolto preruolo presso l'Istituto paritario.
La ricorrente ha affermato il proprio diritto al detto riconoscimento e ha convenuto, pertanto, in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il chiedendo il riconoscimento Controparte_1
di tutti i servizi preruolo prestati presso istituti paritari, ai fini della ricostruzione di carriera e della
progressione stipendiale, con condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti.
1.1. Il , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e Controparte_1
del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza dell'8 febbraio 2022
è stato dichiarato contumace.
2. Con provvedimento del 13 gennaio 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 2 aprile 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
3. Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
3.1. Procedendo all'esame della disciplina vigente, occorre ricordare che l'art. 1 d.l.
370/1970 statuisce: “al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a “buono” o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono” e in particolare l'art. 3 “viene riconosciuto il servizio di cui ai precedenti articoli agli effetti giuridici ed economici per interno e fino a un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.
Il decreto legislativo n. 297/1994 ha riorganizzato la disciplina delle forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche: la parificazione (artt. 344 ss.), propria delle scuole elementari e caratterizzata dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell'attività di istruzione privata, in forza di una convenzione con il provveditore agli studi che obbliga l'istituto ad adottare programmi e orari analoghi a quelli delle scuole statali;il riconoscimento legale (art. 355), derivante da un provvedimento amministrativo con il quale il competente attribuisce validità a studi CP_1
ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale subordinato all'idoneità della sede, all'adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, il possesso, da parte degli alunni e dei docenti, dei titoli previsti rispettivamente per l'accesso alle classi e per
l'insegnamento;infine il pareggiamento (art. 356), istituto limitato a scuole tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici, per ottenere il quale, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, si richiede: che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;che le cattedre siano occupate da personale nominato in seguito ad apposito pubblico
concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.
Stante tale dato normativo, non può essere condivisa l'allegazione di parte ricorrente, che afferma l'identità di regime giuridico vigente tra le scuole paritarie e le scuole pareggiate.
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