Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 48

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 48
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 48
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3058 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2014, avente ad oggetto: nullità atto di donazione e divisione beni ereditari,
TRA
RU DO, (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Potenza alla via Mazzini 97, presso e nello studio dell'avv. Paolo Villani dal quale
è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

Attore
CONTRO
RU CC (C.F.: [...]), RU LU
(C.F.: [...]) e RU RI (C.F.:
[...]) elettivamente domiciliati in Potenza, presso e nello studio dell'avv. Mauro Serra che li difende e rappresenta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

Convenuti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/09/2024.
FATTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ZZ TO, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i convenuti ZZ RO, ZZ LU
e ZZ AR, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… riconoscere l'interdizione dell'ZZ FR con effetto retroattivo alla data del 05.06.03 per tutti i motivi su indicati;
Dichiarare la nullità, inefficacia assoluta dell'atto di donazione per Notar Racioppi del 27.06.08 REP 3272 RACC. 1766 per

l'effetto individuare e dividere i beni di ZZ FR e BI NA in porzioni a favore di ZZ TO, RO, LU e AR a mezzo di CTU da nominarsi;
Stimare e Formare in parti gli immobili, mobili e situazione economica
in proporzione ognuno ai propri diritti e per l'effetto assegnarsi agli stessi con i dovuti interessi e rivalutazione e frutti maturati e maturandi sin dal 2008 in poi”.
A sostegno, deduceva di essere figlio di ZZ FR e di BI NA, quest'ultima deceduta il 29/03/2014, e che il proprio genitore ZZ FR era affetto da demenza di grado medio-grave, da sordità ed anacusia, quindi, era invalido al 100% e necessitava di assistenza continua in quanto non in grado di assolvere agli atti di vita quotidiana, come accertato dalla Commissione medica pensioni di guerra e invalidità civile in data 29/07/2002. In seguito a dette patologie con sentenza del
Tribunale di Potenza n. 986/2012 veniva dichiarato interdetto ed all'uopo veniva nominato un tutore e protutore;
la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Potenza con la pronuncia n. 148/2014.
Tuttavia, ZZ FR con atto pubblico di donazione del 27/06/2008 rep. n.
3272 e racc. 1766, a rogito del notaio dott.ssa NAmaria Racioppi, donava l'intero patrimonio solo ai germani ZZ AR, RO e LU escludendo l'attore;
che la propria madre aveva richiesto l'emissione di un assegno circolare in data
08/06/2007 per la somma di € 50.000,00 mediante prelievo da libretto postale cointestato con il proprio coniuge ZZ FR. Inoltre, assumeva che era stata vendute l'intera attrezzatura agricola con l'ausilio della ditta Satriani di Potenza.
Pertanto, adiva il Tribunale di Potenza, innanzitutto per ottenere la nullità dell'atto di donazione sopra specificato, in quanto posto in essere da persona incapace, facendo retroagire l'interdizione sin dal 05/06/2003, quindi, procedere all'individuazione del relictum ed alla divisione dei beni in favore degli eredi legittimi.
2) Con comparsa di costituzione depositata in data 30/04/2015, si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo all'adito Tribunale di voler dichiarare
l'improcedibilità, l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande avversarie.
Eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della domanda di interdizione retroattiva di ZZ FR, evidenziando che lo stesso non era stato citato in giudizio, eguale inammissibilità rispetto alle domande di nullità/inefficacia assoluta dell'atto di donazione e di individuazione e divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non sussistendo il presupposto della comproprietà al momento della domanda. Quindi, chiedevano una pronuncia di responsabilità per lite temeraria ex art.
96 cpc
.
3) La causa, istruita per via documentale e consulenza medico-legale, precisate le conclusioni viene ora in decisione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. DIRITTO
4) Preliminarmente sull'eccezione di litisconsorzio necessario sollevata dai convenuti, per mancata citazione del donante ZZ FR, si osserva quanto segue: nella vicenda in trattazione è indiscusso che l'azione andava esercitata anche nei confronti del litisconsorte necessario, ZZ FR che unitamente al coniuge, BI NA avevano sottoscritto l'atto di donazione impugnato, e con il quale si erano spogliati di tutti i beni immobili in favore dei soli convenuti ZZ
RO, AR e LU.
A tal uopo, si osserva che, rispetto alla domanda rivolta nei confronti di uno solo dei contraddittori necessari, la giurisprudenza (con l'ampio consenso della dottrina) ragiona in termini di atto nullo, al quale consegue la nullità del procedimento e di tutti gli atti che ne sono derivati (comprese le sentenze, che si dicono inutiliter datae). Tra le varie in tal senso, cfr. Cass. n. 972/2009, la quale spiega che, ove non venga eseguita
(né prima né dopo la scadenza del termine perentorio assegnato) l'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, non si produce la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed il giudice e tenuto a dichiarare d'ufficio la mancanza di tale sanatoria, non potendo, in assenza delle parti necessarie, giudicare del merito della domanda.
Tuttavia, non si tratta di una nullità assoluta, in quanto la medesima disposizione, come sì è visto, ne consente la sanatoria mediante il meccanismo dell'integrazione del contraddittorio. Integrazione che, si badi bene, può avvenire sia per la spontanea costituzione della parte necessaria mancante, sia per adempimento dell'ordine del giudice, sia per spontanea iniziativa della parte. La dottrina è in proposito attenta a chiarire che il litisconsorzio necessario non è altro che una forma di legittimazione congiuntiva (quale corollario della disposizione di cui all'art. 101 c.p.c.) e la norma in esame, laddove consente la possibilità di integrare il giudizio, è diretta a temperare il rigore della sanzione di nullità che conseguirebbe (secondo i principi generali) all'esercizio dell'azione nei confronti di alcune soltanto delle parti necessarie.
In altri termini, esistono posizioni di diritto sostanziale, comuni a più parti, la cui modificazione non può che avvenire in confronto di tutte loro;
casi in cui l'ordinamento avrebbe potuto orientarsi nel senso della nullità insanabile della domanda non contestata sin dall'origine contro tutte, essendosi, invece, orientato in senso contrario, stabilendo cioè che la domanda è idonea a determinare il dovere del giudice di pronunciare nel merito del diritto fatto valere, anche se in origine contestata contro
uno solo dei soggetti passivi, purché poi tutti gli altri siano chiamati a partecipare al giudizio. Basta, infatti, rilevare che questa non è altro che una di quelle ipotesi nelle quali la modificazione di una posizione sostanziale comune a più parti non può avvenire che attraverso un'azione diretta contra tutte. Sicché, è sufficiente che l'azione sia proposta nei termini contro uno dei comproprietari perché, una volta integrato il giudizio nei confronti degli altri, sorga il dovere del giudice di pronunciare sul merito della causa.
Sempre secondo principi consolidati (Cass. civ. n. 4488/2002, che, a sua volta, fa riferimento a Cass. civ. n. 2938/1988), secondo cui la tempestiva riassunzione del processo interrotto eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari impedisce ogni decadenza o preclusione, poiché i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
Tra la vasta giurisprudenza rinvenibile in argomento va citata la Cass. civ. n.
1931/1989
, la quale, per il caso di interruzione del processo per morte di uno dei contendenti, stabilisce che la tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte, già in causa, che abbia assunto pure la qualità di coerede del defunto, ancorché venga effettuata con consegna di tale atto in unica copia e senza specificazione di detta qualità, vale ad evitare l'estinzione del processo medesimo, ferma restando l 'esigenza di
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