Trib. Napoli, sentenza 07/02/2024, n. 568

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/02/2024, n. 568
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 568
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

R.G. 11912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del dott. F A C ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11912/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 12/06/1974 rappresentato e difeso dall'avv. ODIERNA UGO, come da Parte_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO Controparte_1
ANNALISA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4.10.23 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di
lavorare alle dipendenze di parte resistente con inquadramento nella categoria D
fascia economica 5 con profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario -
infermiere” presso il di ;
di aver percepito Organizzazione_1 Org_2
l'indennità giornaliere quale turnista pari ad € 4,49 per ciascuna giornata di lavoro
nonché l'indennità di terapia intensiva pari ad € 4,13 per ciascuna giornata di lavoro;

che nella base di calcolo per la retribuzione spettante durante le ferie non sono state
computate tali indennità;
che tali indennità sono connaturate alle mansioni svolte ed
al turno di servizio e, pertanto, rientrano nella nozione europea di retribuzione, come
1


ricostruita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l'ente resistente al pagamento
in suo favore dell'importo di € 674,25 oltre interessi legali con vittoria di spese di
lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.
verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti
costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il diritto alle differenze retributive
vantato da parte ricorrente in ragione dell'inserimento, nella base di calcolo della
retribuzione di riferimento per la determinazione del trattamento retributivo durante il
godimento delle ferie, sia dell'indennità giornaliera per il lavoro turnista sia
dell'indennità di terapia intensiva e subintensiva di cui all'art. 86 co. 3 e co. 6 lett. a)
C.C.
N.L. del 21.5.2018.
Il giudicante intende aderire alla giurisprudenza di legittimità e di merito prodotta da
parte ricorrente (Trib. Napoli sent. 4248/2023) secondo cui “Ritiene il tribunale di
doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del
Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla
retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il
tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza
Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425
, e dalla successiva conforme
Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la
sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il
periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come
interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della
Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di
un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16
marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), Persona_1
ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui
all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle
2
ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore
deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi,
anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, Persona_2
punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia
della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto Per_3
21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in
linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del
lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore
dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto
dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare
come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè
ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non
può incidere sul diritto del
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