Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 675

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 675
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 675
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo


N. R.G. 15/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 15/2024 R.G., vertente tra
appellante:
soc. TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO. S.R.L., p. Iva 06993110011, in persona
del legale rappresentante Luigi Ambrosio, con l'avv. dom. IE Autariello di Roccarainola
(NA), in forza di procura d.d. 22.12.2023,
e
appellato:
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO, p. Iva 80004460210, in persona del Commissario del Governo pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in
Trento, è ex lege domiciliato;

in punto: ricorso in appello contro la sentenza n. 160/2023 del 31.05.2023 emessa dal Giudice
di Pace di Bolzano – opposizione ordinanza ingiunzione;

pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
del procuratore della parte appellante:
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello,
annullare i verbali n. 176/0409426 - 176/0412712 - 176/0412752 176/0414155- 176/0414151-
176/0414149- 176/0414173- 176/0414176- 176/0414134- 176/0414188- 176/0414133-
176/0414210- 176/0414205- 176/0414208- 176/0414213- 176/0414218- 176/0414203-
176/0414212- 176/0414215- 176/041421-176/0416913- 176/0416961- 176/0416911-
176/0416962- 176/0417053- 176/0417246- 176/0425089- 176/0430447- 176/0430431-
176/0430443-per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della
decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti,
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella
misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
del procuratore della parte appellata:
“Contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso d.d. 22.12.2023 la soc. Trasporti e Spedizioni A.BA.CO. s.r.l. ha proposto
appello contro la sentenza n. 160/2023 del 31.05.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bolzano,
che ha rigettato l'opposizione e confermato la legittimità dei verbali di contestazione
impugnati, redatti dalla Polizia Stradale di Bolzano per violazione dell'art. 176 comma 21 del
Codice della Strada
. In primo luogo, l'appellante fa valere l'esimente della buona fede quale
causa di esclusione della responsabilità amministrativa, poiché le Autostrade del Brennero
avrebbero omesso di trasmettere le richieste di pagamento. Censura, inoltre, l'errata
pagina 2 di 7
interpretazione dei verbali da parte del giudice di primo grado e ripropone l'eccezione di
prescrizione. Chiede quindi l'annullamento dei verbali impugnati e in subordine la conferma
delle sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale.
Il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano si è costituito con
comparsa d.d. 14.03.2024, chiedendo il rigetto dell'appello giacché inammissibile e/ o
manifestamente infondato.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 20.06.2024 per la
discussione orale della causa.
2. Il primo motivo di appello è fondato, con assorbimento degli altri motivi e delle eccezioni e
difese di parte appellata. Queste ultime, peraltro, laddove integrano un vero e proprio appello
incidentale, devono ritenersi comunque tardive, non essendosi l'appellato costituito
tempestivamente (la costituzione è avvenuta il 14.03.2024, giorno della prima udienza).
In ordine all'asserita inammissibilità del ricorso cumulativo, si osserva che la giurisprudenza
formatasi
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