Trib. Roma, sentenza 01/12/2024, n. 927
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2489/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. NECCI ANDREA
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. MINISCI FRANCESCO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.06.24, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 09.06.22 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “(i) Per_ Affidamento delle minori e piano genitoriale. Le figlie e saranno affidate congiuntamente Per_2 ad entrambi i genitori e rimarranno collocate presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e
tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00 (con due pernottamenti consecutivi), quando saranno riaccompagnate presso la madre;
una sera a settimana, tendenzialmente il mercoledì salvo diverso accordo, dalle ore 19 dello stesso sino alle 8.00 del mattino del giorno seguente, con un pernottamento, con obbligo del padre di accompagnarle direttamente a scuola o riportarle dalla madre in periodi di non frequentazione scolastica;
durante le