Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 904

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 904
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 904
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 8215/2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8215/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/07/2024 da
, con l'avv. Podavini Masin Giuliana, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Arcaro Jlenia, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e il 5/5/93 nel comune di SH (Albania) in applicazione
[...] Parte_2
della legge albanese.


2. affidamento condiviso del figlio minore di anni 17 con residenza prevalente Per_1

presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita del minore. Ad anni alternati, trascorrerà con ciascun genitore
1 le festività natalizie, Pasquali e due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con la madre almeno un mese prima.


3. Il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di €. Per_1

500,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. L'assegno erogato dall'INPS per il figlio minore verrà percepito direttamente dalla madre.


4. Il marito verserà alla moglie non economicamente autosufficiente un assegno di mantenimento di €. 100,00 mensile fino a novembre 2024;



5. Gli assegni verranno versati entro il 15 di ogni mese sul seguente conto corrente in essere presso Banca Intesa San Paolo con seguente IBAN: [...];
6.

Le parti danno atto che ha corrisposto, come da accordi, a CP_1 Parte_1 la somma di €.1.050,00 a titolo di arretrati dal mese di febbraio a maggio 2024 per assegni di mantenimento dovuti alla moglie (€. 300) e al figlio (€. 750);



7. Le spese straordinarie per il figlio minore, come indicate nel protocollo in uso presso il

Tribunale di Padova, verranno divise al 50% tra i genitori e verranno rimborsate a semplice richiesta del genitore che le ha sostenute con esibizione di idonea documentazione. Le relative detrazioni verranno effettuate dal padre e, quando la madre avrà un reddito da lavoro, verranno effettuate al 50%;



8. La casa coniugale in comproprietà dei ricorrenti viene assegnata con l'arredo ivi esistente alla moglie con la quale continuerà a vivere il figlio Parte_1 Per_1



9. Le spese condominiali straordinarie verranno pagate al 50% dai comproprietari/ricorrenti mentre le ordinarie saranno a carico della assegnataria dell'immobile;

10. Con l'adempimento di cui al punto 4, i coniugi dichiarano di non aver più alcuna pretesa economica reciproca.
11. Dichiarare compensate le spese legali.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
05/05/1993 a SH (Albania) e l'atto di matrimonio è stato è stato trascritto nel relativo registro del Comune di LO (PD) al n.1, anno 2010, parte II, serie C.
Dal matrimonio sono nati due figli, in data 3.7.1993 e in data 2.8.2007. Per_2 Per_1
I coniugi, entrambi cittadini albanesi, hanno chiesto l'applicazione della Legge Albanese ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010,
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