Trib. Roma, sentenza 01/10/2024, n. 8019
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. PA Mormile, all'udienza del 04/07/2024, nella causa R.G. n. 2897/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
1) AL RE (c.f. [...]);
2) TT AU (c.f.
[...]);
3) AM NC (c.f. [...]);
4)
NE PA (c.f. [...]);
5) CI SS (c.f.
[...]);
6) DE GN EF (c.f. [...]);
7)
DE IO SI (c.f. [...]);
8) DI MO CO (c.f.
[...]);
9) DI MA SE (c.f. [...]);
10)
ES SS (c.f. [...]);
11) RI RI (c.f.
[...]);
12) CI AN (c.f. [...]);
13)
DI LE (c.f. [...]) 14) IO SI (c.f.
[...]);
15) IN AU (c.f. [...]);
16)
OP TO (c.f. [...]);
17) OL NI (c.f.
[...]);
18) OZ SE (c.f. [...]);
19)
CI TO (c.f. [...]);
20) OL RE (c.f.
[...]);
21) EI GE (c.f. [...]);
22) SI
EL (c.f. [...]);
23) LI AN (c.f.
[...]);
24) IC UC (c.f. [...]);
25) BE
IO (c.f. [...]);
26) ZZ NI (c.f.
[...]);
27) GNTTA EL (c.f. [...]);
28) UC PA (c.f. [...]);
29) EN IA (c.f.
[...]);
30) AR QU (c.f. [...]);
tutti
residenti in [...], rappresentati e difesi dagli avv. Flavia Bruschi e Mara Parpaglioni, per
procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, piazzale
Clodio;
RICORRENTI
E
ATAC S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Cortelli Laura, per procura in atti;
RESISTENTE
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta[re] e dichiara[re] il diritto dei ricorrenti,
assentatisi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni
elettorali, dal 25 al 27 settembre 2022, di vedersi riconoscere tali giornate quali giorni, a
tutti gli effetti, di attività lavorativa, per come specificato anche dalla L. 29 gennaio 1992,
n. 69, (con l'art. 1, comma 1), quindi con diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi,
per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento
delle operazioni elettorali;
2) per l'effetto, ordina la cessazione del comportamento discriminatorio e, ai fini della
rimozione dei suoi effetti e di impedirne la ripetizione così provvede:
a) ordina alla Società convenuta di annullare i provvedimenti disciplinari relativi alle
ritenute assenze ingiustificate dei ricorrenti nonché ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione ed a impedirne la reiterazione;
b) ordina alla Società convenuta di pagare quanto dovuto ai ricorrenti per le giornate di assenza per motivi elettorali, nonché all'attribuzione dei dovuti riposi compensativi previsti dalla legge in conseguenza della partecipazione dei ricorrenti alle operazioni
elettorali, quali rappresentanti di lista;
c) condanna, altresì, la stessa resistente al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno
non patrimoniale da discriminazione, da liquidarsi sulla base dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'art. 17 della Direttiva 78/2000/CE e dell'art. 28, co. da 5 a 7, del D. Lgs. 150/2011 nella misura minima che si indica pari ad € 2.500,00 per ciascuno dei ricorrenti oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del
dovuto fino al soddisfo;
d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ad onere e spese della Società
resistente, su tre quotidiani di tiratura nazionale che si indicano nelle seguenti testate: il
Messaggero, il Corriere della Sera, la Repubblica;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.948,00#, di cui € 424,00# per spese generali ed € 1,524,00# per compensi, oltre IVA
e CPA;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Roma, 04/07/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. PA Mormile
^^^^^
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4 del d.lgs. n. 216/2003 proposto secondo il rito previsto dall'art. 28,
d.lgs. n. 150/2001, gli istanti in epigrafe hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A. accertare e dichiarare che la Società resistente ha posto in essere nei
confronti dei ricorrenti una condotta illegittima e/o discriminatoria per violazione del combinato disposto dell'art. 119, del T.U. n. 361 del 1957 e succ. mod. art.11 L.53/1990, dell'art. 2 del D.lgs. n.216/2003 e dell'art. 15, L. 300/1970;
B. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, assentatisi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle operazioni elettorali, dal 25 al 27 settembre 2022, di
vedersi riconoscere tali giornate quali giorni, a tutti gli effetti, di attività lavorativa, per
come specificato anche dalla L. 29 gennaio 1992, n. 69, (con l'art. 1, comma 1), quindi
con diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria
retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. C. per
l'effetto, ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e, al fine della rimozione dei suoi effetti, impedirne la ripetizione:
1. ordinare alla Società convenuta di annullare i provvedimenti disciplinari relativi alla ritenuta assenza ingiustificata dei
ricorrenti;
2. adottare ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della
discriminazione ed a impedirne la ripetizione, anche eventualmente ordinando alla
convenuta di adottare il piano per la rimozione delle discriminazioni accertate che il
Giudice vorrà adottare, con rispetto dei termini ivi indicati;
D. condannare la società
resistente al risarcimento del danno patrimoniale mediante pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti per le giornate di assenza per motivi elettorali, nonché all'attribuzione dei dovuti riposi compensativi previsti dalla legge in conseguenza della partecipazione dei
ricorrenti alle operazioni elettorali, quali rappresentanti di lista;
E. condannare, altresì,
la stessa resistente al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno non patrimoniale
da discriminazione, da liquidarsi sulla base dei criteri di effettività, proporzionalità e
dissuasività di cui all'art. 17 della Direttiva 78/2000/CE e dell'art. 28, co. da 5 a 7, del
D. Lgs. 150/2011 nella misura minima che si indica pari ad € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ciascuno dei ricorrenti o gradatamente nella diversa
misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. F. disporre la pubblicazione del
provvedimento, ad onere e spese della Società resistente, su tre quotidiani di tiratura
nazionale che si indicano nelle seguenti testate: il Messaggero, il Corriere della Sera, la
Repubblica”
A fondamento della propria domanda i predetti ricorrenti hanno, in sintesi, dedotto di aver
richiesto alla datrice di lavoro ATAC s.p.a. i permessi di legge per partecipare alle elezioni politiche, come rappresentanti di lista, ai sensi dell'art. 119, del T.U. n. 361/1957.
L'azienda dopo aver in un primo momento autorizzato i permessi li ha poi successivamente revocati, sanzionando i ricorrenti assenti per la partecipazione alle
operazioni elettorali seppure documentata.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si è costituita in giudizio ATAC s.p.a. non contestando le circostanze di fatto dedotte dai ricorrenti, ma sostenendo – in estrema
sintesi - di non aver violato l'art. 119 D.P.R. n. 361 del 1957, in quanto i diritti ivi
riconosciuti, a detta dell'Azienda, andrebbero contemperati e bilanciati con altri diritti costituzionalmente garantiti, come l'art. 16 Cost. sulla libera circolazione delle persone.
All'udienza del 04/04/2024, le parti hanno discusso la causa e la difesa di ATAC s.p.a. ha richiesto la concessione di un termine per note conclusionali.
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza dove è stata discussa e decisa come da separato dispositivo in epigrafe riportato.
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Il ricorso è fondato e merita di essere integralmente accolto.
A seguito della costituzione di ATAC s.p.a., sono risultate pacifiche tutte le circostanze dedotte nella parte in fatto del ricorso introduttivo.
Deve quindi ritenersi provato, in