Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 432

TRIB Nola
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 432
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 432
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. 5969/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nel collegio composto dai Giudici:
Dott. Geremia Casaburi Presidente Dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
Dott. Alfonso Annunziata Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5969/2017 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: comodato/querela di falso in corso di causa e vertente
TRA
AN NN, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Leonardo Polito ed elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
NN NC e AV IA, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carmela Loredana Ferrentino e AV Giuseppe ed elettivamente domiciliati come in atti
1 RESISTENTI CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio AN NN esponeva di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Palma Campania (NA),
alla via Isernia n. 36, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 3,
part. 2138, vani 3 più accessori, di circa 90 mq., e di aver concesso in comodato per uso abitativo la predetta unità immobiliare al figlio NN NC, come risulta dal contratto di comodato del 08.02.2011, successivamente registrato il 03.08.2017,
presente in atti (cfr. allegato 1 della produzione della ricorrente).
L'istante deduceva, altresì, che nelle more i rapporti con il figlio NN NC si deterioravano e veniva inutilmente chiesto al comodatario il rilascio dell'immobile oggetto di comodato, libero da cose e persone.
Ciò posto, AN NN, sulla base delle argomentazioni in atti, domandava all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato per cui è causa, essendo esso precario e, per l'effetto, condannare NN NC e
AV IA a rilasciare libero e sgombero da persone e cose il suddetto immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della ricorrente e a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti da AN NN in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio NN NC e AV
IA, i quali resistevano con le argomentazioni in atti, rilevando, in particolare, che il contratto di comodato de quo era stato concluso esclusivamente in forma orale e che esso non può considerarsi precario, essendo l'immobile oggetto di
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comodato destinato a scopo familiare e chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente a risarcire, a favore dei resistenti, i costi da questi ultimi sostenuti per la ristrutturazione del suindicato immobile, nonché i danni non patrimoniali subiti nella somma ritenuta congrua dal Giudice, con vittoria di spese,
diritti e onorari di causa.
I convenuti, quindi, proponevano querela di falso in corso di causa avverso il suindicato contratto di
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