Trib. Brescia, sentenza 29/11/2024, n. 743

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 29/11/2024, n. 743
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 743
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 10219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10219/2024 promossa da:
(c.f. con gli avv.ti Mannatrizio Parte_1 C.F._1
Anna e Mannatrizio Stefano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Brescia
e
(c.f. ), con gli avv.ti Mannatrizio Anna e Mannatrizio Parte_2 C.F._2
Stefano, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.

2. La IG è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà collocamento prevalente e residenza presso la madre.
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Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.

3. La casa familiare sita in Ospitaletto in Via Martiri della libertà n. 125, è assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi, fino all'indipendenza economica di ;
a scanso equivoci si precisa che il IG. Per_1
, col consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale a febbraio 2023 prelevando i propri Pt_2
affetti personali ed ha già spostato in altro immobile dallo stesso condotto in locazione la propria residenza e che la IG.ra volturerà le utenze nel termine più breve possibile dal deposito del Pt_1 presente ricorso e comunque entro l'udienza presidenziale.
Il IG. si obbliga, entro 30 giorni dalla emissione della sentenza di separazione, a cedere alla Pt_2
moglie ½, in forza di accordo preso tra le parti in sede di separazione ed anche al fine di godere dei relativi benefici fiscali, della casa coniugale catastalmente individuata all'N.C.E.U. del Comune di
Ospitaletto come segue: sez. NCT foglio 11 mappale 285 sub. 2 graffato con il mappale 287 cat. A/3 cl. 4 vani 5,5 R.C. Euro
204,52 mappale 282 graffato con il mappale 283 sub. 1 cat. C/6 cl. 2 mq. 17 R.C. Euro 37,75 con contestuale accollo da parte della medesima, che si obbliga a darne notizia all'isituto bancario al fine di valutare se lo stesso dia disponibile a liberare l'altra parte, del mutuo residuo e spese notarili a carico della medesima, con quota proporzionale delle parti comuni.
Sul punto si precisa che l'accordo patrimoniale de quo è elemento funzionale e
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