Trib. Avellino, sentenza 26/11/2024, n. 1988

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 26/11/2024, n. 1988
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1988
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3923/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione
consensuale e divorzio congiunto” e promossa
DA
[n. a Cosenza il 02.10.1972 - C.F. ] e Parte_1 C.F._1
[n. a Vico Equense il 21.04.1982 - C.F. ] Parte_2 C.F._2 entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Manuela Izzo;

Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024 . In data 26.1.2024 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2023, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., domanda cumulativa diretta ad ottenere la omologa della separazione consensuale e, all'esito del passaggio in giudicato e del verificarsi della condizione di procedibilità, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 12.10.2007.
All'uopo esponevano che dall'unione sono nate due figlie, e Persona_1 Per_2
di anni 16 e 15, e che da tempo la convivenza è divenuta intollerabile.
[...]
Nel corso del presente giudizio, con sentenza n. 176/2024 pubblicata il 26.1.2024 il
Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale di essi coniugi.
Disposta la remissione della causa sul ruolo, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle condizioni concordate.
La causa è stata dunque rimessa in decisione al Collegio.
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
E' invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione
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