Trib. Padova, sentenza 04/06/2024, n. 403
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Testo completo
N. R.G. 1345/2023
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2023
tra
NZ VE FO
RICORRENTE
LI NE PA
RESISTENTE
Oggi 04/06/2024 ad ore _11.40__ sono presenti per NZ VE FO l'Avv. NORDIO BENIAMINO e l'Avv. NORDIO BENIAMINO per LI NE PA l'Avv. RUBERTO GIOVANNI
I procuratori delle parti discutono la causa. Il procuratore attoreo rileva che l'art. 10 richiamato dalla convenuta è stato dichiarato incostituzionale, richiamando precedente di questo Tribunale (sent.
276/2024);
in subordine solleva eccezione di incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 e 24 Cost. per violazione del diritto di difesa e discriminazione.
Il procuratore della convenuta precisa che la norma che abrogava l'art. 10 è stata a sua volta abrogata
e richiama precedente di questo Tribunale.
Nel merito, con riferimento alla terza contestazione disciplinare (27.01.2021) il procuratore attoreo precisa che non è fornita alcuna prova, fermo restando la contestazione del fatto;
con riferimento alla prima sanzione disciplinare, rammostra video in cui l'autobus andava a fuoco, comportando la necessità di salvaguardare la propria incolumità fisica e che a seguito l'azienda avrebbe sollecitato il ricorrente a risalire sul mezzo per attivare le misure di sicurezza, operazione successivamente svolta;
ribadisce che la reazione del ricorrente è incontestabile e volta a tutelare la propria incolumità fisica;
sulla seconda contestazione (26.09.2019), precisa che il periodo estivo era molto caldo ed il mezzo era privo di aria condizionata, già segnalato alla convenuta in plurime condizioni, è tornato a caso al fine di cambiarsi, come da indicazioni ricevute dall'azienda;
sulla quarta sanzione disciplinare, rileva che il ricorrente non aveva il tempo tecnico per svolgere l'operazione richiesta dalla società;
in sintesi,
contesta le sanzioni nei fatti, nella proporzionalità e nella fondatezza;
insiste per l'annullamento delle stesse.
Il procuratore della convenuta rileva il totale disinteresse verso gli obblighi di servizio e l'incolumità dei passeggeri, avendo peraltro ripreso la scena e postata sui social;
circa la seconda sanzione, rileva che semplicemente il ricorrente è tornato a casa e non ha più ripreso servizio, senza più tornare;
circa la terza contestazione disciplinare, rileva che il ricorrente era andato al bar a prendere il caffè, episodio cui hanno assistito i passeggeri;
circa la quarta contestazione, precisa che il ricorrente si era rifiutato di consegnare le chiavi e si era rivolto con termini maleducati al superiore;
insiste per le istanze formulate in ricorso e per il resto si riporta.
Il procuratore attoreo, circa l'episodio dell'autobus in fiamme, precisa che il ricorrente era l'unico soggetto a bordo e rileva che la memoria di controparte non indica tra i testi i passeggeri che avrebbero assistito all'evento;
richiama le giustificazioni rese in fase di procedimento disciplinare.
Al termine , il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale parziale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2023
tra
NZ VE FO
RICORRENTE
LI NE PA
RESISTENTE
Oggi 04/06/2024 ad ore _11.40__ sono presenti per NZ VE FO l'Avv. NORDIO BENIAMINO e l'Avv. NORDIO BENIAMINO per LI NE PA l'Avv. RUBERTO GIOVANNI
I procuratori delle parti discutono la causa. Il procuratore attoreo rileva che l'art. 10 richiamato dalla convenuta è stato dichiarato incostituzionale, richiamando precedente di questo Tribunale (sent.
276/2024);
in subordine solleva eccezione di incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 e 24 Cost. per violazione del diritto di difesa e discriminazione.
Il procuratore della convenuta precisa che la norma che abrogava l'art. 10 è stata a sua volta abrogata
e richiama precedente di questo Tribunale.
Nel merito, con riferimento alla terza contestazione disciplinare (27.01.2021) il procuratore attoreo precisa che non è fornita alcuna prova, fermo restando la contestazione del fatto;
con riferimento alla prima sanzione disciplinare, rammostra video in cui l'autobus andava a fuoco, comportando la necessità di salvaguardare la propria incolumità fisica e che a seguito l'azienda avrebbe sollecitato il ricorrente a risalire sul mezzo per attivare le misure di sicurezza, operazione successivamente svolta;
ribadisce che la reazione del ricorrente è incontestabile e volta a tutelare la propria incolumità fisica;
sulla seconda contestazione (26.09.2019), precisa che il periodo estivo era molto caldo ed il mezzo era privo di aria condizionata, già segnalato alla convenuta in plurime condizioni, è tornato a caso al fine di cambiarsi, come da indicazioni ricevute dall'azienda;
sulla quarta sanzione disciplinare, rileva che il ricorrente non aveva il tempo tecnico per svolgere l'operazione richiesta dalla società;
in sintesi,
contesta le sanzioni nei fatti, nella proporzionalità e nella fondatezza;
insiste per l'annullamento delle stesse.
Il procuratore della convenuta rileva il totale disinteresse verso gli obblighi di servizio e l'incolumità dei passeggeri, avendo peraltro ripreso la scena e postata sui social;
circa la seconda sanzione, rileva che semplicemente il ricorrente è tornato a casa e non ha più ripreso servizio, senza più tornare;
circa la terza contestazione disciplinare, rileva che il ricorrente era andato al bar a prendere il caffè, episodio cui hanno assistito i passeggeri;
circa la quarta contestazione, precisa che il ricorrente si era rifiutato di consegnare le chiavi e si era rivolto con termini maleducati al superiore;
insiste per le istanze formulate in ricorso e per il resto si riporta.
Il procuratore attoreo, circa l'episodio dell'autobus in fiamme, precisa che il ricorrente era l'unico soggetto a bordo e rileva che la memoria di controparte non indica tra i testi i passeggeri che avrebbero assistito all'evento;
richiama le giustificazioni rese in fase di procedimento disciplinare.
Al termine , il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale parziale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
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