Trib. Padova, sentenza 04/06/2024, n. 403

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 04/06/2024, n. 403
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 403
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1345/2023

TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2023
tra
NZ VE FO
RICORRENTE
LI NE PA
RESISTENTE
Oggi 04/06/2024 ad ore _11.40__ sono presenti per NZ VE FO l'Avv. NORDIO BENIAMINO e l'Avv. NORDIO BENIAMINO per LI NE PA l'Avv. RUBERTO GIOVANNI
I procuratori delle parti discutono la causa. Il procuratore attoreo rileva che l'art. 10 richiamato dalla convenuta è stato dichiarato incostituzionale, richiamando precedente di questo Tribunale (sent.
276/2024);
in subordine solleva eccezione di incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 e 24 Cost. per violazione del diritto di difesa e discriminazione.
Il procuratore della convenuta precisa che la norma che abrogava l'art. 10 è stata a sua volta abrogata
e richiama precedente di questo Tribunale.
Nel merito, con riferimento alla terza contestazione disciplinare (27.01.2021) il procuratore attoreo precisa che non è fornita alcuna prova, fermo restando la contestazione del fatto;
con riferimento alla prima sanzione disciplinare, rammostra video in cui l'autobus andava a fuoco, comportando la necessità di salvaguardare la propria incolumità fisica e che a seguito l'azienda avrebbe sollecitato il ricorrente a risalire sul mezzo per attivare le misure di sicurezza, operazione successivamente svolta;
ribadisce che la reazione del ricorrente è incontestabile e volta a tutelare la propria incolumità fisica;
sulla seconda contestazione (26.09.2019), precisa che il periodo estivo era molto caldo ed il mezzo era privo di aria condizionata, già segnalato alla convenuta in plurime condizioni, è tornato a caso al fine di cambiarsi, come da indicazioni ricevute dall'azienda;
sulla quarta sanzione disciplinare, rileva che il ricorrente non aveva il tempo tecnico per svolgere l'operazione richiesta dalla società;
in sintesi,
contesta le sanzioni nei fatti, nella proporzionalità e nella fondatezza;
insiste per l'annullamento delle stesse.
Il procuratore della convenuta rileva il totale disinteresse verso gli obblighi di servizio e l'incolumità dei passeggeri, avendo peraltro ripreso la scena e postata sui social;
circa la seconda sanzione, rileva che semplicemente il ricorrente è tornato a casa e non ha più ripreso servizio, senza più tornare;
circa la terza contestazione disciplinare, rileva che il ricorrente era andato al bar a prendere il caffè, episodio cui hanno assistito i passeggeri;
circa la quarta contestazione, precisa che il ricorrente si era rifiutato di consegnare le chiavi e si era rivolto con termini maleducati al superiore;
insiste per le istanze formulate in ricorso e per il resto si riporta.
Il procuratore attoreo, circa l'episodio dell'autobus in fiamme, precisa che il ricorrente era l'unico soggetto a bordo e rileva che la memoria di controparte non indica tra i testi i passeggeri che avrebbero assistito all'evento;
richiama le giustificazioni rese in fase di procedimento disciplinare.
Al termine , il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale parziale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il
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