Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 26
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
Dr.ssa Anna Baroncini in data 3.1.2025, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8419/2024 cont. vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO, domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti 20;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n.12
CONTUMACE
OGGETTO: diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e correlata condanna del CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso il , avente ad oggetto: Controparte_1
a) l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, o per il diverso periodo di giustizia;
- condannare il all'assegnazione della carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €.1.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
b) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostegno della pretesa azionata parte ricorrente deduceva:
- di prestare servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratto a tempo CP_1
determinato con decorrenza dal 16.9.2024 al 30.6.2025;
- di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratto a CP_1
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici, in specie:
- a.s. 2020/2021 dal 30.10.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
- di avere svolto mansioni del tutto analoghe al personale di ruolo;
- di non avere percepito durante il relativo periodo di precariato il bonus economico definito
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad euro 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e
l'aggiornamento professionale del personale docente;
- che la condotta del , concretatasi nell'avere riservato al solo personale docente CP_1
assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, si pone in aperta violazione dei principi di cui agli artt.3, 35 e 97 della
Costituzione;
del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello
specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l'Amministrazione convenuta restava contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
1. Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito poiché parte ricorrente lamenta l'illegittimità di quanto disposto dal comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, laddove riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo.
Tale doglianza prescinde dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, peraltro già impugnata da alcuni docenti innanzi al giudice amministrativo.
1.1. Sempre in via preliminare deve affermarsi la piena ammissibilità della disapplicazione della legislazione nazionale per contrarietà con il diritto eurocomunitario, senza necessità di vaglio da parte della Corte Costituzionale.
L'annosa questione prende le mosse dal “caso 9.3.1978 C 106/77) che vide Per_1 la Corte di Giustizia dell'Unione e la Corte Costituzionale del nostro paese giungere a pronunciamenti contrastanti che trovarono poi composizione con il “caso Per_2 nell'ambito del quale la Consulta giunse ad affermare che è compito del giudice ordinario disapplicare la norma interna al fine di dare piena applicazione al regolamento comunitario
(Corte Cost. sentenza 170/1984).
Si delineano così essenzialmente tre distinte fattispecie: in caso di contrasto tra norme interne e norme europee direttamente applicabili il giudice ordinario procede autonomamente alla disapplicazione della legislazione nazionale;
in caso di contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con l'art.11 e 117 Cost.;
in caso di contrasto tra norme europee e principi fondamentali della Costituzione il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte Cost. sent. 269/2017).
Nel caso di specie sicuramente non si verte in materia di principi costituzionali fondamentali
e non vi è pertanto dubbio che la Direttiva 1999/70/CE sia direttamente applicabile sul territorio nazionale.
1.2. Sussiste d'altronde l'interesse ad agire della docente alla luce di quanto statuito dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 a mente della quale il quadro normativo “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Sotto tale profilo risulta decisiva la produzione in corso di giudizio del contratto a tempo determinato sottoscritto dalla ricorrente.
2. Passando al merito occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, disponendo: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
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