Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2024, n. 633

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2024, n. 633
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 633
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti R.G. 667/2018 + 1778/2020 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
CA EN, con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Tagliaferro e dell'avv.
GE ZA;

e
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marcello Carnovale;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi al Giudice del Lavoro di Castrovillari, poi riuniti, parte ricorrente, previa proposizione dei relativi ricorsi amministrativi, ha chiesto di far dichiarare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per 102 giornate annue e l'illegittimità della cancellazione delle giornate intervenuta.
A fondamento della pretesa, parte ricorrente ha esposto di aver lavorato come bracciante alle dipendenze dell'azienda agricola RI IV NC, nel 2013, e dell'azienda RI RK, negli anni 2014, 2015 e 2016, nonché di aver subito una ingiustificata cancellazione parziale delle giornate effettuate per gli anni 2013 (da 102 a 92), 2015 (da 102 a 91), 2016 (da 102 a 76)
e totale per l'anno 2014.
L'INPS, costituitosi nei singoli giudizi, successivamente riuniti, in via preliminare, ha eccepito, quanto alla richiesta di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, la mancanza di legittimazione passiva dell'istituto, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma1 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11.3.1970 n. 83;
in subordine, ha eccepito la improcedibilità della domanda per mancanza
1
di una domanda amministrativa fatta all'Istituto e del conseguente esperimento del ricorso amministrativo e l'inammissibilità per violazione dell'art 414 c.p.c.
Nel merito, l'istituto resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto alla stregua dei verbali ispettivi a carico delle aziende agricole indicate come datrici di lavoro della ricorrente.
Le controversie riunite sono state istruite mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Inps in questo giudizio atteso che, in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare evidente la legittimazione in capo all'Inps in questa controversia promossa anche per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per l'iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Sempre in via preliminare ed assorbente, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza del diritto preteso.
La domanda attorea deve essere rigettata nei termini di seguito esposti.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in
2 base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda.
La parte ricorrente ha inteso assolvere all'onere della prova di avere svolto la prestazione lavorativa alle dipendenze delle aziende agricole RI IV NC (anno 2013) e RI RK
(anni 2014, 2015 e 2016), che le darebbe diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, con tre testimoni (Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
All'udienza del 22/1/2020, sono stati escussi i testi: ZA GE RI NC e ZA
TA. Successivamente, all'udienza del 30/10/2023, stante l'irreperibilità del teste VE
AT, il ricorrente vi rinunciava.
Il teste ZA GE ha dichiarato: “… abbiamo lavorato per alcuni periodi alle dipendenze dell'azienda agricola RI RK. … Ho lavorato con la ricorrente nei periodi dal 17/10/2015 al 31/12/2015 e dal 9/1/2016 al 31/03/2016. … la ricorrente ha svolto attività di bracciante agricola, … nel 2015 abbiamo provveduto alla raccolta e coltivazione del frutto in particolare il clementino. Dopo la raccolta che si faceva quotidianamente si procedeva all'incassettamento del frutto che poi veniva prelevato dai
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