Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2024, n. 2148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2024, n. 2148
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 2148
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

3575/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro - Sezione Civile I – in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.3575/2016 R.G., avente ad OGGETTO: Usucapione e vertente tra:
LO AF (cf. [...]) rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Silvana Aversa
attore
CONTRO
RO RE
RM AN AR
RM AL
RM GI
Convenuti contumaci
NONCHE'
SIENA NPL 2018 S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti, AI FA, premesso di esercitare il possesso ininterrottamente dagli anni 1982-1983 sui terreni siti in Squillace loc. “Fiasco Baldaia” e identificati catastalmente al foglio 2 particelle 7 e 11, intestati catastalmente a CE CE
e TU SA, agiva in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) Accertare e dichiarare AI FA, nato a [...] 11 06.04.956, ivi residente in [...],
n. 68, C.F. [...], proprietario esclusivo per usucapione, ex art. 1155 c.c., avendo posseduto uti dominus, sin dall'anno 1982/83, dei terreni siti in Squillace (C2), riportati in Catasto al foglio 2, particella 7 (sem. ha 3-are 15 e ca 40 - R. D. € 105,88 R.A.40,72) e particella 11 (sem. ha 6 - are 22 e ca 85, R. D. € 514,68, R.A. 176,92, uliveto are 02 e ca 24, R.D. € 0,74 - R. A. 0,48, pascolo are 25 e ca 01, R. D. € 2,45 e R. A. 1,6%) catastalmente intestati a RM CE
(C.F. CRM FNC 34824 B790N), nato a [...] il [...] e deceduto il 12.01.2016 e
RO SA, nata a Catanzaro il [...], in [...] comunione dei beni;

B) Ordinare la trascrizione della emananda sentenza con esonero del Conservatore Registri
Immobiliari da ogni responsabilità, con ogni altra consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nell'ipotesi di opposizione.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva:
- di aver esercitato il possesso uti dominus sui terreni di causa ininterrottamente sin dal 1984, compiendo ogni attività idonea ad affermare in modo esclusivo il suo dominio, con esclusione dell'altrui signoria;

- di aver, altresì, percepito dei contributi avendo presentato domanda di compensazione al reddito, in relazione alla propria attività agricola svolta sui terreni di causa;

- di aver effettuato attività di cura e manutenzione dei terreni, dimostrandosi pubblicamente come
l'unico proprietario dei beni;

- di aver acquistato la proprietà dei terreni per intervenuta usucapione essendosi realizzati i presupposti di cui all'art. 1168 cc.
Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti TU SA, CE NN RI, LE
e GI non si costituivano.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, il Giudice istruttore ammetteva i testi indicati da parte attrice, che, escussi all'udienza del 16 ottobre 2018 e del 18 gennaio 2019, confermavano i fatti per come esposti dall'attore, dichiarando di aver visto l'AI nei luoghi di causa sin dal 1982/1984.
Trattenuta la causa in decisione, veniva successivamente rimessa sul ruolo poiché il Giudice istruttore rilevava dalla documentazione ipocatastale relativa ai beni immobili oggetto della domanda la sussistenza di creditori pignoratizi e onerava quindi parte attrice, previa identificazione dei creditori ipotecari, di integrare nei loro confronti il contraddittorio.
A tal proposito parte attrice chiamava in causa l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, rinvenuto quale creditore ipotecario dei beni per cui è causa, al posto del quale si costitutiva la società
Siena NPL 2018 srl, cessionaria di un portafoglio di crediti da parte del Monte dei Paschi, tra cui vi era anche l'ipoteca iscritta sui beni per cui è causa dalla cedente.
La società Siena NPL 2018, premesso di essere titolare della garanzia ipotecaria e del relativo credito, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
A fondamento della propria difesa, in particolare, eccepiva:
- preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di
mediazione obbligatoria da parte dell'attore nei suoi confronti;

- nel merito eccepiva l'insussistenza dei presupposti dell'usucapione per diverse ragioni:
a) in primo luogo, precisava che l'odierno attore è il coniuge della convenuta CE NN RI, erede dell'intestatario dei terreni per cui è causa, con la conseguenza che in capo allo stesso non sussisteva un possesso utile ai fini dell'usucapione ma l'utilizzo dei terreni doveva intendersi come una mera tolleranza nell'uso dei fondi da parte della famiglia;

b) contestava l'assunto di controparte in merito al possesso continuato e pacifico, deducendo che il
CE, unitamente alla moglie SA TU, nell'anno 2004 avevano stipulato un contratto di mutuo agrario e a garanzia del credito contestualmente i coniugi avevano concesso ipoteca sugli immobili di loro proprietà, esercitando pertanto il proprio diritto di proprietà, per come si evince anche dalla CTU redatta in seno alla proceduta esecutiva R.G.E. n. 18/2011;
adduceva, altresì, che nel
2014 veniva nominato un professionista quale custode del bene, il quale nei verbali riportava che il beni per cui è causa erano nel pieno possesso dei debitori CE.Precisava, inoltre, che la stipula del mutuo, nonchè la nomina del custode dovevano intendersi quali atti interruttivi del tempo utile ai fini della usucapione.
Concludeva domandando all'intestato Tribunale di: - in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta da parte attrice per omesso esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D. Lgs. 28/2010;

- sempre in via preliminare accertare riconoscere e dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della azione per assoluta mancanza dei presupposti di legge;
- in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenga realizzata la condizione di procedibilità della domanda, dichiarare preliminarmente la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'attuale proprietario del bene oggetto del presente giudizio;
di seguito respingere tutte le domande avversarie
in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atto per mancanza dei requisiti di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Assegnato termine per esperire il tentativo di
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