Trib. Roma, sentenza 22/09/2024, n. 9192
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. A M L all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3164 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Parte_1
di Santa Costanza, n. 27, presso lo studio dell'avv. E
M, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. R
R, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione – lavoro domestico – pagamento differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti E M e R R, per la ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna decla- ratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra CP_1
, quale datrice di lavoro, e , quale lavoratrice,
[...] Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 9 marzo 2010 al 22 marzo
1 2019 della durata di quattro ore settimanali fino al 14 aprile 2016 e di 7 ore settimanali a decorrere dal 15 aprile 2016 e conseguentemente condannare
al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 6.393,42 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt.
2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguen- za della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.;oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa
Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv.
E Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoria- mente esecutiva”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2024, Parte_1
ha esposto che ha lavorato dal 9 marzo 2010 al 22 marzo 2019 alle
[...] dipendenze di presso l'abitazione della medesima, Controparte_1
come collaboratrice domestica;che ha prestato la propria attività lavorativa fino al 14 aprile 2016 il martedì dalle 11,30 alle 15,30 percependo la retribu- zione oraria di €7,50 e, nel periodo successivo fino al termine del rapporto, anche il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 percependo la retribuzione oraria di €8,00;che durante i giorni di assenza dal servizio per ferie non ha percepito alcuna retribuzione;che non sono stati corrisposti gli scatti di an- zianità biennali;che nelle festività infrasettimanali, in cui non ha prestato at- tività, non ha ricevuto retribuzione alcuna, laddove, invece, il contratto col- lettivo dispone che, per il rapporto ad ore, le festività non lavorate vanno co-
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munque retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un se- sto dell'orario settimanale e devono essere retribuite tutte le giornate festive, indipendentemente dal fatto che in tali giornate sia prevista, o meno, la pre- stazione lavorativa;che non ha percepito la tredicesima mensilità;che non sono stati versati i contributi di assistenza contrattuale previsti dall'art. 53
c.c.n.l., ed obbligatori con decorrenza dal 1° luglio 2007;e che non ha perce- pito il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, ha dedotto di essere rimasta creditrice della somma complessiva di €6.393,42, per i titoli specificati in ricorso.
Ha pertanto formulato le conclusioni sopra trascritte.
La convenuta, benché ritualmente citata con atto notificato il 24 febbraio
2024, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Sebbene la condizione contumaciale non possa andare a detrimento della parte non costituita, tuttavia, ai sensi degli artt. 232 e
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