Trib. Catania, sentenza 21/05/2024, n. 2851

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 21/05/2024, n. 2851
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2851
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'esito dell'udienza del 21 Maggio 2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8701 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
FI ON, nata a [...] il [...], c. f. [...], ivi residente in [...], nella qualità di erede del sig. HI PE, nato
a Catania il 19.07.1953, c.f. [...], ed ivi deceduto il 08.09.2023, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Rosario Gregorio n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonino Smidili, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio in riassunzione.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar Roberto
Fantini di Roma.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della
Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania.
Resistenti
OGGETTO: pagamento somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.
1
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 04.08.2023, il ricorrente HI PE premetteva che con ricorso iscritto al Tribunale di Catania, Sez.
Lavoro, n. 6081/2018 R.G. aveva convenuto in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle
Entrate - Riscossione), e l'I.N.P.S, al fine di far accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi previdenziali portati, tra le altre, dalle cartelle di pagamento n. 293 2000 0063713889 000 (ruolo esattoriale n. 592/2000) e n. 293 2003 0017787408 000 (ruolo esattoriale n. 220/2002), che tale giudizio era stato definito con sentenza n. 1577/2021 del 29.03.2021, passata in giudicato, con la quale era stata dichiarata la prescrizione dei contributi previdenziali portati dalle predette cartelle di pagamento;
che, nel frattempo, con distinti provvedimenti di sgravio, tutti datati 18.04.2018, l'I.N.P.S. aveva disposto il rimborso dei contributi previdenziali afferenti i periodi di imposta 1993, 1998, 1999, 2000 e 2001;
che in data 24.07.2018, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, anziché procedere al rimborso, aveva eseguito una parziale compensazione con il debito portato dalla cartella esattoriale n. 293 2000 0063713889 000
(ruolo n. 592/2000), trattenendo, così, il complessivo importo di € 8.608,30;
che la suindicata sentenza n.
1577/2021 (passata in giudicato), annullando la cartella di pagamento n. 293 2000 0063713889 000, oggetto di compensazione, ha reso illegittima la compensazione delle somme;
che con p.e.c. del
13.09.2021 aveva richiesto all'Agente della Riscossione il rimborso delle somme oggetto di compensazione;
che con p.e.c. del 14.09.2021, all'Agente della Riscossione gli comunicava “di non poter aderire alla richiesta” in quanto “il rimborso (o la compensazione in presenza di eventuali ulteriori debiti di natura previdenziale) potrà essere effettuato solo all'atto della emissione dei provvedimenti di sgravio, consequenziali alla sentenza, da parte dell'INPS”;
che presentava istanza di discarico in data 16.09.2021 trasmessa a mezzo p.e.c.;
che nota del 17.09.2021, l'I.N.P.S. riscontrava la predetta p.e.c. comunicando di non poter dar seguito alla richiesta posto che la sentenza n. 1577/2021 aveva “accertato ed addebitato la responsabilità per l'inesigibilità del credito ad eventi maturati in capo all'Agente per la Riscossione, successivamente alla trasmissione del ruolo. In attesa del perfezionamento delle procedure di discarico, come da accordi intercorsi, si comunica che l'I.N.P.S. non procederà ad alcuna attività di gestione del credito”;
che con p.e.c. del 21.09.2021 veniva nuovamente richiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate
Riscossione;
che tale ultima comunicazione restava inevasa;
che con ulteriore p.e.c. del 22.10.2021, veniva sollecitata la definizione della richiesta di rimborso ed inoltrata richiesta di conoscenza dello stato di avanzamento della pratica;
che con comunicazione del 17.12.2021, l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione comunicava che “… alla data odierna, non è pervenuto nessun ulteriore provvedimento di sgravio da parte dell'Ente Impositore INPS. Provvedimento necessario al rimborso a favore del contribuente in oggetto”;
che con p.e.c. del 09.01.2022, rimasta priva di riscontro, veniva sollecitato
l'I.N.P.S, ad emettere i necessari provvedimenti di discarico dei contributi dichiarati prescritti con la citata sentenza;
che tale richiesta veniva ribadita con p.e.c. del 25.03.2022 e 07.03.2023, rimaste senza esito;

2
che erano seguiti anche
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi