Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 11142

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 11142
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11142
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 6.11.2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 7515/2024 r.g.l., vertente

TRA

, con l'avv. BOIANELLI RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE

E

, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: personale educativo-Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 24.2.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannarsi il resistente al pagamento in CP_1 proprio favore, tramite detta carta, l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni indicati.
1
La ricorrente, premesso di aver prestato e di prestare tutt'ora attività di insegnante “con qualifica di docente di Scuola primaria, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato” e di aver svolto attività di insegnamento negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti di lavoro a tempo determinato, ha dedotto di essere stata esclusa dalla possibilità di ricevere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo nominale di euro 500 annui di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Dunque, rilevato e considerato quanto segue:
- l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha istituito la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” che può essere utilizzata per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditato presso il
[...]
;
Controparte_2
- la norma ha illegittimamente escluso dal beneficio i docenti supplenti a tempo determinato riservandolo espressamente al solo personale docente di ruolo;

- l'articolo prima citato, al comma 122, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i “criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta…, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;

- l'art. 2 del D.P.C.M. così adottato, D.P.C.M. del 23.9.2015, statuisce che hanno diritto all'assegnazione della carta i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a tempo determinato;

- all'art. 4 del decreto si legge che la carta è utilizzata da ciascun docente per finalità di formazione e aggiornamento professionale ed è vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi;

- la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla L. 107/2015 specifica la finalità dell'aggiornamento del personale
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docente;
così, in particolare all'art. 1, comma 124, si legge che “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa…”;

- i docenti precari sono tenuti allo svolgimento delle stesse attività cui sono tenuti i docenti di ruolo;

- la formazione è un diritto di tutto il personale scolastico, come chiarito anche dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 relativo al personale del Comparto Scuola, quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 che, per la formazione in servizio, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;

- una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale
- CES, CEEP e UN - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) la quale vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato;

- il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro non può configurare una “ragione oggettiva” per giustificare un diverso trattamento;

- un sistema che non sostenga economicamente la formazione dei docenti a termine contrasta anche con le disposizioni costituzionali degli artt. 35 e 97 Cost.;

- pertanto, deve proporsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria istitutiva della carta, tale da assicurarne la conformità alla Costituzione, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio facendo rilevare, in primo luogo, il
[...] difetto di legittimazione della ricorrente “ad agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dall'abuso dei contratti a termine” e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
- la parte avversa è “stabilizzata” da diversi anni e “l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato assorbe ogni altra pretesa risarcitoria ed esclude la legittimità di azioni volte a conseguire ulteriori risarcimenti”;

- il legislatore, con l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha inteso istituire, per i soli docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno strumento per l'autoaggiornamento e
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l'autoformazione, “che va ad aggiungersi ai normali canali attraverso i quali i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato partecipano alle attività di formazione e aggiornamento stabilite dalle singole istituzioni scolastiche o dalle loro reti”;

- è evidente dalla ratio legis che si è ritenuto “idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo” senza escludere in alcun modo l'attività di “eteroaggiornamento ed eteroformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche in forma singola o in forma associata (reti di scuole) e rivolta a tutto il personale docente”;

- nella fattispecie, il diverso trattamento tra personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato rientra tra le “ragioni oggettive” e le “motivazioni oggettive” che, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea, consentono trattamenti differenziati non discriminatori;
si sottolinea come una differente interpretazione dell'assetto normativo condurrebbe ad incerte applicazioni legate alla durata minima che il rapporto di lavoro dovrebbe avere per consentire l'accesso al beneficio. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La ricorrente, premesso di essere docente scolastica a tempo determinato, di aver insegnato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, rivendica il diritto di ottenere, per tali anni, l'importo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” introdotta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. La difesa del è incentrata, in parte, Controparte_1 sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine, tema che però esula dall'oggetto della domanda. Figurano allegati al fasc. di parte, ai nn, 1 e 2:
- il contratto di lavoro a tempo determinato “a seguito dell'applicazione dell'art. 231bis d.l. 34/2020…”, “con decorrenza dal 25/09/2020 e cessazione al 08/06/2021”, per n. 24 ore settimanali di lezione;

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- il contratto lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022”, per n. 24 ore settimanali di lezione;

- il contratto lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 24/09/2022 e cessazione al 30/06/2023”, per n. 24 ore settimanali di lezione;

- il contratto lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024”, per n. 24 ore settimanali di lezione. La documentazione è stata integrata con il contratto lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025”, per n. 24 ore settimanali di lezione (deposito del 22.10.2024).

1. Rileva, nella fattispecie, l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
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