Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 222

TRIB Vibo Valentia
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Vibo Valentia
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 222
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 222
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. 535/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA

elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. Manzoni, n. 24, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesco Mobilio (PEC: ), che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 Catania, viale Vittorio Veneto, n. 243, presso lo studio dell'avv. Michele Scacciante (PEC:
, che disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Email_2
Alessandro Gullo, lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE

Oggetto: Indennità chilometrica.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 24.03.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che I) aveva prestato la sua attività lavorativa, in forza di contratto a tempo indeterminato dal 18.01.2017 al 15.06.2020, quale operatore ecologico, inquadrato di livello II B, alle dipendenze di II) aveva il compito di raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti CP_1 urbani, svolgendo la sua attività nel Comune di Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza pari a 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato).
1
Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che gli venisse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 7.936,91.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a. accertare e dichiarare che il ricorrente per ogni giorno di lavoro è costretto per esigenze aziendali a percorrere andata e ritorno il tragitto tra la sede di lavoro sita in Vibo Valentia e la sede operativa aziendale sita in
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