Trib. Torino, sentenza 13/02/2024, n. 979
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Testo completo
N. R.G. 6980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. A T Presidente
dott.ssa I M Giudice Rel. Est.
dott.ssa D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6980/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERSARI ALBERTO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 9.02.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note scritte del 30.10.2023
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le signore e si sono unite civilmente in data 29.06.2020 Parte_1 Controparte_1
in Settimo T.se (TO).
Dall'unione è nata la figlia, , a Torino, il 22/07/2020. Persona_1
Con ricorso depositato il 12.04.2022 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo
scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1 co. 24 l. n. 76/2016.
All'udienza del 20.10.2022 avanti al Presidente compariva parte ricorrente. La convenuta compariva
personalmente, senza l'assistenza di difensore e dichiarava di concordare sulle istanze formulate dalla
signora . Entrambe le parti confermavano la volontà di sciogliere l'unione civile. Pt_1
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non
si costituiva e rimaneva contumace pur comparendo personalmente all'udienza del 16.02.2023.
All'udienza del 5.10.2023, il Giudice Istruttore ha rilevato d'ufficio il profilo dell'eventuale
improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per avere le parti omesso di effettuare la
dichiarazione di manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (dichiarazione da cui far decorrere il termine di
tre mesi prima della proposizione della domanda) così come indicato all'art. 1 della legge 76/2016 al
comma 24, invitando i ricorrenti a prendere posizione in merito, con note scritte da depositarsi per
l'udienza figurata del 30.10.2023.
All'udienza figurata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. A T Presidente
dott.ssa I M Giudice Rel. Est.
dott.ssa D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6980/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERSARI ALBERTO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 9.02.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note scritte del 30.10.2023
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le signore e si sono unite civilmente in data 29.06.2020 Parte_1 Controparte_1
in Settimo T.se (TO).
Dall'unione è nata la figlia, , a Torino, il 22/07/2020. Persona_1
Con ricorso depositato il 12.04.2022 la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo
scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1 co. 24 l. n. 76/2016.
All'udienza del 20.10.2022 avanti al Presidente compariva parte ricorrente. La convenuta compariva
personalmente, senza l'assistenza di difensore e dichiarava di concordare sulle istanze formulate dalla
signora . Entrambe le parti confermavano la volontà di sciogliere l'unione civile. Pt_1
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non
si costituiva e rimaneva contumace pur comparendo personalmente all'udienza del 16.02.2023.
All'udienza del 5.10.2023, il Giudice Istruttore ha rilevato d'ufficio il profilo dell'eventuale
improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per avere le parti omesso di effettuare la
dichiarazione di manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (dichiarazione da cui far decorrere il termine di
tre mesi prima della proposizione della domanda) così come indicato all'art. 1 della legge 76/2016 al
comma 24, invitando i ricorrenti a prendere posizione in merito, con note scritte da depositarsi per
l'udienza figurata del 30.10.2023.
All'udienza figurata
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