Trib. Catania, sentenza 08/05/2024, n. 2525

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 08/05/2024, n. 2525
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2525
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. G G D B, a seguito dell'udienza del 7.5.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4941/2022 R.G.L. avente a oggetto: progressione stipendiale, ricostruzione di carriera personale ATA e differenze retributive;

PROMOSSA DA
, con gli avv.ti M D P, W M e F G;
Parte_1

- Ricorrente -

CONTRO
(adesso Controparte_1 Controparte_2
), con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

[...]
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.6.2022, l'odierna ricorrente, premesso di essere una assistente tecnico-amministrativo (personale ATA) assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2018 e attualmente in servizio presso l' Organizzazione_1
di Catania, di avere precedentemente prestato servizio pre-ruolo
[...]
alle dipendenze del convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato CP_1
come da prospetto riassuntivo riprodotto in ricorso, di non avere ricevuto durante tutto il periodo di precariato nessun avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio e di non avere ottenuto – in sede di ricostruzione di carriera – la valutazione integrale del servizio pre-ruolo in applicazione degli artt. 569 e 570 D.Lgs. 297/1994 e 4 D.P.R.
1
399/1988, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;

- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;

- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera dettagliatamente descritto nella parte motiva, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici;

SI CHIEDE DI
Accertare e dichiarare il diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal al personale assunto ab initio a tempo indeterminato, in relazione Org_2
al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
;
Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2000/01, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari Organizzazione_3
Org succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale di pari qualifica assunto
a tempo indeterminato;

Per l'effetto, condannare il a collocare la ricorrente al livello Controparte_1 stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle relative differenze retributive, derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, maturate dal 03.02.2017, oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”.
2
Con memoria difensiva depositata in data 10.11.2022 si è costituito in giudizio il
convenuto, formulando le seguenti conclusioni: “…• dichiarare prescritte le CP_1
pretese patrimoniali e non discendenti dalla ricostruzione carriera dei servizi pre ruolo esposti;
• Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto o accoglierlo, in subordine, nei limiti di quanto provato da controparte e dei principi prima riassunti;
• conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014, si richiede siano liquidate nei valori medi, ovvero in caso di accoglimento parziale del ricorso, con compensazione di spese”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 7.5.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.

2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

2.1. Innanzitutto, va esaminata e accolta la domanda relativa alla progressione stipendiale spettante durante il periodo di servizio pre-ruolo, siccome autonomamente prospettata in ragione dell'applicazione del principio di non discriminazione.
Al riguardo, appare incontestato che nel periodo di precariato la parte ricorrente abbia sempre percepito lo stipendio iniziale previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, senza ottenere il riconoscimento dei passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i dipendenti di ruolo, e che abbia svolto attività lavorativa quale personale ATA nelle scuole statali in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nei periodi risultanti dalla documentazione allegata (cfr. stato matricolare e decreto di ricostruzione di carriera).
Ciò premesso, va richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 22558 del 7.11.2016, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Org_2
succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che
3
prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato,
D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.
Nella parte motiva della citata pronuncia, invero, la Corte di Cassazione ha al riguardo ulteriormente precisato che: “…il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore
Eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione";
dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). 2.1 - La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico (Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
4
lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del
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