Trib. Cagliari, sentenza 15/02/2024, n. 499
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti, all'esito dell'udienza del 19.1.2024 sostituita da
note scritte, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4475/2022 promossa da:
CO TE (C.F. P.I. [...]), in proprio e nella qualità di esercente la
potestà genitoriale sui figli minori IC FALCHI, codice fiscale [...],
TOMMASO MASIA, codice fiscale [...], GRETA CASCONE, codice fiscale
[...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCO DI MARIA
PARTE ATTRICE
e
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA (C.F. P.I. 03990570925) con
il patrocinio dell'avv. RANDACCIO FRANCESCA
PARTE CONVENUTA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.1 DI SASSARI, in persona del Direttore Generale e
legale rappresentante p.t. con sede legale in AR, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA SERRA,
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GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA DI ATS SARDEGNA
(C.F.92005870909) con il patrocinio dell'avv. GIGLIOTTI PASQUALE,
TERZI CHIAMATI
Oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in relazione a tutti i danni
(patrimoniali e non patrimoniali) conseguenti al comportamento imperito, negligente ed imprudente dei
medici per i titoli e le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore
degli attori delle somme tutte indicate in narrativa, ovvero, per ciascuna voce, con riserva di richiedere
la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o di aderire a quella determinata dal CTU e/o
comunque liquidata dal Giudicante;
in via subordinata, ove la lesione del bene salute fosse predicabile in termini di incertezza eventistica, si
chiede venga liquidato un danno da perdita di chances nella misura equitativa ritenuta di giustizia, ma,
comunque, non inferiore al 50% di quanto richiesto in via principale. Oltre alla rivalutazione monetaria
e agli interessi compensativi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data dei fatti per cui è causa fino
all'avvenuto soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, rifusione spese contributo unificato, di CTP e
di eventuale CTU, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
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in ogni caso ci si oppone (salvo chiamata in causa in manleva dell'assicurazione) alla chiamata in causa
di terzi e comunque si precisa che non si intende estendere la presente domanda risarcitoria nei confronti
di terzi anche con riferimento all'eventuale non creduta ipotesi di condanna alle spese.
Nell'interesse dell'ARES Sardegna:
Voglia l'Ill.mo Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:
In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ARES Sardegna per le diffuse ragioni
più sopra espresse e, per l'effetto, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate.
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei minori CO FA, MM AS e
TA AS in riferimento alla dichiarata qualità di congiunti della IG FA MO e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande risarcitorie dai medesimi formulate.
In via principale, nel merito:
3. rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum,
oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le ragioni espresse nel presente atto che
si intendono qui integralmente trascritte e ripetute e, per l'effetto, mandare assolta l'ARES Sardegna da
ogni avversa pretesa, con il favore delle spese.
In via gradata, nel merito:
4. Nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori e/o degli
eventuali interventori, tenere indenne l'ARES Sardegna dal pagamento in favore di parte attrice e/o
interventrice, a titolo risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili;
procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore
concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto
di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e
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provati da parte attrice e/o interventrice, tenuto conto altresì del limite risarcitorio imposto dall'art.
1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c.
In ogni caso:
5. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in
subordine, con compensazione anche parziale delle spese in forza del principio di soccombenza
reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92
comma 2 c.p.c.
Nell'interesse della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di AR:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
in via preliminare
1)accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1
di AR, per le ragioni di cui in narrativa;
sempre in via preliminare
2)autorizzare e/o disporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa nel
presente procedimento la società Assicuratrice AmTrust International Underwriters DAC, con sede
legale in Dublino, rappresentanza Generale per l'Italia, in Milano, via Clerici n. 14, (P.IVA
09477630967), a tal fine disponendo il differimento dell'udienza fissata per consentire la citazione del
terzo nel rispetto dei termini di rito.
in via subordinata preliminare,
3)dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra FA MO relativamente alle domande
formulate nell'interesse dei tre minori: FA CO, AS MM e AS TA, per le ragioni
di cui in narrativa
in via subordinata e nel merito
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4) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta perché infondate
per i motivi esposti in narrativa;
5) nella denegata ipotesi di soccombenza anche parziale, dichiarare tenuta e condannare la società
Assicuratrice AmTrust International Underwriters DAC, con sede legale in Dublino, rappresentanza
Generale per l'Italia, in Milano, via Clerici n. 14, 09477630967, a manlevare la convenuta Azienda
Socio Sanitaria Locale n. 1 di AR da ogni pretesa attorea nei limiti e nei termini previsti dalla polizza
in atti con richiesta, ai sensi dell'art. 1917 II co. c.c., di condanna al pagamento diretto in favore di
parte attrice;
6) con vittoria delle spese.
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna:
- Contrariis rejectis;
In via principale
- Rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto sia in punto di an che di quantum
debeatur, nonché sfornite di idoneo corredo probatorio a supporto delle stesse e per le ragioni
analiticamente illustrate nella presente espositiva e, per l'effetto, mandare assolta l'odierna convenuta-
terza chiamata da ogni avversa pretesa, con il favore delle spese.
In subordine
- In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori, tenere indenne la Gestione
Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna dal pagamento, a titolo risarcitorio, di qualunque
somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili e procedere ad equa riduzione del preteso
risarcimento, in considerazione di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi
soggetto estraneo al presente giudizio, con rigetto di tutte le voci di danno delle quali non venga fornita
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la prova o l'esatta quantificazione, tenuto conto del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché
degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione anche parziale
delle spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed
eccezionali ragioni», così come stabilito dall'art. 92, 2° comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno citato in giudizio l'Azienda Regionale Della Salute Regione Sardegna al fine di ottenerne
la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad un trattamento medico imperito, negligente ed
imprudente.
A sostegno della domanda, hanno esposto:
in data 24.07.2018, FA MO, giunta alla 37^ settimana di gestazione, si recava presso l'Ospedale
Civile di RO per sottoporsi ad un cesareo d'urgenza;
nel breve ricovero, durato appena tre giorni, la
paziente veniva sottoposta a terapia ed eseguiti i normali controlli di routine, l'attrice firmava le
dimissioni in data 28.07.2018;
in data 29.07.2018, la IG MO si recava d'urgenza presso il PS del presidio ospedaliero
Santissima TA di AR, lamentando un'improvvisa disartria e, sottoposta ad un esame RM