Trib. Teramo, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. 224/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 224/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1
D'Ambrosio e Ida Nardi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da processo verbale d'udienza in data 09/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2022 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario ad Isola del Gran Sasso il 21/09/2022 con da cui erano nate le figlie (il 27/11/2003, Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente non indipendente ) ed (il 04/09/2007) - Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e Per_2
regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sè;
porre a proprio carico l' assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di
€ 125,00 per ciascuna figlia;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
-la vita matrimoniale, pur nata sotto i migliori auspici, con il passare del tempo, era diventata intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi;
- svolgeva attività lavorativa di muratore, percependo la retribuzione mensile di €
1.400,00 mentre la moglie lavorava come “manovale di cucina”, percependo lo stipendio mensile di € 1.200,00.
Con memoria in data 10/05/2022 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale rappresentata dal marito ed ha chiesto: l'affidamento esclusivo della figlia minore, con divieto di contatti con il padre, sospeso dalla
responsabilità genitoriale;
porre a carico del marito l' assegno mensile non inferiore ad € 500,00, a titolo di mantenimento della prole;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno delle proprie richieste la resistente ha dedotto che:
-i coniugi erano separati di fatto già da quattro anni, a causa della condotta del marito, il quale era dedito all'alcool e al gioco alle slot machines;
-dopo la separazione di fatto, il marito aveva cominciato a pedinarla, a fare appostamenti sotto casa e a chiamarla in continuazione, tanto che aveva sporto una prima querela nel 2018, poi rimessa, ed una seconda nel 2021, quando si era verificato un grave episodio in danno della figlia minore Per_2
- in particolare, il 3 aprile 2021, nel tentativo di rintracciare il marito, resosi irreperibile mentre trascorreva il pomeriggio con la figlia lo aveva trovato Per_2
all'interno di un bar intento a bere mentre la figlia era stata lasciata in macchina per lungo tempo da sola;
dopo un'accesa discussione coniugale, il marito era risalito in macchina, ripartendo con la figlia a bordo, a forte velocità e minacciando di provocare un incidente, cagionando alla minore un forte trauma;
- nell'occasione aveva chiesto l'immediato intervento dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso e poi aveva sporto denuncia, da cui era scaturito un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minori di L'Aquila che, con decreto n.
50/2022 aveva disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Per_2
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 224/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1
D'Ambrosio e Ida Nardi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da processo verbale d'udienza in data 09/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2022 - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario ad Isola del Gran Sasso il 21/09/2022 con da cui erano nate le figlie (il 27/11/2003, Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente non indipendente ) ed (il 04/09/2007) - Per_2
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e Per_2
regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sè;
porre a proprio carico l' assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di
€ 125,00 per ciascuna figlia;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
-la vita matrimoniale, pur nata sotto i migliori auspici, con il passare del tempo, era diventata intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi;
- svolgeva attività lavorativa di muratore, percependo la retribuzione mensile di €
1.400,00 mentre la moglie lavorava come “manovale di cucina”, percependo lo stipendio mensile di € 1.200,00.
Con memoria in data 10/05/2022 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale rappresentata dal marito ed ha chiesto: l'affidamento esclusivo della figlia minore, con divieto di contatti con il padre, sospeso dalla
responsabilità genitoriale;
porre a carico del marito l' assegno mensile non inferiore ad € 500,00, a titolo di mantenimento della prole;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno delle proprie richieste la resistente ha dedotto che:
-i coniugi erano separati di fatto già da quattro anni, a causa della condotta del marito, il quale era dedito all'alcool e al gioco alle slot machines;
-dopo la separazione di fatto, il marito aveva cominciato a pedinarla, a fare appostamenti sotto casa e a chiamarla in continuazione, tanto che aveva sporto una prima querela nel 2018, poi rimessa, ed una seconda nel 2021, quando si era verificato un grave episodio in danno della figlia minore Per_2
- in particolare, il 3 aprile 2021, nel tentativo di rintracciare il marito, resosi irreperibile mentre trascorreva il pomeriggio con la figlia lo aveva trovato Per_2
all'interno di un bar intento a bere mentre la figlia era stata lasciata in macchina per lungo tempo da sola;
dopo un'accesa discussione coniugale, il marito era risalito in macchina, ripartendo con la figlia a bordo, a forte velocità e minacciando di provocare un incidente, cagionando alla minore un forte trauma;
- nell'occasione aveva chiesto l'immediato intervento dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso e poi aveva sporto denuncia, da cui era scaturito un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minori di L'Aquila che, con decreto n.
50/2022 aveva disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Per_2
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