Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1862

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1862
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1862
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 200/2022


2
Il Tribunale collegiale
composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata il [...] in [...]-Cuba) (C.F: Parte_1
) rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su foglio separato C.F._1
in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Ravì, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
3
Contro
nato il [...] a [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Assenza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
collegiale pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito,
[...]
, con cui aveva contratto matrimonio in data 08.08.2014, in Ispica, e CP_1
dall'unione con il quale non erano nati figli.
Riferiva la ricorrente che la crisi coniugale era iniziata nel 2021, dopo essersi recata a
Cuba, suo paese di origine, per assistere un proprio familiare, trovando al rientro nella casa coniugale un clima caratterizzato da continui comportamenti aggressivi e violenti del marito nei suoi confronti, ragion per cui era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, per salvaguardare la propria salute fisica e psichica. Chiedeva, pertanto,
4
pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo, oltre all' assegnazione della casa coniugale, sita ad Ispica, Contrada Garzalla s.n., nonché la corresponsione, a carico di , di un assegno per il mantenimento della Controparte_1
medesima nella misura non inferiore ad euro 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale, chiedeva disporsi a carico del sig. Controparte_1
una maggiore somma, pari ad euro 1.200,00, al fine di coprire le spese di una locazione.
Si costituiva il resistente, , il quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione, ma ne contestava l'addebito a proprio carico, e chiedeva invece che la separazione venisse addebitata alla moglie, in ragione di un'asserita violazione dei doveri coniugali posta in essere dalla stessa. Riferiva il resistente, infatti, che “a meno di un anno dal matrimonio la ricorrente facesse rientro a Cuba, ove sarebbe dovuta rimanere due/tre mesi, ma in realtà si tratteneva per circa un anno, incurante degli inviti a tornare in Italia rivoltile dal marito. Rientrata ad Ispica alla fine del 2015, nel corso del 2016 si allontanava dalla casa coniugale per altri 4 mesi, trasferendosi in
Spagna presso una OR, ove tornava nel periodo di Natale del 2019, per rimanervi fino alla fine di ottobre 2020, e tornare in Italia solo dopo il decesso della congiunta.
Trascorreva poco più di un mese nella casa coniugale per allontanarsene nuovamente in data 02.12.2020, allorchè raggiungeva la famiglia di origine a Cuba, ove si tratteneva, malgrado gli insistenti inviti del marito a far rientro a casa, anche in considerazione dello stato di salute dello stesso… Solo a seguito di formale diffida del 22.03.2021 …, la ricorrente si determinava a ricongiungersi col marito nella casa coniugale, ma solo nel giugno successivo”. Dopo poche settimane, riferiva ancora il ricorrente, la moglie
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