Trib. Brindisi, sentenza 29/02/2024, n. 376

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 29/02/2024, n. 376
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 376
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2508/2022 R.G., chiamata all'udienza del 29/2/2024, promossa da:
-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F. Leone
Ricorrente
C O N T R O
- RA NI EN, rappresentata e difesa dall'avv. M. De Vivo
Resistente
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 263/2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/7/2022, l'INPS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
263/2022 (R.G.N. 1357/22), emesso in data 10/5/2022, con il quale il Tribunale di Brindisi aveva ingiunto il pagamento, in favore di RA NI EN, della somma di € 3.000,00 “a titolo di indennità onnicomprensiva” prevista (nella misura di €. 1.000,00 per ciascuna disposizione) dall'art. 9, comma 2°, lett. a), del D.L. 104/2020 (Decreto “Agosto”), dall'art. 15 comma 1° e 3°, lett. a) del D.L. 137/2020 (Decreto “Ristori”) e dall'art. 15 bis, comma 3°, lett. a), dello stesso
Decreto “Ristori” (inserito in sede di conversione con legge n. 176/2020), oltre accessori di cui all'art. 429 c.p.c., nonché € 300,00, in favore dell'avv. M. De Vivo, per compensi professionali ex
D.M. n. 55/2014, oltre accessori come per legge.
A fondamento della domanda, eccepiva l'infondatezza del riconoscimento di detta indennità, stante la mancanza dei requisiti richiesti dalle norme sopra citate e, in particolare, riguardo all'indennità
COVID ex art. 9, comma 2, lett. A, del D.L. n. 104/2020, rilevava che la stessa è prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali operanti nei settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, tra cui non rientra parte opposta, essendo lavoratrice agricola, beneficiaria di indennità
specifiche, quali il bonus covid ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 18/2020, la disoccupazione agricola
e la malattia agricola, peraltro già corrisposte dall'INPS.
Si costituiva in giudizio parte opposta con memoria, nella quale impugnava e contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con la produzione documentale, all'udienza odierna, il contenzioso è stato definito con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della precedente pronuncia n. 801/2023, emessa dal Tribunale di Brindisi in data
11/5/2023, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi: “ Le somme ingiunte concernono le misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, previste rispettivamente dai seguenti articoli:
-l'art. 9, comma 2°, lett. a), del Decreto Legge 14/08/2020, n. 104 (Decreto “Agosto.”), convertito in legge n. 126/2020;

-l'art. 15, commi 1 e 3°, lett. a) del Decreto 28/10/2020, n. 137 (Decreto “Ristori”);

-l'art. 15 bis dello stesso decreto “Ristori.” (norma introdotta con la legge di conversione n.
176/2020 che ha abrogato il decreto legge n. 157/2020 recante all'art. 9 analoga disposizione) il tutto per tre indennizzi del valore di € 1.000 ciascuno.
Secondo la prospettazione dell'INPS, parte opposta non avrebbe diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9 comma 2 lett. a) dl. 14.8.2020 in quanto, essendo lavoratore agricolo a tempo determinato, non rientrerebbe nella platea dei destinatari di tale beneficio che sarebbero esclusivamente i lavoratori stagionali in settore diverso dal turismo e degli stabilimenti termali.
Gioverà richiamare la normativa di riferimento.
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, in vigore dal 15/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126, all'art. 9 rubricato “Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”, nel testo in vigore dal 29.10.2020” ha disposto che
“1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
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