Trib. Catanzaro, sentenza 17/05/2024, n. 1038

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 17/05/2024, n. 1038
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1038
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2671 del RGAC dell'anno 2015, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
MA TO GI, (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola AR, presso il cui studio, in Cardinale (CZ) alla Via
Largo Pignara n. 19, elettivamente domicilia.
ATTORE
E
TELECOM ITALIA S.p.A., ( P.I. 00488410010) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mondera del foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Stranieri in
Girifalco (CZ) alla via G. D'Annunzio n. 14 .
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Il sig. AR TO GI , premettendo di essere proprietari o del terreno ubicato in Cardinale (CZ) località “Iozzo” riportato in catasto al Fg. 2 particelle
4, 5 e 6, ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Telecom
Italia S.p.A. chiedendo la condanna della Società convenuta al pagamento di €
10.000,00 a titolo di risarcimento danni subiti e subendi, oltre interessi e rivalutazione monetari a causa dell'installazione di un impianto telefonico sul fondo di sua proprietà costituito da ben otto pali di sostegno infissi nel terreno, sorretti da tiranti in acciaio ed a circa 350 metri di linea telefonica in cavo aereo, asserendo che tale attività era stata posta in essere dalla Società di servizi in assenza di un titolo legittimante.
Deduceva altresì parte attrice che non era in alcun modo beneficiaria di tale linea
e che la stessa era al servizio esclusivo di altri utenti.
1.1.Si costituiva la Telecom Italia S.p.A. contrastando la domanda di parte attrice eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo , nonchè il mancato esperimento della
RGAC n. 2671/2015 - Pagina 1 di 6
procedura di conciliazione ed infine l'inammissibilità od infondatezza della domanda,
1.2.La causa veniva istruita attraverso l a produzione documentale depositata delle parti.
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta .
2.1. Va preliminarmente detto che l'eccezione di difetto di giurisdizione è manifestamente infondata e non trova alcun riscontro normativo la presunta giurisdizione amministrativa, la quale attiene ai rapporti tra concedente e concessionario e non certo ai rapporti tra gestore ed utenti o terzi.
Rammentato che l'oggetto dell'azionata domanda è costituito dalla declaratoria di inesistenza del dir itto della convenuta Telecom ad occupare porzione della proprietà fondiaria dell'istante con dei pali telefonici installati, in difetto di qualsivoglia pregressa intesa negoziale o di un provvedimento amministrativo autoritativo, nonché dalla invocata cond anna della convenuta al risarcimento dei danni patiti. Non vengono, dunque, impugnati da parte attrice "atti" o
"provvedimenti" della P.A. o dei soggetti ad essa equiparati (quali il concessionario del pubblico servizio di telefonia), controvertendosi, inv ece, sulla sussistenza o meno di "comportamenti" destinati a realizzare, ancorché mediatamente, esercizio di un pubblico potere. Individuato, in tal guisa, il contenuto della domanda giudiziale e delle argomentazioni difensive dedotte dal
l'evocata società, va fatta luce sull'ordito normativo applicabile, costituito dagli artt. 33 e segg. del D. Lgs. 80/98, incisi dapprima dalle modifiche apportate dall'art. 7 della legge 205/00 e, successivamente, dai pronunciati del Giudice delle Leggi del 26.07.04 n. 204 e 28.07.04 n. 281.
Orbene con la prima delle due suindicate decisioni la Corte Costituzionale ha inscritto la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, dapprima estesa
a "tutte le controversie in materia di pubblici servizi", ai sensi del I comm a dell'art. 33 D.L.vo 80/98, anche dopo la "sostituzione" operata dall'art. 7 legge
205/00
, in tipologie processuali ben definite, stabilendo doversi trattare di
"controversie in materia di pubblici servizi relative ai concessionari di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art. 5 della legge 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati
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