Trib. Milano, sentenza 03/01/2024, n. 3795

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/01/2024, n. 3795
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3795
Data del deposito : 3 gennaio 2024

Testo completo

N. 4017 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
da
(C.F. ) con l'Avv. MANGIA Parte_1 C.F._1
ENRICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico


- RICORRENTE -

contro
(C.F. con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FORTUNAT ANDREA e l'Avv. PAOLETTI MARCO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA MASCHERONI, 31
MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26/04/2023,
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
– Sezione Lavoro – per sentir accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che l'importo di € 20,00 di cui all'art. 109 del CCNL 08 aprile 2013 per i dipendenti da e Org_1 Organizzazione_2 rubricato come “Copertura Economica” c.d. , sia ricompreso, quale Org_3


elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della “Retribuzione Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art.
106 CCNL, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività,
Lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, Indennità di
Malattia, Mensilità aggiuntive, Permessi Banca Ore, Permessi annuali,
Ferie e TFR.

2. Condannare (P.IVA / C.F. Controparte_1
) (già in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente, a titolo di incidenza dell'importo di cui all'art. 109 del CCNL 08 aprile 2013 (c.d. AFAC) sul calcolo delle retribuzioni per Festività, Lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia,
Mensilità aggiuntive, Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie gli istituti contrattuali, l'importo pari ad € 109,53. 3. Accertare e dichiarare
l'obbligo in capo a (già Controparte_1 [...] in persona c.s. di procedere alla Controparte_2 iscrizione del ricorrente al Fondo Sanitario Integrativo per la Vigilanza (c.d.
FASIV) e a tal fine a condannare (già Controparte_1 in persona c.s. al Controparte_2 versamento mensile al FASIV - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del settore della Vigilanza privata e servizi fiduciari n. con P.IVA_2 sede in 00187 - Roma Via Piemonte, 32 (C.F. ), dell'importo P.IVA_2 di € 12 euro/mese per 13 mensilità annue per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro del sig. con la convenuta.

4. Accertare e Pt_1 dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per tutto il periodo di mancata iscrizione del ricorrente al FASIV, l'Elemento Distinto della
Retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità annue, di cui all'art. 29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata
[...]


5. Condannare (P.IVA / C.F. CP_1 Controparte_1
) (già , in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al
2
ricorrente l'importo di € 3.780,00 quale maturato dal 01/07/2013 al
28/02/2023, ovvero quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di cui all'art.
29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL
Vigilanza 6. Il tutto oltre interessi legali e Organizzazione_2 rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.


1.1. Con l'odierno giudizio, , premesso di essere Parte_1 dipendente della società resistente a far data dal 05/07/2011, agisce al fine di ottenere l'accertamento del diritto di veder ricompreso l'importo di
€ 20,00 di cui all'art. 109 C.C.N.L. Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e – rubricato “Copertura Economica” Controparte_1
(c.d. ) – nel calcolo della retribuzione normale di cui all'art. 105 del Org_3 contratto collettivo di riferimento e del salario unico nazionale di cui al successivo art. 106, con il conseguente diritto al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti. Chiede, inoltre, di accertare la violazione datoriale agli obblighi di procedere all'iscrizione al
[...]
e al versamento al Fondo Organizzazione_4 medesimo dell'importo di € 12,00/mese per tutta la durata del rapporto;
conseguentemente, rivendica il diritto di percepire l'elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a € 30,00 lordi mensili
– da corrispondere per 13 mensilità – di cui all'art. 29 Parte Generale e all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del medesimo contratto collettivo.


2. Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.


3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato assunto in data 05/07/2011 da (oggi Controparte_2
con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato e inquadramento nel liv. D del
[...] con mansioni di Operaio addetto alla Organizzazione_5 guardiania, sorveglianza e controllo accessi presso clienti della convenuta.


3. Entrambe le questioni oggetto del presente giudizio (AFAC e FASIV) sono già state oggetto di numerose pronunzie della giurisprudenza di merito che ha riconosciuto fondate le pretese così azionate dai lavoratori.


4. Con riferimento alla questione , l'art. 109 C.C.N.L. Dipendenti da Org_3
Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari stabilisce che “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al
IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”. L'art. 105 CCNL di settore definisce la
“Retribuzione normale” quella costituita dai seguenti elementi: “1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art.
106;

2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110;

3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”;
al successivo art. 106 – rubricato “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)” – è stabilito che “il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio
1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il
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seguente:… Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati: a) indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre
1991 ed erogata dal 1° novembre 1991;
c) elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (Euro 6,497);
d) elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio
1992 (Euro 10,329) e) Quota Integrativa Territoriale conglobata a decorrere dall'1.5.2001. Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed è determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo. Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica). Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente
C.C.N.L., il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali”.
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