Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 61
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 61
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 387/2018, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 16.05.2024 ed avente ad oggetto: azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.);
TRA
NT PI (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Mario De Giorgio, presso il cui studio, in Martina Franca (Ta), via Taranto n.62, è elettivamente domiciliata;

-ricorrente-
E
NT RO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alessandro BI, presso il cui studio, in Taranto, via Acclavio
n.73 è elettivamente domiciliato;

- resistente-
All'udienza del 16.05.2024, le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2018, BI TR, conveniva innanzi al Tribunale di Taranto il fratello, BI RO, al fine di ottenere la cessazione delle molestie ex artt.
703 c.p.c.
e 1170 c.c., poste in essere con riferimento al compossesso della striscia di terreno da adibire a strada privata di uso commune, lungo il confine tra i rispettivi fondi nell'abitato di Talsano (Ta), con ordine al resistente di rimuovere tutti i rilievi da egli apposti al fondo della strada, di eliminare gli spigoli vivi del marciapiede, nonché di astenersi dal parcheggiare e far sostare veicoli, così riducendo l'accesso e l'utilizzazione della stessa strada privata per la sua intera larghezza.
1
A fondamento dell'azione, la ricorrente deduceva che con atto notarile del 19.12.1973 la loro madre, NE MA NA, aveva donato a ciascuno dei tre figli una porzione di suolo edificatorio nell'abitato di Talsano (Ta) affinché ciascuno di essi potesse ostruirvi la propria casa;
che con lo stesso atto i germani BI RO e TR si erano formalmente
e reciprocamente obbligati a lasciare libera, lungo il confine tra i rispettivi fondi, una striscia di terreno della larghezza complessiva di 7 metri (3,50 a carico di ciascun fondo) da adibire a strada privata di uso comune collegata alla vicina via pubblica;
che alcuni anni dopo BI RO, aveva arbitrariamente ristretto l'accesso alla detta strada, costruendovi un muro di pietra, tale da ridurre della metà l'ingresso alla medesima.
Seguiva un lungo contenzioso, giunto sino alla Corte di Cassazione, che con la sentenza
n. 7639/09, pronunciando sul ricorso proposto da BI TR, avverso la sentenza
n.163/03 della Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto, riteneva accertato in punto di fatto, perché ammesso dallo stesso convenuto resistente e verificato con indagine tecnica, che costui ha arbitrariamente ristretto la zona di accesso alla strada privata costruendo un muro di pietra nel lato a confine con il suo fondo in maniera che la medesima viene a gravare solo sulla parte a confine con il fondo della ricorrente;
parimenti è a dirsi del fatto che lo stesso convenuto-resistente ha costruito, sempre nell'area della strada comune nella parte attigua al suo fondo, un pozzo nero al di sotto del fondo stradale
.
Il giudizio veniva, dunque, riassunto innanzi ad altra Sezione della Corte d'Appello, che con la sentenza n.497/11 rigettava l'appello proposto da BI TR;
sentenza, poi riformata dalla sentenza n. 8699/16 con cui la Corte di Cassazione, accoglieva i primi due motivi di ricorso di BI
TR, dichiarando assorbiti gli altri, e cassava la sentenza impugnata.
Con sentenza n. 1141/17 la Corte di Appello di Lecce, giudicando quale giudice del rinvio ex art. 392 cpc., e definitivamente pronunziando sull'appello proposto da BI TR avverso la sentenza n. 564/2001 del Tribunale di Taranto, accoglieva l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, condannava BI RO, tra l'altro, a demolire il muro costruito all'inizio della strada comune di cui all'atto notarile del 19.12.1973, nonché al risarcimento del danno subìto da BI TR in conseguenza delle condotte violative del suo diritto di servitù di passaggio poste in essere da BI RO, da liquidarsi in separato giudizio.
2
Notificato l'atto di precetto unitamente alla sentenza, BI RO eseguiva solo in parte
i lavori di demolizione del muro;
inoltre, aveva realizzato altre opere lesive dell'uso della strada comune e parcheggiava la propria autovettura all'ingresso, ostruendone l'accesso.
Pertanto, la ricorrente con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 27.12.2017, chiedeva disporsi la completa esecuzione dell'obbligo di fare prescritto dalla sentenza n. 141/17
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