Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2024, n. 2091
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Testo completo
N. 2830/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa R M A C Giudice relatore dott.ssa A A Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato G Parte_1 C.F._1
N, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo;
CONVENUTO
OGGETTO: riconoscimento di genere e autorizzazione all'intervento chirurgico;
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 17 ottobre 2024;
Parte_1
per il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza del17 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , di stato libero e senza prole (doc. 2, 3), Parte_1 ha domandato a questo Tribunale l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali al genere maschile e la rettifica dell'annotazione nei registri anagrafici del comune di Verdello dell'attribuzione di sesso, con
conversione gino-androide e variazione del prenome da a ” ai sensi dell'art. 1 Pt_1 Parte_2 della Legge n. 164/1982 e dell'art. 31 D. Lgs 150/2011.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha rappresentato di aver manifestato sin dall'infanzia
l'inclinazione ad assumere comportamenti maschili, di identificarsi nell'altro genere e di avere intrapreso un percorso di transizione, sottoponendosi nel 2021 ad una consulenza psicologica conclusasi con la diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente e di incongruenza di genere e dal 2022 alla terapia ormonale mascolinizzante presso l'Istituto Auxologico di Milano (doc.
4, 5). Ha inoltre riferito di rappresentarsi già alla collettività come un uomo (doc. 1) e di sentire il bisogno di ottenere il riconoscimento anche anagrafico del genere espresso, nonché di volersi sottoporre all'intervento di adeguamento dei propri caratteri al genere maschile, avendo maturato una consapevole e irreversibile identità in tal senso.
Disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., all'udienza del 17 ottobre 2024, la parte ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha raccontato lo stato d'animo e le emozioni con le quali ha vissuto, in età adolescenziale, lo sviluppo del proprio corpo in un senso diverso dal proprio sentire, la naturalezza con la quale in famiglia ha rivelato la propria identità e il suo riconoscimento in ambito lavorativo col genere maschile e il nome di ”, che ha chiesto Parte_2
di poter assumere (verbale 17.10.24).
L'attrice ha dunque insistito per l'accoglimento delle proprie domande, con la precisazione che nulla osta all'intervento chirurgico, e il Pubblico Ministero si è associato alla domanda, rinunciando alla discussione orale.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Preliminarmente, si ricorda che la materia in oggetto trova disciplina nell'art. 1 della legge n.
164/1982 che recita “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, e nell'art. 31 del Decreto Legislativo n.
150/2011, che, al comma 4, prevede: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
L'istituto della rettificazione di attribuzione di sesso costituisce lo strumento mediante il quale il nostro ordinamento giuridico riconosce il diritto all'identità di genere, elemento costitutivo dell'identità personale tutelato dall'art. 2 della Carta Costituzionale e dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo, rientrante, a pieno titolo, tra i diritti fondamentali della persona (cfr.
Corte Costituzionale 21 ottobre 2015, n. 221).
Ai fini dell'accoglimento della domanda,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa R M A C Giudice relatore dott.ssa A A Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato G Parte_1 C.F._1
N, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo;
CONVENUTO
OGGETTO: riconoscimento di genere e autorizzazione all'intervento chirurgico;
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 17 ottobre 2024;
Parte_1
per il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza del17 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , di stato libero e senza prole (doc. 2, 3), Parte_1 ha domandato a questo Tribunale l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali al genere maschile e la rettifica dell'annotazione nei registri anagrafici del comune di Verdello dell'attribuzione di sesso, con
conversione gino-androide e variazione del prenome da a ” ai sensi dell'art. 1 Pt_1 Parte_2 della Legge n. 164/1982 e dell'art. 31 D. Lgs 150/2011.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha rappresentato di aver manifestato sin dall'infanzia
l'inclinazione ad assumere comportamenti maschili, di identificarsi nell'altro genere e di avere intrapreso un percorso di transizione, sottoponendosi nel 2021 ad una consulenza psicologica conclusasi con la diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente e di incongruenza di genere e dal 2022 alla terapia ormonale mascolinizzante presso l'Istituto Auxologico di Milano (doc.
4, 5). Ha inoltre riferito di rappresentarsi già alla collettività come un uomo (doc. 1) e di sentire il bisogno di ottenere il riconoscimento anche anagrafico del genere espresso, nonché di volersi sottoporre all'intervento di adeguamento dei propri caratteri al genere maschile, avendo maturato una consapevole e irreversibile identità in tal senso.
Disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., all'udienza del 17 ottobre 2024, la parte ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha raccontato lo stato d'animo e le emozioni con le quali ha vissuto, in età adolescenziale, lo sviluppo del proprio corpo in un senso diverso dal proprio sentire, la naturalezza con la quale in famiglia ha rivelato la propria identità e il suo riconoscimento in ambito lavorativo col genere maschile e il nome di ”, che ha chiesto Parte_2
di poter assumere (verbale 17.10.24).
L'attrice ha dunque insistito per l'accoglimento delle proprie domande, con la precisazione che nulla osta all'intervento chirurgico, e il Pubblico Ministero si è associato alla domanda, rinunciando alla discussione orale.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Preliminarmente, si ricorda che la materia in oggetto trova disciplina nell'art. 1 della legge n.
164/1982 che recita “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, e nell'art. 31 del Decreto Legislativo n.
150/2011, che, al comma 4, prevede: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
L'istituto della rettificazione di attribuzione di sesso costituisce lo strumento mediante il quale il nostro ordinamento giuridico riconosce il diritto all'identità di genere, elemento costitutivo dell'identità personale tutelato dall'art. 2 della Carta Costituzionale e dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo, rientrante, a pieno titolo, tra i diritti fondamentali della persona (cfr.
Corte Costituzionale 21 ottobre 2015, n. 221).
Ai fini dell'accoglimento della domanda,
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