Trib. Pavia, sentenza 02/01/2025, n. 569
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 964 2023 R.G. promossa da:
ZI IO [...]rappresentato e difeso dall'avv ARNO' RICCARDO ed elettivamente domiciliato in PAVIA VIA DAMIANO CHIESA 14 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv DEL GATTO ANTONIO ed elettivamente domiciliato in presso l'ufficio legale dell'Ente in PAVIA VIALE CESARE BATTISTI 23/25
RESISTENTE
OGGETTO: tassazione pensione
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1. Previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria, accertare e dichiarare che il signor ZI IO ha diritto all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione n. 001-570010086458 Cat. VO, decorrenza 1 ottobre 2016 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento Inps del 26.4.2023 di riliquidazione del predetto trattamento pensionistico in applicazione dell'imposizione italiana;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'esclusione della tassazione italiana della pensione in godimento e, per l'effetto condannare INPS alla restituzione delle 2023 in avanti, maggiorate degli interessi dalla debenza al saldo 3 accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, la nullità, illegittimità, inefficacia e/o invalidità e comunque annullare/disapplicare i provvedimenti comunicati dall'Inps con cui viene richiesta la restituzione del presunto e contestato indebito pensionistico e/o non viene più erogata la somma della pensione che prima si percepiva e, conseguentemente, condannare l'Inps a corrispondere
a favore del ricorrente le somme indebitamente trattenute e/o non erogate a titolo di indebiti, ovvero
in ogni caso, condannare INPS a corrispondere al ricorrente il trattamento economico della pensione n 001-570010086458 Cat. VO nella misura che era percepita prima del provvedimento datato 26.4.2023 essendo, nei fatti, al netto dell'assegno divorzile già stabilito dal Tribunale di Pavia del 17.6.2020, decurtato in un trattamento economico che rende attualmente il pensionato, in stato di necessità e bisogno, in quanto da 1.945,18, detratte ogni mese 1600 € da dare alla ex moglie, residuano 345,18 € al mese che è un assegno del tutto insufficiente a sopravvivere dignitosamente in qualsiasi paese membro dell'Unione Europea. Con vittoria di spese, compensi professionale e rimborso di contributo unificato”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, essendo fornito di giurisdizione con riguardo alla presente controversia il Giudice Tributario – Corte di Giustizia Tributaria di Pavia;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS e/o ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate.
- in via subordinata, nel merito, rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione;
- rigettare le avverse istanze istruttorie perché superflue, in considerazione della natura meramente documentale della controversia.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.8.2023 IO ZI , titolare di pensione INPS n. 001-
570010086458 Cat. VO ed iscritto all'AIRE in quanto residente – anagraficamente e fiscalmente – in Bulgaria, ha dedotto:
- di non aver subìto in precedenza tassazione a fini Irpef in Italia, in quanto residente fiscalmente all'estero e soggetto alla sola tassazione in Bulgaria;
- che, a seguito della adozione da parte della Direzione centrale INPS del Messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, con cui sono stati dettati nuovi criteri per la tassazione delle pensioni corrisposte a cittadini italiani residenti in [...]secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244/2023, l'Istituto aveva deciso che le posizioni pensionistiche della Gestione privata in godimento della detassazione nel corrente anno di imposta sarebbero state oggetto di ricostituzione ai fini dell'applicazione della tassazione italiana con efficacia decorrente dal rateo mensile di giugno 2023
e di contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio
2023;
- che l'INPS aveva provveduto alla riliquidazione della sua pensione in godimento dall'ottobre 2018 e il trattamento pensionistico era stato ricalcolato con applicazione di un conguaglio fiscale a credito di
Euro 8.673,30 a titolo di “differenza trattenute IRPEF su mensilità già corrisposte nell'anno fino al 31 ottobre 2018” –che si era trasferito in Bulgaria dal 2017 perché, separatosi dalla moglie ON
XA OT, voleva essere piu' vicino a suo figlio DO AB, che gia' risiedeva in
Bulgaria prima di lui e che conosceva bene la lingua bulgara. –che tutti questi motivi giustificavano in parte gli svantaggi legati ad un paese con burocrazia di stampo post-comunista, con svantaggi legati alla diversa