Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2024, n. 1038

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2024, n. 1038
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1038
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 838/2024 RGAL TRA ON RL, rappresentato e difeso dagli avv. SANTO DALMAZIO TARANTINO e FABIANA VIGNA
ricorrente E MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati
resistente E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. STEFANIA DI CATO, MARCELLO CARNOVALE e UMBERTO FERRATO resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. LO ON conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'INPS e, premesso di lavorare alle dipendenze del Ministero convenuto e di svolgere mansioni di assistente amministrativo, assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 10.09.2013 ed economica dal 01.09.2014, deduceva di aver prestato servizio preruolo, in virtù di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Lamentava il mancato riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi e concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla progressione stipendiale maturata durante tutto il servizio non di ruolo prestato, con il riconoscimento delle relative fasce stipendiali e alla
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corresponsione delle differenze retributive maturate nei periodi indicati in ricorso e alla regolarizzazione contributiva. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva, in via preliminare sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza. L'INPS si costituiva ed in via preliminare sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ed eccezione di parziale prescrizione dei crediti contributivi azionati. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. Il Ministero ha depositato le note in sostituzione dell'udienza il 03.05.2024, il ricorrente il 14.05.2024.
E' infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS. La Suprema Corte ha più volte affermato che va attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti la materia relativa alla estensione dei benefici intervenuti dopo il pensionamento del pubblico dipendente, che riguardino la misura del trattamento pensionistico, senza coinvolgere il rapporto di impiego. Diversamente, va ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro ogni qual volta il beneficio richiesto dal pubblico dipendente, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, abbia diretta incidenza sul rapporto di lavoro (come quando siano richiesti i c. d. benefici "combattentistici" ex art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del 1970: Cass. S.U. sent. nn. 10432-94, 1011-93, 11864-91;
o come nell'ipotesi in cui vengano in rilievo mansioni superiori, cfr. S.U. n. 29396 del 15.11.2018). Ora, posto che la giurisdizione si determina in base al c.d. petitum sostanziale, nel caso di specie la pretesa regolarizzazione contributiva presuppone un passaggio obbligato, vale a dire la propedeutica affermazione che il Ministero è tenuto al riconoscimento dell'intero servizio prestato nel periodo di preruolo. E' proprio, infatti, dalla declaratoria di tale obbligo del datore di lavoro pubblico che dipende la pretesa condanna del Ministero alla regolarizzazione contributiva. Proprio perché incidente sul rapporto di pubblico impiego, deve allora affermarsi, conformemente al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le domande del ricorrente, non essendo dirette ad ottenere soltanto un migliore trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro. 2
E' fondata l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal convenuto Ministero. Richiamando un precedente della Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 901 del 06.07.2023) si osserva che “…l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore”. Nel caso di specie, la conferma in ruolo è avvenuta con decorrenza 18.10.2014 (cfr. il decreto di ricostruzione della carriera, pag. 3) e da questa data il ricorrente ha avuto contezza della anzianità di carriera riconosciutagli e del trattamento economico (mensilmente corrispostogli) a lui riservato. Ne consegue, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione precedente la notifica del ricorso è costituito da una richiesta di riconoscimento di maggiore anzianità pre-ruolo e di pagamento di differenze retributive pervenuta all'amministrazione in data 22.02.2024, che sono prescritti tutti i crediti retributivi maturati fino alla data del 21.02.2019.
E', per contro, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS. Con riferimento ai contributi, si richiama il disposto dell'art. 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, riportato nella memoria dell'INPS, a tenore del quale: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023…” Atteso, allora, che la domanda di regolarizzazione riguarda il periodo 2016/2023, la
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