Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2259/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Simonetta Bruno, presidente
Dott. Gianluigi Canali, giudice relatore
Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera, giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2259 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da
DI RO assistito dall'avv. Valerio Noventa
ATTORE contro
AZ TT assistita dall'avv. Iside Pasini
CONVENUTA
Fatto e diritto.
DI RO conveniva in giudizio AZ TT ed esponeva che parte convenuta gli aveva notificato, in forza della sentenza della Corte di Appello di
Brescia n. 1523/2022, atto di precetto con cui gli intimava il pagamento di euro
43.306,04;
che, nel determinare la somma in questione, la convenuta non aveva
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tenuto conto del controcredito di euro 8.389,94 derivante da riconoscimento di debito;
che l'intimante non aveva tenuto conto che dall'inizio della causa di separazione l'attore aveva versato la somma di euro 116.582,99 e non la somma di euro 112.582,99;
che, pertanto, il credito della convenuta era pari ad euro
33.916,10.
AZ TT si costituiva in giudizio e proponeva, in via preliminare, querela di falso avverso la procura alle liti conferita dall'opponente all'avv. Noventa.
Nel merito, la convenuta rilevava che il credito di euro 8.389,90 era maturato prima della pronuncia della sentenza della Corte di Appello e che, pertanto, l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposto nell'ambito di quel giudizio.
Quanto alla sussistenza di ulteriori pagamenti rispetto a quelli conteggiati nella redazione dell'atto di precetto, la convenuta ne contestava la sussistenza.
La resistente dava atto che in data 17.2.2023 il marito le aveva versato la somma di euro 5.000,00 e chiedeva che il pagamento fosse imputato a crediti sorti dopo la notifica del precetto.
Nel corso del giudizio era esperita ctu grafica volta a verificare la veridicità della sottoscrizione apposta in calce alla procura.
All'udienza del 18.11.2024, la causa era posta in decisione.
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Parte convenuta ha proposto querela di falso avverso la procura alle liti apparentemente rilasciata da DI RO all'avv. Valerio Noventa.
DI RO, all'udienza del 29.6.2023, ha dichiarato che la firma apposta in calce gli apparteneva.
La dichiarazione, che nell'ambito del diritto sostanziale avrebbe potuto essere considerata anche una ratifica dell'operato del procuratore, nel diritto processuale non ha alcuna valenza.
La Corte di legittimità ha, infatti, stabilito che “ la falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto
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