Trib. Genova, sentenza 11/09/2024, n. 837
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. F M P a seguito del deposito di note difensive ex art 127 bis cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentato, assistito e difeso dall' Avv. R N del Foro di Pisa, con Studio posto in Pisa, Via Santa Marta n. 70/74, C.F. , in forza di mandato posto in C.F._1 calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso e nel suo Studio posto in Pisa Via Santa Marta n°70/74 il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al numero 050.542612 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Email_2
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro – tempore difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova , presso i cui Uffici in Viale Brigate Partigiane, 2 in Genova è domiciliato ex lege
convenuto
Ogg: retribuzione per lavoro svolto in regime di detenzione Conclusioni: come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 4 gennaio 2023 il sig. , detenuto Parte_1 presso la Casa Circondariale di Genova, chiedeva la condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dal giugno 2018 da Aprile 2022 per le prestazioni svolte presso gli istituti penitenziali ove era recluso.
Più segnatamente egli allegava di aver prestato le seguenti attività lavorative:
- nel mese di giugno 2018 con mansioni di addetto delle pulizie, categoria di D/7 presso l'Istituto penitenziario “G.Cantiello” di Gaeta Alessandria;
- nel mese di luglio 2018 come addetto alle pulizie, categoria D/7 e come imbianchino, categoria C/2 presso l'istituto penitenziario di “G. Cantiello -S Gaeta
“di Alessandria;
- nell'Agosto e nel Settembre 2018 con mansioni di imbianchino , categoria C/2 presso l'istituto penitenziario di “G. Cantiello -S. Gaeta Alessandria”;
- da ottobre 2018 a Febbraio 2020, ad eccezione del mese di novembre - dicembre 2018 con mansioni di muratore qualificato, categoria B/3 presso l'Istituto “ G. Cantiello di Gaeta” e di “San Michele” di Alessandria;
- nel mese di Marzo 2020 ed ottobre -dicembre 2020 con la duplice mansione di addetto alle pulizie , D/7 e muratore qualificato bilancio, categoria D/7, sempre presso l'Istituto penitenziario “San Michele” di Alessandria;
- dal mese di novembre 2020 al mese di Aprile 2022 con la mansione di muratore qualificato, categoria B /3 presso l'Istituto penitenziario “San Michele” di Alessandria.
Depositava documentazione di supporto a quanto allegato e relativi cedolini paga, da cui emergerebbe la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL in relazione alle concrete mansioni svolte in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato.
Evidenziava inoltre l'illegittima effettuazione di trattenute per quote di mantenimento dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza numero 49 / 1992.
Sulla base di tali difese, si svolgono alcune considerazioni preliminari
Sussistono la giurisdizione e la competenza territoriale del Giudice adito.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 341 del 2006, va esclusa la devoluzione della controversia al Magistrato di Sorveglianza, dovendo invece ogni questione relativa all'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali devoluta al Giudice del
Lavoro ( sul punto si vedano anche Cass. n. Sez. L, Sentenza n. 21573 del
15/10/2007, Rv. 599562 - 01;Sez. L, Sentenza n. 9969 del 26/04/2007, Rv. 596581 -
01).
Sussiste poi la competenza territoriale del Giudice adito ex art 413 comma 2 cpc , da individuarsi nel luogo di attuale detenzione del ricorrente ( Casa circondariale di
Genova) , non trovando applicazione il criterio di cui all'art 413 comma 5 cpc come da Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12205 del 08/05/2019.
Nessuna eccezione è stata sollevata in merito all'incompetenza del Tribunale adito , quale Giudice dell'ultimo luogo di detenzione del ricorrente e la competenza per territorio del Tribunale di Genova va pertanto confermata.
Nel merito , la domanda presentata dal ricorrente è fondata e se ne impone l'accoglimento nei limiti che seguono.
Il sig. chiede la condanna del per il lavoro prestato Pt_1 Controparte_1 all'interno degli Istituti penitenziari ove era detenuto nel periodo Giugno 2018 – 2022 nella misura complessiva di euro 17.682,24, oltre accessori , per differenze su retribuzione, TFR ed indennità come previsto dal CCNL applicabile.
Nello specifico il sig. rivendica una retribuzione inferiore rispetto a quella Pt_1 spettante, il mancato versamento dell'indennità di contingenza e della XIII mensilità, dell'indennità, il mancato pagamento dell'indennità di anzianità, dell'indennità sostitutiva delle feste nazionali , il mancato pagamento dello straordinario , la mancata corresponsione del TFR , nonché l'illegittimità della trattenuta operata per il rimborso spese di mantenimento.
I periodi e le mansioni, allegate in ricorso e sopra riportate, sono incontestate.
Il , ritenendo di aver versato tutto quanto ad esso spettante Controparte_1 sulla base dei corretti CCNL e relativi inquadramenti, ha chiesto il rigetto del ricorso per aver versato tutto quanto dovuto al ricorrente secondo le tabelle aggiornate, tempo per tempo applicabili.
Risultano depositati in atti i cedolini paga predisposti dal nel relativo CP_1 periodo, il numero di giornate lavorate, ferie e festività maturate e pagate, lo straordinario svolto.
Nulla più di quanto desumibile da detti cedolini può essere considerato , per difetto di allegazioni.
Sulla base di tali dati è stata effettuata CTU contabile , la quale ha tenuto conto dei principi generali applicabili in materia, primo fra i quali quello secondo il quale il lavoro dei detenuti è retribuito come quello dei lavoratori con applicazione del CCNL di riferimento secondo l'inquadramento per le mansioni effettivamente svolte.
L'art 22 della legge L. 26 luglio 1975, n. 354 (1 Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 10 ottobre 1986, n. 663) prevede
“ 1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_2 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Inoltre ai sensi dell'art 2 comma 3 della legge L. 26 luglio 1975, n. 354
“Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica”
Non trova applicazione la trattenuta sulla retribuzione in favore del fondo delle vittime del delitto per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale 49/1992 , la quale è stata chiamata a verificare se l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato, con efficacia ex nunc, dalla legge n. 663 del 1986, nella parte in cui prevede la riduzione dei tre decimi della mercede pagata ai detenuti che lavorano, versata in un primo tempo alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e, dopo la sua soppressione ad opera della legge n. 641 del 1978, alle Regioni
e agli enti locali, per il soddisfacimento, nella misura del 16%, degli stessi scopi perseguiti dalla Cassa, e per la parte restante, delle funzioni amministrative degli enti destinatari, realizzando così una forma di prelievo coattivo, leda gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, risultando violato il principio dell'uguale trattamento impositivo secondo la capacità contributiva, e discriminati ingiustamente i detenuti rispetto agli altri cittadini.
E' quindi venuta meno la specifica destinazione delle trattenute di cui trattasi al soddisfacimento dei bisogni delle vittime delle azioni delittuose e il vincolo di solidarietà tra detenuti e vittime dei delitti, mentre resta operativo l'obbligo di trattenuto per il recupero delle spese di vitto ed alloggio.
Ed infatti la pronuncia citata né altra sentenza della Corte Costituzionale hanno toccato la disciplina dell' art. 2 comma 3 della legge L. 26 luglio 1975, n. 354 che sancisce l'obbligo di effettuare le trattenute per il recupero del vitto ed alloggio del detenuto .
La decurtazione delle retribuzioni a tale titolo sono dunque pienamente legittime.
Sul punto quindi le difese del ricorrente non sono corrette ed accogliibili.
La verifica del dovuto è stata effettuata attraverso Consulenza contabile .
IL CTU, esaminati i cedolini , ha ricalcolato sulla base del corretto inquadramento contrattuale, le retribuzioni e gli altri istituti diretti ed indiretti spettanti sulla base della disciplina contrattual - collettiva, raffrontando il dovuto con il corrisposto.
Esaminando i conteggi depositati sub 46 del ricorso appaiono conteggiate attività non allegate ( barbiere , Cuciniere) ed un rilevante numero di ore di lavoro straordinario, che non trovano riscontro nelle allegazioni del ricorso.
Tali discrepanze giustificano l'importo di CTU notevolmente inferiore rispetto alla domanda.
Ne è derivata una sostanziale correttezza dell'operato dell'Amministrazione, la quale è tenuta al pagamento di un residuo importo pari ad euro 151,46, su cui maturano ex art 429 cpc interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il ha svolto alla perizia contabile delle contestazioni solo generiche, che, in CP_1 quanto tali , non consentono di superare il calcolo effettuato.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti anzidetti.
La modesta discrepanza dovuta ancora al ricorrente giustifica una compensazione nella misura dei ¾, mentre la frazione residua va liquidata in favore del ricorrente.
Le residue spese si liquidano in base al valore effettivamente riconosciuto . A carico del convenuto le spese di CTU come da separato decreto . CP_1
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