Trib. Genova, sentenza 11/09/2024, n. 837

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 11/09/2024, n. 837
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 837
Data del deposito : 11 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il BU di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi a seguito del deposito di note difensive ex art 127 bis cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da

Parte_1
rappresentato, assistito e difeso dall' Avv. Roberto Nocent del Foro di Pisa, con Studio posto in Pisa, Via Santa Marta n. 70/74, C.F. , in forza di mandato posto in C.F._1 calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso e nel suo Studio posto in Pisa Via Santa Marta n°70/74 il quale difensore ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al numero 050.542612 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Email_2
ricorrente contro

Controparte_1

in persona del Ministro pro – tempore difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova , presso i cui Uffici in Viale Brigate Partigiane, 2 in Genova è domiciliato ex lege
convenuto
Ogg: retribuzione per lavoro svolto in regime di detenzione Conclusioni: come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 4 gennaio 2023 il sig. , detenuto Parte_1 presso la Casa Circondariale di Genova, chiedeva la condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dal giugno 2018 da Aprile 2022 per le prestazioni svolte presso gli istituti penitenziali ove era recluso.
Più segnatamente egli allegava di aver prestato le seguenti attività lavorative:
- nel mese di giugno 2018 con mansioni di addetto delle pulizie, categoria di D/7 presso l'Istituto penitenziario “G.Cantiello” di Gaeta Alessandria;

- nel mese di luglio 2018 come addetto alle pulizie, categoria D/7 e come imbianchino, categoria C/2 presso l'istituto penitenziario di “G. Cantiello -S Gaeta
“di Alessandria;

- nell'Agosto e nel Settembre 2018 con mansioni di imbianchino , categoria C/2 presso l'istituto penitenziario di “G. Cantiello -S. Gaeta Alessandria”;

- da ottobre 2018 a Febbraio 2020, ad eccezione del mese di novembre - dicembre 2018 con mansioni di muratore qualificato, categoria B/3 presso l'Istituto “ G. Cantiello di Gaeta” e di “San Michele” di Alessandria;

- nel mese di Marzo 2020 ed ottobre -dicembre 2020 con la duplice mansione di addetto alle pulizie , D/7 e muratore qualificato bilancio, categoria D/7, sempre presso l'Istituto penitenziario “San Michele” di Alessandria;

- dal mese di novembre 2020 al mese di Aprile 2022 con la mansione di muratore qualificato, categoria B /3 presso l'Istituto penitenziario “San Michele” di Alessandria.
Depositava documentazione di supporto a quanto allegato e relativi cedolini paga, da cui emergerebbe la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL in relazione alle concrete mansioni svolte in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato.
Evidenziava inoltre l'illegittima effettuazione di trattenute per quote di mantenimento dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza numero 49 / 1992.
Sulla base di tali difese, si svolgono alcune considerazioni preliminari
Sussistono la giurisdizione e la competenza territoriale del Giudice adito.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 341 del 2006, va esclusa la devoluzione della controversia al Magistrato di Sorveglianza, dovendo invece ogni questione relativa all'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la
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