Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 5
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 1000/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
EUROPA DI RI UC & C. SNC c.f. 02546870391, difeso dagli avv.ti
ANGELO BARTOLOTTI e UMBERTO BARTOLOTTI
ATTRICE
e
SOCCORSO STRADALE GLOBAL CAR SRL, c.f. 02206460392, difeso dall'avv.
TANZI SAVINO
CONVENUTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della sospensione dell'esecuzione forzata (RGE n. 919/2021, ordinanza del
7.2.2022) limitatamente all'importo di € 11.403,33 promossa da Soccorso Stradale
Global Car s.r.l. per il complessivo importo di € 40.000,00, Europa di BR LU &
C. Snc ha introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., chiedendo accertarsi
l'estinzione parziale, limitatamente al suddetto importo di € 11.403,33, del credito vantato dalla creditrice procedente.
Si è costituita la convenuta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di interesse ad agire e l'accertamento del proprio diritto a procedere con l'esecuzione forzata per l'intero importo di € 40.000,00.
L'opposizione all'esecuzione, limitata all'importo di € 11.403,33, si fonda sull'eccezione di compensazione di due crediti, giudizialmente accertati, di € 1.653,33
(sentenza n. 42/2018 emessa dal giudice di pace di Lugo in data 27.4.2018) e di €
9.768,00 (sentenza n. 976/2019 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24.9.2019).
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Nella prospettazione della convenuta, detti crediti non potrebbero essere opposti in compensazione in quanto formatisi anteriormente alla formazione del titolo, anch'esso giudiziale, in forza del quale è stata avviata l'esecuzione forzata (sentenza n.
556/2021).
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla convenuta.
Non può, infatti, trovare condivisione la prospettazione della convenuta, per cui in caso di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. l'unica parte titolare dell'interesse ad agire sarebbe il creditore procedente, atteso che dalla stabilizzazione del provvedimento di sospensione consegue l'estinzione del processo esecutivo.
Tale conclusione, pur affermata dalla giurisprudenza di merito, non tiene in debita considerazione i diversi effetti che produce l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta in seno al giudizio di merito e la stabilizzazione del provvedimento di sospensione.
Il primo, infatti, è idoneo a formare il giudicato sull'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Il secondo, invece, è privo di tale attitudine, avendo un'efficacia meramente endoprocedimentale e cautelare.
In proposito, è opportuno osservare che il meccanismo previsto dall'art. 624, 3° comma, c.p.c. è analogo a quello previsto per i provvedimenti cautelari di cui dall'art.
669- octies , comma 6, c.p.c.
, poiché tali provvedimenti, c.d. anticipatori, mantengono la propria efficacia anche nel caso in cui non sia instaurato il giudizio di merito;
ciononostante, è pacifico che l'adozione di tali provvedimenti a chiusura della fase cautelare ante causam non precluda alla parte che abbia ottenuto il provvedimento cautelare richiesto l'instaurazione del processo di merito, sul presupposto per cui permane l'interesse ad ottenere un provvedimento idoneo al giudicato proprio del giudizio di cognizione.
Le due situazioni – quella del debitore che abbia ottenuto la sospensione dell'esecuzione e quella di chi abbia ottenuto un provvedimento cautelare anticipatorio
– sono, sotto l'aspetto dell'interesse ad agire, analoghe, e non si vede percié perché nel secondo caso l'interesse ad agire debba essere affermato e nel secondo negato.
Del resto, la finalità deflattiva invocata a sostegno della tesi propugnata da parte convenuta verrebbe frustrata proprio laddove si precludesse al debitore che abbia ottenuto la sospensione di promuovere il giudizio di merito onde ottenere il definitivo accertamento negativo del diritto del creditore, consentendo così a quest'ultimo, una
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volta estinto il processo esecutivo sospeso con il provvedimento ex art. 624 c.p.c., di promuovere una nuova esecuzione forzata, alla quale il debitore sarebbe costretto ad opporsi nuovamente.
La sussistenza dell'interesse ad agire, dunque, va scrutinata secondo l'usuale criterio elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alle domande di accertamento, per cui vi è interesse ad agire chiedendo l'accertamento di una determinata situazione giuridica laddove vi sia contestazione della medesima (con particolare riguardo all'azione di accertamento negativo di un diritto, species cui appartiene l'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., si afferma che
Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività.”, Sez. 3 - , Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 (Rv. 672260 - 01).
Tale interesse è, nel caso di specie, certamente sussistente alla luce delle domande formulate in seno a questo giudizio da parte opposta, la quale ha domandato
l'accertamento del proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma riconosciuta con la sentenza n. 556/2021.
Ciò chiarito, l'opposizione è fondata limitatamente al credito € 9.768,00 opposto in
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