Trib. Firenze, sentenza 14/10/2024, n. 937
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 394/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024 , su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 394 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 STRAMACCIA ANDREA e dall'Avv. ESPOSITO GIANLUCA;
Avv. CALVANI LORENZO, con domicilio eletto in VIALE S. LAVAGNINI N. 13, FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso dal funzionario Controparte_1 P.IVA_1 delegato ex art. 417bis c.p.c. c/o CP_2 [...]
IA GIOSUE' CARDUCCI 5, ROMA Controparte_3
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Conclusioni: per la parte ricorrente, 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti presupposti, al ripristino del rimborso chilometrico per tutti i motivi indicati in ricorso e per l'effetto condannare il al Controparte_4 pagamento della suddetta indennità con riserva di quantificazione in separato giudizio;
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, anche previo annullamento e/o disapplicazione degli atti presupposti richiamati nella premessa in fatto, l'illegittimità della richiesta di rimborso chilometrico nella misura pari ad euro 25.881,82 ovvero la diversa somma e/o il diverso provvedimento ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese. Per la parte resistente: rigetto del ricorso.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. depositato in data 01/03/2022
ha convenuto il per ottenere – previ Parte_1 Controparte_1 annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti presupposti – la declaratoria del diritto al rimborso chilometrico ex art. 54 c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, applicabile ratione temporis, e la consequenziale condanna dell'Ente datore al suo ripristino e al pagamento di quanto dovuto, da quantificarsi in separata sede oltre alla declaratoria di insussistenza dell'obbligo di restituzione delle erogazioni asseritamente indebite. Il tutto nella misura indicata in ricorso o in quella diversa ritenuta di giustizia.
A supporto della domanda ha allegato le seguenti circostanze.
La ricorrente è un'operaia a tempo indeterminato (OTI) inizialmente addetta alle funzioni amministrative dell'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Vallombrosa ma in assegnazione temporanea dal 2010 e definitiva dal 2017, presso la sede del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, avente sede a Firenze, in Piazza Edison n. 2;
la ricorrente, secondo quanto prospettato è residente in Incisa – Figline Incisa Valdarno e, in ragione della distanza che la separa dal lavoro, ha sempre ricevuto dall'Amministrazione per la quale presta servizio il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto della benzina (nella misura di 1/5), al fine di usufruire del proprio mezzo di trasporto per recarsi a lavoro, con le seguenti modalità: fino all'ottobre 2010, quando lavorava presso l'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Vallombrosa nel territorio del Comune di Reggello, la ricorrente percepiva un rimborso chilometrico di 44 km a/r, per recarsi al centro di raccolta di
al luogo di lavoro di Vallombrosa, come concordato con l'allora Capo Per_1 Ufficio;
nell'ottobre 2010, la sig.ra veniva assegnata al Comando Forestale Parte_1 Regionale situato a Firenze, dapprima in Via Galliano e, poi a Villa La Favorita in Piazza Edison;
Il suddetto incarico fu proposto alla ricorrente dall'allora Capo Ufficio di Vallombrosa, il quale aveva ricevuto dal Comandante Regionale una richiesta di collaborazione di una unità di personale, al fine di coadiuvare il settore amministrativo del Comando stesso nelle procedure di pagamento degli stipendi OTI e OTD della Toscana;
dacché la ricorrente accettava l'incarico, a condizione che fossero mantenute le condizioni contrattuali ed economiche pregresse;
con nota prot. n. 2825 del 12.11.2010, in considerazione del nuovo incarico, l'Ufficio territoriale per la Biodiversità di Vallombrosa rideterminava per la ricorrente il centro di raccolta valido ai fini della corresponsione dell'indennità chilometrica, individuandolo, con presa d'atto da parte del sindacato, in quello di Pontassieve;
con la conseguenza che alla ricorrente veniva riconosciuto il rimborso chilometrico dal centro di raccolta di Pontassieve, per un totale di 42 Km. a/r giornalieri;
a partire dal 2012, il centro di raccolta fu di nuovo rideterminato, d'accordo con le rappresentanze sindacali, in quello di , con conseguente aumento del rimborso chilometrico fino a 50 Per_1 Km a/r giornalieri e riconosciuto con nota del 17/2/2012;
l'assegnazione temporanea della presso l'ufficio di Firenze era rinnovata anche negli anni successivi fino Parte_1 all'assegnazione definitiva avvenuta nel 2017.
___________________________________________________________________ 2
N. 394/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Solo con nota n. 111/3-60 del 14.11.2019, il Comando Generale delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri comunicava alla lavoratrice che
“La commissione nominata per l'attività di inchiesta di cui agli artt. 452 e segg. del DPR 90/2010, a seguito di una verifica amministrativa eseguita dal MEF presso un Reparto di Biodiversità, ha riscontrato dei casi di errata attribuzione ad alcuni operai dei rimborsi chilometrici previsti dall'art. 54 del CCNL. In particolare, detti rimborsi sono stati riconosciuti anche al personale in servizio presso alcuni uffici le cui sedi non erano ricomprese tra le destinazioni indicate nei provvedimenti di individuazione dei centri di raccolta;
in merito sono stati emessi provvedimenti di messa in mora sia a carico degli operai interessati che del Comandante di Reparto” (doc. 12).
Con successiva nota prot. 5444 del 22.11.2019 (doc. 13), l'Ufficio di Comando di Vallombrosa – dal quale tuttora la ricorrente dipende – comunicava al Comando Generale di Roma “che dall'esame della documentazione agli atti del Reparto e da un approfondimento amministrativo, è emerso che all impiegata Persona_2 stabilmente presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana (nota n. 99129 del 26/12/2016), non spetta il rimborso chilometrico in quanto la sede di lavoro non è ricompresa tra le destinazioni indicate nei provvedimenti di individuazione dei centri di raccolta”, a cui seguiva la nota prot. n. 113/6 del 28.11.2019 con la quale il Comando Generale richiedeva alla ricorrente “il riepilogo dei rimborso già percepiti dall'operaio in oggetto ma non spettanti per i servizi effettuati presso gli uffici del predetto Comando”, e l'ulteriore nota prot. n. 113/6-2, sempre del 28.11.2019, con valore di comunicazione di avvio del procedimento, con cui il Comando Generale informava la ricorrente che “il reparto Carabinieri Biodiversità ha comunicato che, malgrado la SV. Presti servizio dal 2010 presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, le sono state comunque attribuiti rimborsi chilometrici di cui all'art. 54 del CCNL di categoria del personale operaio;
al riguardo si evidenzia che detti rimborsi sono previsti per recarsi sui luoghi difficilmente raggiungibili con i me(zz)i di linea ed indicati nei provvedimenti di individuazione dei centri di raccolta. Pertanto, si rende necessario procedere al recupero di tutti gli eventuali rimborsi chilometrici da Ella percepiti in relazione ai servizi prestati presso gli Uffici del predetto Comando, il cui importo e modalità saranno rese note con successiva comunicazione”.
La ricorrente riscontrava tale comunicazione con proprie deduzioni in data 17 dicembre 2019 a cui seguiva il provvedimento di conclusione del procedimento di recupero prot. N. 113/6-8 del 18 maggio 2020 notificatole in data 26 maggio 2020 che ribadiva le determinazioni assunte dall'Ufficio.
Seguivano quindi una serie di interlocuzioni, con l'assistenza del Sindacato di categoria, e la proposizione in data 16 settembre 2020 di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, dichiarato inammissibile con decreto in data 30 settembre in data 2021.
Sulla scorta di tali allegazioni, la difesa ricorrente ha dedotto, in sintesi, la legittima corresponsione del rimborso chilometrico ai sensi dell'art. 54 del c.c.n.l. posto che la norma collettiva impone un vero e proprio obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere allo spostamento dei propri dipendenti dai centri di raccolta (opportunamente individuati con le rappresentanze sindacali) ai vari luoghi di lavoro attraverso l'utilizzo di mezzi propri dell'amministrazione, prevedendosi pure, in difetto, per i dipendenti tenuti a recarsi sui luoghi di lavoro con mezzi propri, un
___________________________________________________________________ 3
N. 394/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
rimborso chilometrico di 1/5 della benzina utilizzata. E nella specie, la ricorrente pacificamente aveva dovuto ricorrere all'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto per gli spostamenti dai centri di
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024 , su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 394 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 STRAMACCIA ANDREA e dall'Avv. ESPOSITO GIANLUCA;
Avv. CALVANI LORENZO, con domicilio eletto in VIALE S. LAVAGNINI N. 13, FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso dal funzionario Controparte_1 P.IVA_1 delegato ex art. 417bis c.p.c. c/o CP_2 [...]
IA GIOSUE' CARDUCCI 5, ROMA Controparte_3
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Conclusioni: per la parte ricorrente, 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti presupposti, al ripristino del rimborso chilometrico per tutti i motivi indicati in ricorso e per l'effetto condannare il al Controparte_4 pagamento della suddetta indennità con riserva di quantificazione in separato giudizio;
2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, anche previo annullamento e/o disapplicazione degli atti presupposti richiamati nella premessa in fatto, l'illegittimità della richiesta di rimborso chilometrico nella misura pari ad euro 25.881,82 ovvero la diversa somma e/o il diverso provvedimento ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese. Per la parte resistente: rigetto del ricorso.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. depositato in data 01/03/2022
ha convenuto il per ottenere – previ Parte_1 Controparte_1 annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti presupposti – la declaratoria del diritto al rimborso chilometrico ex art. 54 c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, applicabile ratione temporis, e la consequenziale condanna dell'Ente datore al suo ripristino e al pagamento di quanto dovuto, da quantificarsi in separata sede oltre alla declaratoria di insussistenza dell'obbligo di restituzione delle erogazioni asseritamente indebite. Il tutto nella misura indicata in ricorso o in quella diversa ritenuta di giustizia.
A supporto della domanda ha allegato le seguenti circostanze.
La ricorrente è un'operaia a tempo indeterminato (OTI) inizialmente addetta alle funzioni amministrative dell'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Vallombrosa ma in assegnazione temporanea dal 2010 e definitiva dal 2017, presso la sede del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, avente sede a Firenze, in Piazza Edison n. 2;
la ricorrente, secondo quanto prospettato è residente in Incisa – Figline Incisa Valdarno e, in ragione della distanza che la separa dal lavoro, ha sempre ricevuto dall'Amministrazione per la quale presta servizio il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto della benzina (nella misura di 1/5), al fine di usufruire del proprio mezzo di trasporto per recarsi a lavoro, con le seguenti modalità: fino all'ottobre 2010, quando lavorava presso l'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Vallombrosa nel territorio del Comune di Reggello, la ricorrente percepiva un rimborso chilometrico di 44 km a/r, per recarsi al centro di raccolta di
al luogo di lavoro di Vallombrosa, come concordato con l'allora Capo Per_1 Ufficio;
nell'ottobre 2010, la sig.ra veniva assegnata al Comando Forestale Parte_1 Regionale situato a Firenze, dapprima in Via Galliano e, poi a Villa La Favorita in Piazza Edison;
Il suddetto incarico fu proposto alla ricorrente dall'allora Capo Ufficio di Vallombrosa, il quale aveva ricevuto dal Comandante Regionale una richiesta di collaborazione di una unità di personale, al fine di coadiuvare il settore amministrativo del Comando stesso nelle procedure di pagamento degli stipendi OTI e OTD della Toscana;
dacché la ricorrente accettava l'incarico, a condizione che fossero mantenute le condizioni contrattuali ed economiche pregresse;
con nota prot. n. 2825 del 12.11.2010, in considerazione del nuovo incarico, l'Ufficio territoriale per la Biodiversità di Vallombrosa rideterminava per la ricorrente il centro di raccolta valido ai fini della corresponsione dell'indennità chilometrica, individuandolo, con presa d'atto da parte del sindacato, in quello di Pontassieve;
con la conseguenza che alla ricorrente veniva riconosciuto il rimborso chilometrico dal centro di raccolta di Pontassieve, per un totale di 42 Km. a/r giornalieri;
a partire dal 2012, il centro di raccolta fu di nuovo rideterminato, d'accordo con le rappresentanze sindacali, in quello di , con conseguente aumento del rimborso chilometrico fino a 50 Per_1 Km a/r giornalieri e riconosciuto con nota del 17/2/2012;
l'assegnazione temporanea della presso l'ufficio di Firenze era rinnovata anche negli anni successivi fino Parte_1 all'assegnazione definitiva avvenuta nel 2017.
___________________________________________________________________ 2
N. 394/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Solo con nota n. 111/3-60 del 14.11.2019, il Comando Generale delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri comunicava alla lavoratrice che
“La commissione nominata per l'attività di inchiesta di cui agli artt. 452 e segg. del DPR 90/2010, a seguito di una verifica amministrativa eseguita dal MEF presso un Reparto di Biodiversità, ha riscontrato dei casi di errata attribuzione ad alcuni operai dei rimborsi chilometrici previsti dall'art. 54 del CCNL. In particolare, detti rimborsi sono stati riconosciuti anche al personale in servizio presso alcuni uffici le cui sedi non erano ricomprese tra le destinazioni indicate nei provvedimenti di individuazione dei centri di raccolta;
in merito sono stati emessi provvedimenti di messa in mora sia a carico degli operai interessati che del Comandante di Reparto” (doc. 12).
Con successiva nota prot. 5444 del 22.11.2019 (doc. 13), l'Ufficio di Comando di Vallombrosa – dal quale tuttora la ricorrente dipende – comunicava al Comando Generale di Roma “che dall'esame della documentazione agli atti del Reparto e da un approfondimento amministrativo, è emerso che all impiegata Persona_2 stabilmente presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana (nota n. 99129 del 26/12/2016), non spetta il rimborso chilometrico in quanto la sede di lavoro non è ricompresa tra le destinazioni indicate nei provvedimenti di individuazione dei centri di raccolta”, a cui seguiva la nota prot. n. 113/6 del 28.11.2019 con la quale il Comando Generale richiedeva alla ricorrente “il riepilogo dei rimborso già percepiti dall'operaio in oggetto ma non spettanti per i servizi effettuati presso gli uffici del predetto Comando”, e l'ulteriore nota prot. n. 113/6-2, sempre del 28.11.2019, con valore di comunicazione di avvio del procedimento, con cui il Comando Generale informava la ricorrente che “il reparto Carabinieri Biodiversità ha comunicato che, malgrado la SV. Presti servizio dal 2010 presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, le sono state comunque attribuiti rimborsi chilometrici di cui all'art. 54 del CCNL di categoria del personale operaio;
al riguardo si evidenzia che detti rimborsi sono previsti per recarsi sui luoghi difficilmente raggiungibili con i me(zz)i di linea ed indicati nei provvedimenti di individuazione dei centri di raccolta. Pertanto, si rende necessario procedere al recupero di tutti gli eventuali rimborsi chilometrici da Ella percepiti in relazione ai servizi prestati presso gli Uffici del predetto Comando, il cui importo e modalità saranno rese note con successiva comunicazione”.
La ricorrente riscontrava tale comunicazione con proprie deduzioni in data 17 dicembre 2019 a cui seguiva il provvedimento di conclusione del procedimento di recupero prot. N. 113/6-8 del 18 maggio 2020 notificatole in data 26 maggio 2020 che ribadiva le determinazioni assunte dall'Ufficio.
Seguivano quindi una serie di interlocuzioni, con l'assistenza del Sindacato di categoria, e la proposizione in data 16 settembre 2020 di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, dichiarato inammissibile con decreto in data 30 settembre in data 2021.
Sulla scorta di tali allegazioni, la difesa ricorrente ha dedotto, in sintesi, la legittima corresponsione del rimborso chilometrico ai sensi dell'art. 54 del c.c.n.l. posto che la norma collettiva impone un vero e proprio obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere allo spostamento dei propri dipendenti dai centri di raccolta (opportunamente individuati con le rappresentanze sindacali) ai vari luoghi di lavoro attraverso l'utilizzo di mezzi propri dell'amministrazione, prevedendosi pure, in difetto, per i dipendenti tenuti a recarsi sui luoghi di lavoro con mezzi propri, un
___________________________________________________________________ 3
N. 394/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
rimborso chilometrico di 1/5 della benzina utilizzata. E nella specie, la ricorrente pacificamente aveva dovuto ricorrere all'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto per gli spostamenti dai centri di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi